Diritto

Diritto
Il termine viene adoperato per indicare due diversi concetti:
— il Diritto oggettivo, cioè il complesso di regole che disciplinano la vita di una collettività e, in questo senso, Diritto è sinonimo di ordinamento giuridico; il Diritto oggettivo viene usualmente distinto in Diritto pubblico e in Diritto privato: il primo è rivolto a disciplinare la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici nonché i loro rapporti con i privati allorché essi siano in posizione di superiorità derivante dal fatto che agiscono in veste di pubblica autorità; il secondo, invece, interviene a regolamentare i rapporti tra soggetti in posizione di parità, e quindi sia i rapporti tra privati che quelli tra privati e P.A., nei casi in cui quest'ultima non riveste una posizione di supremazia;
— il Diritto soggettivo, cioè il potere di agire a tutela di un proprio interesse riconosciuto al soggetto dall'ordinamento giuridico [anche Diritti soggettivi].
Diritto amministrativo (d. amm.)
Disciplina, nel rispetto della Costituzione e della legge, l'attività amministrativa dello Stato in tutti i suoi molteplici aspetti. Esso concerne l'organizzazione, i beni, i mezzi, le forme e la tutela dell'attività della Pubblica Amministrazione.
Diritto bellico (d. internaz.)
Complesso di norme internazionali che disciplinano i comportamenti degli Stati in tempo di guerra. Dalla seconda metà dell'800 si è proceduto alla redazione per iscritto, mediante accordi internazionali, delle norme consuetudinarie di Diritto.
Fra i trattati più significativi in tema di Diritto vanno annoverate le varie Convenzioni dell'Aia e di Ginevra.
Particolare importanza rivestono le norme in materia di assistenza ostile, città aperta, confisca, giudizio delle prede, prede belliche, vittime di guerra, spie, occupazione bellica.
Diritto cartolare (d. comm.)
È il diritto che nasce dalla emissione di un titolo di credito astratto, che ha per oggetto la prestazione menzionata nel titolo stesso.
Caratteristica del Diritto è il principio di letteralità: il contenuto e la portata della promessa sono soltanto quelli documentati dal tenore letterale del titolo.
Da ciò deriva che il titolare del Diritto non può pretendere una prestazione diversa da quella risultante dal documento e il debitore può opporre al creditore solo le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
L'autonomia che caratterizza il Diritto tutela il creditore cui non possono essere eccepite da parte del debitore cartolare le eccezioni che avrebbe potuto opporre al precedente possessore.
Diritto civile (d. civ.)
È il diritto che disciplina le relazioni intersoggettive, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando alla iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme.
Il Diritto, quindi, comprende tutte le norme che riguardano l'esistenza del soggetto, la sua capacità e la regolamentazione generale dei vari aspetti della partecipazione dello stesso soggetto al godimento e alla utilizzazione delle risorse economiche. Esso, in particolare, comprende la disciplina dei diritti reali e dei rapporti di obbligazione.
Infine, il Diritto contiene la normativa che riguarda la tutela del soggetto nei confronti delle offese eventuali o attuali che colpiscono la sua sfera giuridico-patrimoniale.
La distinzione tra Diritto in senso oggettivo e soggettivo risale al diritto romano, in cui il Diritto oggettivo era definito norma agendi e quello soggettivo facultas agendi.
Diritto commerciale (d. comm.)
Il Diritto ha ad oggetto la regolamentazione normativa dei rapporti commerciali.
In particolare, il diritto commerciale costituisce una branca del diritto civile, in quanto è disciplinato dal codice civile, anche se conserva una autonomia scientifica. Esso, inoltre, è oggetto di una disciplina sovranazionale, che mira all'adeguamento alle norme comunitarie, al fine di creare un diritto commerciale uniforme per i vari Stati.
Esso è fondato sui seguenti principi:
— la libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.) privata e pubblica: per cui l'impresa pubblica e quella privata coesistono in condizioni giuridicamente paritarie e di concorrenza;
— l'intervento pubblico nell'economia (art. 43 Cost.).
In particolare, il Diritto costituisce una branca del diritto civile, in quanto è disciplinato dal codice civile, anche se conserva una autonomia scientifica. Esso, inoltre, è oggetto di una disciplina sovranazionale, che mira all'adeguamento alle norme comunitarie, al fine di creare un Diritto uniforme per i vari Stati.
Rientrano nel Diritto, il diritto industriale, il diritto bancario, il diritto societario, il diritto fallimentare e il diritto dei mercati mobiliari e dell'intermediazione finanziaria.
Diritto comunitario (d. comunit.)
Complesso di norme che regolano l'organizzazione e lo sviluppo delle Comunità europee nonché i rapporti tra queste e gli Stati membri.
Le fonti del diritto comunitario sono costituite:
— dai trattati istitutivi, così come integrati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e modificati da atti successivi;
— dagli atti emanati dalle istituzioni comunitarie costituenti il cd. diritto comunitario derivato;
— dagli accordi con Stati terzi.
I trattati istitutivi (così come gli accordi con Stati terzi) rappresentano le fonti di 1 grado dell'ordinamento giuridico comunitario: le norme in essi contenute non potranno, quindi, essere disattese dagli atti delle istituzioni comunitarie.
Questi atti, ovvero regolamenti, direttive, decisioni e altri atti non vincolanti, costituiscono le fonti di 2 grado: il sistema normativo è completato dalle fonti di 3 grado costituite da quei regolamenti della Commissione di attuazione degli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea.
Diritto cosmico (d. internaz.)
È l'insieme delle norme e dei principi internazionali che regolano il regime giuridico dello spazio ultraterrestre e dei corpi celesti.
Tra i testi fondamentali del Diritto figurano, il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi compresa la luna e gli altri corpi celesti (1967), la Convenzione relativa alla responsabilità per danni causati da oggetti spaziali (1972), quella sugli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio ultraterrestre (1968) etc.
I principi generali che se ne ricavano possono così sintetizzarsi:
— l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio cosmico e dei corpi celesti devono avere luogo per il bene e l'interesse di tutti i paesi e sono aperte a tutti gli Stati, senza discriminazione alcuna;
— lo spazio cosmico ed i corpi celesti (compresa la Luna) non sono soggetti ad appropriazione nazionale, né a pretese di sovranità attraverso l'uso e l'occupazione, né con nessun altro mezzo;
— ciascuno Stato conserva i diritti di proprietà e la sua potestà sugli oggetti lanciati nello spazio anche in caso di ritorno sulla terra;
— ogni Stato che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio sopratmosferico, ed ogni Stato il cui territorio e le cui installazioni servono al lancio sono responsabili per i danni causati agli altri Stati da questo oggetto e dai suoi elementi costitutivi.
Diritto costituzionale (d. cost.)
Sancisce i principi e le norme fondamentali della vita dello Stato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità.
Tali norme sono contenute nella Costituzione, che rappresenta la lex suprema dello Stato, e nelle leggi costituzionali.
Il Diritto si divide in:
— Diritto particolare, limitato cioè all'analisi dell'ordinamento costituzionale di un solo Stato;
— Diritto generale che, partendo dall'analisi di più sistemi positivi, delinea schemi più vasti e comprensivi ponendo in chiaro specifici e contingenti tratti distintivi di ciascun ordinamento o famiglia di ordinamenti;
— Diritto comparato, nel quale il raffronto di più sistemi positivi non costituisce un semplice metodo d'indagine, ma un ramo autonomo della scienza giuridica.
Diritto del lavoro (d. lav.)
È il diritto avente caratteri privatistici e pubblicistici, che si manifesta nelle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore e il suo interesse economico.
Il Diritto è tradizionalmente ripartito in: Diritto in senso stretto, che riguarda la disciplina del rapporto individuale; diritto sindacale, che concerne la regolazione dei conflitti derivanti dalle relazioni industriali; diritto della previdenza sociale, che concerne la previdenza da parte dello Stato o di altri enti pubblici a favore dei lavoratori.
L'oggetto del Diritto è circoscritto strettamente all'ambito del rapporto di lavoro subordinato in quanto è per tale relazione giuridica, in cui il lavoratore appare come soggetto debole, che il Diritto svolge la sua funzione di garanzia.
La diffusione, sotto il nome di lavoro autonomo, di rapporti di lavoro caratterizzati sempre più da elementi tipici del lavoro subordinato ha indotto il Diritto ad ampliare il proprio raggio d'azione, con la tendenza ad estendere alcuni istituti di garanzia e tutela anche a tali rapporti [Parasubordinazione].
Le trasformazioni produttive e sociali degli ultimi decenni e l'attenuazione degli aspetti canonici della subordinazione hanno posto in crisi la tradizionale separazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e hanno fatto sviluppare un profondo dibattito dottrinale intorno all'emergenza di nuovi e originali modelli di riferimento all'interno dei quali individuare gli interessi meritevoli della tutela giuridica del Diritto.
Diritto del mare (d. internaz.)
È il complesso delle norme internazionali consuetudinarie e convenzionali che regola la disciplina e l'utilizzazione degli spazi marini.
Nel secolo XX, l'evoluzione del Diritto è legata a tentativi promossi dall'ONU per la sua codificazione, che testimoniano la difficoltà di redigere per iscritto norme che spesso determinano opposte prese di posizione da parte degli Stati o gruppi di Stati, a causa dei divergenti interessi.
Numerosi sono i problemi sorti in conseguenza di nuove utilizzazioni degli spazi marini; infatti con il progresso tecnologico, accanto alle abituali attività di navigazione, di pesca, di difesa militare se ne affermano altre come la ricerca scientifica e lo sfruttamento minerario.
Al fine di adattare le norme giuridiche alle nuove esigenze si è determinata una rottura della tradizionale contrapposizione tra il mare territoriale, sottoposto alla sovranità dello Stato costiero, e l'alto mare, dove tutti gli Stati godono di una libertà di utilizzazione.
Affermandosi zone sui generis, adiacenti al mare territoriale, dove lo Stato costiero gode di specifici diritti in relazione a determinate materie (ma non di una sovranità piena), si avverte la necessità di norme idonee a contemperare attività che possono confliggere, in quanto si svolgono in uno stesso spazio ad opera di Stati diversi.
La codificazione del Diritto è iniziata a Ginevra nel 1958 con l'adozione del testo di quattro Convenzioni: sul mare territoriale e sulla zona contigua, sull'alto mare, sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare, sulla piattaforma continentale.
Una seconda Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto fu convocata a Ginevra nel 1960 al fine di esaminare le questioni dell'ampiezza del mare territoriale e dei limiti delle zone di pesca, ma si concluse con un insuccesso.
Infine una terza Conferenza di codificazione, promossa dalle Nazioni Unite nel 1973 si è svolta in numerose sessioni e ha concluso i suoi lavori a Montego Bay il 10 dicembre 1982 con l'adozione di un nuovo trattato: la Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto entrata in vigore il 16 novembre 1994.
Diritto di famiglia (d. civ.)
Branca del diritto privato disciplinante i rapporti familiari, contenuta nel Libro I del codice civile, così come riformato dalla L. 151/75. Tale legge ha apportato notevoli modifiche al codice, anche sotto la spinta delle numerose sentenze della Corte costituzionale tese ad uniformare le norme ai principi costituzionali in tema di famiglia (parità tra i coniugi, comunione legale dei beni, separazione personale senza addebito ecc.).
Diritto diplomatico (d. internaz.)
Costituisce la branca più antica del diritto internazionale, retta da norme che per secoli hanno avuto solo natura consuetudinaria. Regola la struttura e l'organizzazione degli organi nonché le attività legate alle relazioni politiche internazionali.
Soggetti del Diritto sono gli Stati in grado di esercitare lo ius legationis, lo ius instituendi consules, lo ius contraendi, lo ius conventus.
Un ramo del Diritto è rappresentato dal diritto consolare, che regola l'attività (cd. localizzata) dei consoli per la tutela degli interessi dei cittadini all'estero.
Diritto internazionale (d. internaz.)
È quel complesso di norme internazionali che regolano i rapporti tra i soggetti sovrani della comunità internazionale (Stati, organizzazioni internazionali etc.).
L'ordinamento internazionale presenta le caratteristiche:
— della presenza soprattutto di soggetti sovrani (Stati) di carattere politico posti su un piano paritario;
— dell'assenza di un'autorità centrale sovraordinata agli Stati;
— del decentramento delle funzioni della comunità internazionale (produzione, accertamento e attuazione delle norme internazionali) a soggetti di base dell'ordinamento che operano in qualità di gestori dell'ordinamento internazionale.
Si suole distinguere tra Diritto pubblico e privato anche se tale distinzione non ha motivo d'essere in quanto:
— il () pubblico corrisponde al diritto della comunità degli Stati (nel senso sopra precisato);
— il () privato indica il complesso delle norme giuridiche con cui uno Stato regola i rapporti privatistici che presentano elementi di estranietà rispetto ad esso.
Diritto internazionale dell'economia (d. internaz.)
È l'insieme dei principi che regolano le relazioni economiche internazionali. Di origine prevalentemente convenzionale, il Diritto è costituito da un complesso di norme eterogenee: una parte, di recente costituzione, riguarda i rapporti Nord-Sud, lo sviluppo dei paesi meno avanzati ed in generale l'insieme delle disposizioni che costituiscono il nuovo ordine economico internazionale. Un'altra parte nata all'indomani della seconda guerra mondiale privilegia invece scelte economiche neoliberiste, come avviene nell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio [GATT] e nello Statuto del FMI costituito nel 1944 dagli Accordi di Bretton Woods.
Diritto internazionale privato
È il complesso delle norme giuridiche con cui uno Stato regola quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso.
Sono norme di Diritto, ad esempio, quelle che designano le leggi applicabili per la regolamentazione dei rapporti tra coniugi di nazionalità straniera, l'adempimento delle obbligazioni contratte in un paese diverso da quello in cui deve essere eseguita la prestazione etc.
In presenza di rapporti di questo tipo si determina, inevitabilmente, un potenziale concorso tra le norme dei diversi ordinamenti giuridici che appaiono collegabili, per un verso o per un altro, alla fattispecie.
La funzione di risoluzione dei conflitti tra i diversi ordinamenti viene assolta dalle norme di Diritto.
La caratteristica di tali norme è quella di non regolare direttamente le fattispecie che presentano elementi di estraneità, ma di procedere in via indiretta a tale regolamentazione designando, in quanto norme strumentali, la legge del foro o straniera di volta in volta resa applicabile dal prescelto criterio di collegamento.
Nel vigente ordinamento italiano, l'emanazione della L. 31-5-1995, n. 218 ha segnato un punto fondamentale per due ragioni: si è concentrato in un corpo organico di disposizioni tutta la disciplina in precedenza contenuta in norme delle disposizioni preliminari al codice civile, nel codice stesso, nonché in quello di rito civile; si è realizzata, poi, una maggiore apertura verso gli ordinamenti stranieri, non ritenendo più assolutamente inderogabile la giurisdizione italiana e conferendo maggiore elasticità ai criteri di collegamento.
Diritto naturale (teoria gen.)
Complesso di norme non scritte, considerate universali e necessarie, preesistenti e non sempre coincidenti col diritto positivo, che fanno parte del patrimonio etico-razionale-religioso di ogni individuo e/o comunità.
Per Diritto s'intende id quod semper aequum et bonum est, cioè un insieme di regole non sempre codificate, che trovano il proprio fondamento nei principi superiori di giustizia ed equità.
Tre sono le prospettive filosofiche in cui è stato inquadrato il Diritto. Per Cicerone esso è la recta ratio, cioè la razionalità immanente in ogni individuo.
Per altri, invece, è una qualità innata relativa all'individuo come essere animato (omnia animalia docuit).
Per una teoria più antica, invece, che tra l'altro identifica il concetto di reato col peccato, l'origine del Diritto è trascendente in quanto esso deriva direttamente da Dio e/o dall'autorità religiosa.
Diritto oggettivo (teoria gen.)
Complesso di norme giuridiche che prescrivono ai soggetti un dato comportamento, che può essere positivo (obbligo) o negativo (divieto).
Accade che le norme di Diritto siano suscettibili di tradursi in norme che garantiscono diritti soggettivi. Tuttavia, tale possibilità è esclusa quando gli obblighi o divieti imposti dal Diritto sono funzionalizzati alla protezione di interessi di natura generale, tali cioè che nessun singolo consociato possa considerarli e tutelarli come propri (si consideri, ad esempio, l'obbligo di prestare servizio militare, prescritto dall'art. 52 Cost. in funzione della difesa della Nazione). In tal caso, infatti, si dà vita ad un rapporto giuridico caratterizzato, dal lato attivo, da una situazione di potestà d'imperio dello Stato o di altro ente pubblico, tale da escludere la presenza di qualsivoglia diritto soggettivo dei singoli.
Diritto penitenziario (d. pen.; d. proc. pen.)
È quel complesso di norme che regolano le modalità di esecuzione delle sanzioni penali e delle misure di sicurezza, nonché la detenzione dipendente da custodia cautelare.
Se originariamente il Diritto non ha avuto altra funzione che quella di disciplinare solo la custodia e il mantenimento fisico dei detenuti, esso si è andato successivamente evolvendo fino a comprendere più complesse esigenze come quella di garantire l'umanizzazione del trattamento penitenziario e la tutela dei diritti dei detenuti.
Con la L. 354/75, modificata dalla L. 633/86, il Diritto è stato finalizzato all'ulteriore esigenza di favorire il riadattamento sociale del condannato, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione, che assegna alla pena una funzione rieducativa.
Diritto positivo (teoria gen.)
Tale espressione indica il diritto vigente in un particolare ordinamento e in un dato momento storico (ius in civitate positum).
Nel suo significato storico, invece, il Diritto è semplicemente l'insieme delle disposizioni normative create dalla volontà umana e, come tale distinte dal diritto naturale.
Diritto privato (d. civ.)
Complesso di norme che regolano i rapporti intersoggettivi tra i singoli consociati (persone fisiche e persone giuridiche) in relazione alla loro sfera patrimoniale, personale e familiare.
Il Diritto disciplina i rapporti fra soggetti che si trovano in posizioni perfettamente paritarie, siano essi privati cittadini o enti collettivi (pubblici o privati). Il diritto pubblico, invece, disciplina i rapporti fra soggetti (cittadini e pubblica amministrazione) che si trovano in posizione non paritarie, in cui uno dei soggetti del rapporto (la pubblica amministrazione) è in una posizione di supremazia sull'altro, costretto a subire le decisioni altrui.
La linea di demarcazione tra diritto pubblico e diritto privato è variabile: ad esempio, in alcuni casi lo Stato può avocare a sé la realizzazione di funzioni proprie di un privato, sostituendosi a quest'ultimo, oppure può utilizzare, nello svolgimento della sua attività, strumenti privatistici, ad esempio quello contrattuale.
Le norme di diritto privato si distinguono a secondo della loro derogabilità (norme dispositive) ad opera delle parti interessate, o inderogabilità (norme cogenti). Il diritto pubblico, invece, è sempre inderogabile, nel senso che è del tutto irrilevante la volontà del destinatario del comando.
Le principali discipline in cui il diritto privato viene comunemente suddiviso sono il diritto civile, il diritto commerciale, il diritto del lavoro e il diritto della navigazione.
Diritto processuale civile (d. proc. civ.)
Il Diritto è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano lo svolgimento del processo civile nelle sue varie fasi (introduttiva; istruttoria; decisoria) e nei suoi vari gradi (primo grado; Appello [vedi]; Cassazione [Corte di (); Ricorso per ()]).
Il Diritto è un ramo del diritto pubblico, in quanto regola l'esercizio di una pubblica funzione, la funzione giurisdizionale, esercitata da organi pubblici (i giudici); diritto secondario o sostitutivo, in quanto, pur tendendo in definitiva alla tutela ed alla reintegrazione dell'ordinamento giuridico, ha come sua finalità immediata quella di realizzare interessi non statali, ma di soggetti privati.
Lo strumento del processo è uno strumento necessario, perché lo Stato non può tollerare che i soggetti privati provvedano autonomamente alla risoluzione dei conflitti che normalmente insorgono nell'ambito della convivenza. Inoltre, nel nostro ordinamento è espressamente vietato il ricorso alla giustizia privata, che può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.).
L'art. 24 della Costituzione sancisce il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tuttavia, il diritto alla tutela giurisdizionale è condizionato dall'interesse ad agire, che nel sistema del diritto processuale civile costituisce presupposto fondamentale dell'azione.
Le norme relative al processo civile sono raggruppate principalmente nel codice di procedura civile. Tuttavia, norme processuali sono presenti anche in altri codici e leggi. La normativa processuale si presenta quindi come un corpus normativo complesso.
Diritto processuale penale (d. proc. pen.)
Complesso delle norme giuridiche che disciplinano lo svolgimento del processo penale nelle sue varie fasi (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento) e nei suoi vari gradi (primo grado, appello, cassazione [Corte di (); Ricorso per ()]).
Il sistema procedurale penale in Italia si ispira al giusto processo, recepito nell'art. 111 della Costituzione, che prevede una serie di garanzie per l'imputato, quali ad esempio il diritto dell'imputato a partecipare libero al processo e ad esaminare e controesaminare i testimoni dell'accusa.
Diritto pubblico (d. pubbl.)
È costituito dal complesso di norme che disciplinano la formazione, l'organizzazione e l'attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i loro rapporti con i privati nel caso in cui lo Stato e gli enti pubblici siano in posizione di superiorità derivante dal fatto che questi ultimi agiscono in veste di pubblica autorità.
Diritto pubblico dell'economia (d. pubbl.)
Ramo del diritto pubblico che disciplina i mezzi e gli strumenti giuridici relativi all'intervento statale nell'economia.
In particolare, il Diritto analizza quegli istituti giuridici di diritto pubblico volti alla disciplina di fatti ed eventi economici, e cioè:
— gli organismi titolari del potere di direzione pubblica dell'economia (es.: il Governo, i Comitati interministriali, il CNEL, gli enti etc.);
— gli strumenti operativi tipici di questa disciplina (piani, programmi, direttive, leggi-provvedimento etc.);
— i settori d'intervento nei quali si esplica l'attività dei pubblici poteri (industria, prezzi, ordinamento creditizio, agricoltura etc.).
Diritto sindacale (d. lav.)
È quella branca del diritto del lavoro che attraverso norme strumentali, poste dallo Stato o dalle stesse organizzazioni di lavoratori e degli imprenditori, mira a regolare i conflitti nascenti dalle relazioni industriali.
Il Diritto studia la disciplina dell'autonomia collettiva, intesa questa come associazionismo professionale, rapporti sindacali e soprattutto contrattazione collettiva. Pur costituendo una branca del diritto del lavoro, certamente va riconosciuta al Diritto una propria autonomia scientifica, didattica e giuridica.
Diritto tributario (d. trib.)
Branca del diritto pubblico che ha ad oggetto i mezzi e le procedure per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle spese che lo Stato e gli enti pubblici devono sostenere per svolgere le funzioni loro proprie.
Il Diritto può essere definito come un particolare settore del diritto finanziario, caratterizzato dall'avere ad oggetto l'imposizione, a favore di soggetti pubblici, di prestazioni patrimoniali.