Processo

Processo (teoria gen.; d. proc.)
È il mezzo attraverso il quale si attua il potere giurisdizionale dello Stato.
Letteralmente, il termine indica il susseguirsi di una serie di atti e di attività compiuti in forme e tempi prescritti dalla legge, diretti all'attuazione della giurisdizione.
A seconda che si tratti di esercizio di giurisdizione civile, penale o amministrativa, si avrà un (—) civile, penale o amministrativo.
L'ordine degli atti, i termini, le forme da osservare, gli organi e i soggetti competenti sono indicati e regolati dalle norme processuali, che nel loro insieme costituiscono il diritto processuale.
Il (—) penale serve a verificare se una persona debba soggiacere o meno alla pena prevista dal diritto penale sostanziale, poiché non è ammesso nel nostro ordinamento né uno spontaneo assoggettamento del colpevole alla pena, né una punizione senza giudizio (nulla poena sine iudicio).
Sotteso ad ogni (—) penale è dunque il conflitto fra la potestà punitiva dello Stato e il diritto di libertà dell'imputato, conflitto che assume contenuto concreto in relazione all'imputazione di reato che viene mossa all'imputato dal P.M. [Pubblico (ministero)], e su cui si chiede al giudice la decisione (di condanna o di assoluzione).
() amministrativo (d. amm.)
Il (—) consiste in una attività diretta alla risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito della P.A. o tra questa ed i privati.
In particolare, esso ha di norma ad oggetto l'impugnativa di atti amministrativi al fine di definire le posizioni soggettive delle parti in causa.
Come è noto, le controversie coinvolgenti la P.A. sono ripartite tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa a seconda che si configuri una lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo [Riparto di giurisdizione]. In linea generale, quindi, la giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie coinvolgenti interessi legittimi, salvo casi eccezionali [Giurisdizione (esclusiva del giudice amministrativo)].
Relativamente alla impugnazione degli atti amministrativi, si distingue una giurisdizione di legittimità, tesa ad accertare che l'atto non sia viziato da incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, e una giurisdizione (eccezionale) di merito, che valuta l'atto sotto il profilo dell'opportunità e della convenienza [T.A.R.].
(—) civile (d.proc. civ.)
Il (—) civile tende a garantire la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale. La più moderna dottrina ha inteso il (—) civile come una serie di rapporti in continua trasformazione, sulla base dell'esercizio dei vari poteri che le norme processuali prevedono, e che si concretano nel compimento dei vari atti processuali, che si snodano fino alla sentenza.
() del lavoro (d. lav.; d. proc. civ.)
È il procedimento che ha ad oggetto tutte le controversie in materia di lavoro subordinato, ovvero altri rapporti di lavoro caratterizzati dalla parasubordinazione, cioè quei rapporti che si realizzano in una prestazione d'opera personale la quale, pur senza svolgersi alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore, si inserisce tuttavia con continuità nella organizzazione dell'impresa (art. 409 c.p.c.).
Tale procedimento si applica anche a rapporti derivanti dai contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ed ai rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (art. 409 c.p.c.).
Le caratteristiche di tale processo possono così riassumersi:
— l'originaria competenza inderogabilmente attribuita al Pretore in funzione di giudice del (—) dal 2-6-1999 è stata trasferita al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi del D.Lgs. 51/98. L'appello, prima di competenza del tribunale, è oggi passato alla Corte d'appello (salva la disciplina transitoria prevista all'art. 134bis D.Lgs. 51/98);
— è favorita la concentrazione, oralità e immediatezza del procedimento;
— è prevista una struttura inquisitoria della istruzione, in quanto, pur restando ancora valido il principio della domanda, per cui il giudice non può pronunciare senza domanda delle parti e oltre i limiti di tale domanda, egli può disporre d'ufficio l'assunzione di qualunque mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio;
— è stabilita la gratuità del processo. Infatti, gli atti, i documenti e i provvedimenti per le controversie in materia di lavoro sono esenti, senza limite di valore, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Tale esenzione è estesa alla successiva fase di esecuzione coattiva [Espropriazione forzata].
— è consentita la partecipazione del sindacato.
Il D.Lgs. 80/98 è intervenuto introducendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.), condizione di procedibilità dell'azione stessa (art. 412bis c.p.c.).
() penale (d. proc. pen.)
Il (—) penale serve a verificare se una persona debba soggiacere o meno alla pena prevista dal diritto penale. Anche il (—) penale è rivolto all'emanazione di un atto conclusivo quale è la sentenza.
() verbale (d. proc.)
Documentazione scritta dell'attività o di determinati fatti e comportamenti dei quali costituisce prova.
Quando la redazione del (—) è affidata a un pubblico ufficiale (cancelliere o ufficiale giudiziario) questi gli attribuisce pubblica fede (fa piena prova, infatti, fino a querela di falso).
Il verbale d'udienza registra gli atti processuali, i meri atti materiali, il deposito di documenti o di ulteriori scritti difensivi offerti dalle parti, compresa l'attività istruttoria e la richiesta e nomina del consulente tecnico [Consulenza tecnica], cioè tutto quanto avviene innanzi all'autorità giudiziaria. Eventuali vizi del (—) consistenti in errori materiali e omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza rendere illeggibile la parte soppressa o modificata. Il D.P.R. 123/2001 ha previsto che il (—) possa essere redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere [Strumenti (informatici e telematici)]. Anche l'ufficiale giudiziario redige (—) in sede di esecuzione, rilascio di bene immobile etc.