Decisione

Decisione
() fonte del diritto comunitario (d. comunit.)
È un atto vincolante delle istituzioni comunitarie, obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari a cui è indirizzato (art. 249 Trattato CE). La (—) ha portata individuale: è cioè riferibile a singoli destinatari, siano essi individui, imprese, Stati membri. È normalmente emanata dalla Commissione europea, mentre il Consiglio, di regola, emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri. La (—) deve indicare la motivazione, ossia le ragioni sulle quali l'atto è fondato ed è caratterizzata dall'obbligatorietà in tutti i suoi elementi, sia in relazione al risultato che ai mezzi da utilizzare per raggiungere l'obiettivo indicato.
La (—), come la direttiva, è notificata ai destinatari ed acquista efficacia dalla data della notifica o da altra data successiva, espressamente indicata.
() della causa (d. proc. civ.)
È la fase in cui il giudice decide la causa con sentenza. Quando è terminata l'istruzione della causa, ovvero quando non è necessaria alcuna istruzione (art. 187, c. 1, c.p.c.) ovvero ancora, se si deve decidere immediatamente una questione pregiudiziale o preliminare (art. 187, c. 2 e 3), il giudice istruttore invita le parti a precisare le conclusioni rimettendo poi la causa in decisione innanzi al collegio (per le cause di cui all'art. 50bis c.p.c.) o a sé stesso in funzione di giudice unico (per tutte le altre cause: art. 50ter c.p.c.).
Le conclusioni devono essere precisate nei limiti di quelle formulate nei rispettivi atti introduttivi e come eventualmente modificate o precisate nella prima udienza di trattazione.
Dal momento della rimessione, cominciano a decorrere 60 gg. (abbreviabili sino a 20 giorni) entro i quali le parti devono depositare le comparse conclusionali e, nei 20 gg. successivi (art. 190 c.p.c.) le memorie di replica. Scaduti detti termini, il giudice dovrà depositare in cancelleria la sentenza, completa di motivazione e dispositivo.
Le modalità di deliberazione della sentenza e del formarsi delle maggioranze in seno al collegio, sono disciplinate dagli artt. 276-277 c.p.c.