Processo
Processo (teoria gen.; d. proc.)
Letteralmente, il termine indica il susseguirsi di una serie di atti e di attivit à compiuti in forme e tempi prescritti dalla legge, diretti all'attuazione della giurisdizione.
A seconda che si tratti di esercizio di giurisdizione civile, penale o amministrativa, si avr à un () civile, penale o amministrativo.
L'ordine degli atti, i termini, le forme da osservare, gli organi e i soggetti competenti sono indicati e regolati dalle norme processuali, che nel loro insieme costituiscono il diritto processuale.
Il () penale serve a verificare se una persona debba soggiacere o meno alla pena prevista dal diritto penale sostanziale, poich é non è ammesso nel nostro ordinamento n é uno spontaneo assoggettamento del colpevole alla pena, n é una punizione senza giudizio (nulla poena sine iudicio).
Sotteso ad ogni () penale è dunque il conflitto fra la potest à punitiva dello Stato e il diritto di libert à dell'imputato, conflitto che assume contenuto concreto in relazione all'imputazione di reato che viene mossa all'imputato dal P.M. [Pubblico (ministero)], e su cui si chiede al giudice la decisione (di condanna o di assoluzione).
() amministrativo (d. amm.)
Il () consiste in una attivit à diretta alla risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito della P.A. o tra questa ed i privati.
In particolare, esso ha di norma ad oggetto l'impugnativa di atti amministrativi al fine di definire le posizioni soggettive delle parti in causa.
Come è noto, le controversie coinvolgenti la P.A. sono ripartite tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione amministrativa a seconda che si configuri una lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo [Riparto di giurisdizione]. In linea generale, quindi, la giurisdizione amministrativa si occupa delle controversie coinvolgenti interessi legittimi, salvo casi eccezionali [Giurisdizione (esclusiva del giudice amministrativo)].
Relativamente alla impugnazione degli atti amministrativi, si distingue una giurisdizione di legittimit à, tesa ad accertare che l'atto non sia viziato da incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, e una giurisdizione (eccezionale) di merito, che valuta l'atto sotto il profilo dell'opportunit à e della convenienza [T.A.R.].
() civile (d.proc. civ.)
Il () civile tende a garantire la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale. La pi ù moderna dottrina ha inteso il () civile come una serie di rapporti in continua trasformazione, sulla base dell'esercizio dei vari poteri che le norme processuali prevedono, e che si concretano nel compimento dei vari atti processuali, che si snodano fino alla sentenza.
() del lavoro (d. lav.; d. proc. civ.)
Tale procedimento si applica anche a rapporti derivanti dai contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie ed ai rapporti di lavoro pubblico, semprech é non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (art. 409 c.p.c.).
Le caratteristiche di tale processo possono cos ì riassumersi:
l'originaria competenza inderogabilmente attribuita al Pretore in funzione di giudice del () dal 2-6-1999 è stata trasferita al Tribunale in composizione monocratica, ai sensi del D.Lgs. 51/98. L'appello, prima di competenza del tribunale, è oggi passato alla Corte d'appello (salva la disciplina transitoria prevista all'art. 134bis D.Lgs. 51/98);
è favorita la concentrazione, oralit à e immediatezza del procedimento;
è prevista una struttura inquisitoria della istruzione, in quanto, pur restando ancora valido il principio della domanda, per cui il giudice non pu ò pronunciare senza domanda delle parti e oltre i limiti di tale domanda, egli pu ò disporre d'ufficio l'assunzione di qualunque mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio;
è stabilita la gratuit à del processo. Infatti, gli atti, i documenti e i provvedimenti per le controversie in materia di lavoro sono esenti, senza limite di valore, dalla imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Tale esenzione è estesa alla successiva fase di esecuzione coattiva [Espropriazione forzata].
è consentita la partecipazione del sindacato.
Il D.Lgs. 80/98 è intervenuto introducendo l'obbligatoriet à del tentativo di conciliazione (art. 410 c.p.c.), condizione di procedibilit à dell'azione stessa (art. 412bis c.p.c.).
() penale (d. proc. pen.)
Il () penale serve a verificare se una persona debba soggiacere o meno alla pena prevista dal diritto penale. Anche il () penale è rivolto all'emanazione di un atto conclusivo quale è la sentenza.
() verbale (d. proc.)
Documentazione scritta dell'attivit à o di determinati fatti e comportamenti dei quali costituisce prova.
Quando la redazione del () è affidata a un pubblico ufficiale (cancelliere o ufficiale giudiziario) questi gli attribuisce pubblica fede (fa piena prova, infatti, fino a querela di falso).
Il verbale d'udienza registra gli atti processuali, i meri atti materiali, il deposito di documenti o di ulteriori scritti difensivi offerti dalle parti, compresa l'attivit à istruttoria e la richiesta e nomina del consulente tecnico [Consulenza tecnica], cio è tutto quanto avviene innanzi all'autorit à giudiziaria. Eventuali vizi del () consistenti in errori materiali e omissioni potranno essere sanati, nel corso della verbalizzazione, tramite correzioni, aggiunte, soppressioni o modificazioni, fatte in calce all'atto con nota di richiamo senza rendere illeggibile la parte soppressa o modificata. Il D.P.R. 123/2001 ha previsto che il () possa essere redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere [Strumenti (informatici e telematici)]. Anche l'ufficiale giudiziario redige () in sede di esecuzione, rilascio di bene immobile etc.