Appello

Appello
() nel processo amministrativo
Mezzo di impugnazione concesso dalla legge alla parte per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che essa ritiene ingiusto. È un mezzo di impugnazione ordinario, in quanto impedisce che la sentenza passi in giudicato, e devolutivo, in quanto comporta un riesame della controversia relativamente alle parti impugnate sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata.
Nel diritto processuale amministrativo l'(—) va proposto al Consiglio di Stato o, relativamente alla Sicilia, al Consiglio di giustizia per la Regione siciliana.
Per sommi capi, la procedura di (—) può così essere sintetizzata:
— il ricorso in (—) va notificato a tutti i soggetti che hanno partecipato, in qualità di parte, al precedente giudizio;
— la notifica può essere fatta, indifferentemente, al domicilio reale o al domicilio eletto nel precedente giudizio;
— insieme al ricorso va depositata, a pena di decadenza, la decisione impugnata;
— le controparti, cui è stato notificato l'appello, possono proporre (—) incidentale;
— nel giudizio di (—) possono intervenire tutti i legittimati ad intervenire nel giudizio di primo grado.
() nel processo civile
Mezzo di impugnazione concesso dalla legge alla parte per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che essa ritiene ingiusto.
L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del Tribunale si propone, rispettivamente al Tribunale ed alla Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 341 c.p.c.).
L'(—) si propone con atto di citazione, che contiene anche l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione.
La L. 353/90 ha apportato delle rilevanti innovazioni anche nella disciplina dei mezzi di impugnazione. Tale normativa prevede due direttive fondamentali in tema di appello: la prima è data dalla totale eliminazione del c.d. ius novorum, in quanto al già esistente divieto di domande nuove, si affianca il divieto di proporre nuove eccezioni e nuovi mezzi di prova; la seconda consiste nell'attribuzione dell'intera cognizione del giudizio al collegio, con la totale eliminazione del consigliere istruttore.
In seguito alla riforma istitutiva del giudice unico, però, a far data dal 2-6-1999, il giudizio si svolge interamente dinanzi al collegio solo in Corte d'Appello, mentre in Tribunale è trattato e deciso dal giudice monocratico.
Nel procedimento d'(—) davanti al Tribunale o alla Corte si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado innanzi al Tribunale, compatibilmente con le particolari esigenze del processo di secondo grado e con le disposizioni speciali ad esso dedicate (art. 359 c.p.c.).
La decisione in (—) può consistere in una sentenza di conferma di quella appellata o di riforma quando il giudice d'(—) decide la controversia in modo diverso dal giudice di primo grado.
() incidentale
È l'(—) proposto dalle altre parti nei confronti della stessa sentenza.
Esso deve essere proposto dinanzi allo stesso giudice nella prima comparsa.
Se l'interesse a proporre l'(—) incidentale sorge dalla impugnazione proposta da persona diversa dall'appellante principale, tale (—) si propone nella prima udienza successiva alla proposizione di detta impugnazione [Impugnazione].
() nel processo penale
Mezzo di impugnazione concesso dalla legge alla parte per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che essa ritiene ingiusto.
È un mezzo di impugnazione ordinario, in quanto impedisce che la sentenza passi in giudicato, e devolutivo, in quanto comporta un riesame della controversia relativamente alle parti impugnate sicché la nuova sentenza sostituisce quella impugnata.
La disciplina dell' (—) avverso le sentenze emesse dal giudice di primo grado è stata significativamente incisa dalla L. 20-2-2006, n. 46 (c.d. legge Pecorella) e dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 27/2007, a seguito della quale il pubblico ministero può proporre appello nei confronti delle sentenze di condanna e di proscioglimento, mentre l'imputato può appellare le sentenze di proscioglimento solo nel caso di sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive dopo il giudizio di primo grado (art. 593, comma 2, c.p.p.).
L'(—) è esperibile nel termine di 15, 30 o 45 giorni a seconda, rispettivamente che la motivazione sia contestuale al dispositivo, depositata nei 30 giorni successivi oppure in un termine ancora più lungo.
La competenza del giudice dell'appello è ripartita tra la Corte d'Appello e la Corte d'Assise d'Appello.
La sfera di cognizione del giudice d'(—) è più ristretta rispetto a quella del giudice di primo grado, in quanto si tratta di un mezzo di impugnazione devolutivo, cioè operante nei limiti dei motivi d'(—) proposti; inoltre, non tutte le sentenze di primo grado, sia di proscioglimento che di condanna, sono appellabili. In particolare, alla luce del quadro normativo ridisegnato dalla L. 46/2006 e dalla sentenza n. 27/2007 della Corte costituzionale, sono inappellabili:
— le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda (art. 593, comma 3, c.p.p.);
— le sentenze di non luogo a procedere emesse in sede di udienza preliminare, per le quali il nuovo testo dell'art. 428 c.p.p. (mod. dalla L. 46/2006) ammette il solo rimedio del ricorso per cassazione [Ricorso (per Cassazione)];
— le sentenze predibattimentali di proscioglimento pronunciate con la non opposizione delle parti (art. 469 c.p.p.);
— le sentenze di proscioglimento emesse nel giudizio penale davanti al giudice di pace (art. 36 D.Lgs. 274/2000).
Parimenti inappellabili sono:
— per il P.M., le sentenze di condanna emesse in sede di giudizio abbreviato, salvo che queste mutino il titolo del reato; per il P.M. e l'imputato, le sentenze di proscioglimento (art. 4431 c.p.p.);
— per il P.M. e l'imputato, le sentenze di patteggiamento, con la possibilità, per il P.M., di impugnativa nella sola ipotesi in cui la pena sia stata applicata dal giudice che abbia ritenuto ingiustificato il suo dissenso (art. 4482 c.p.p.).
Il giudice di secondo grado, se appellante è il solo P.M., può operare contra reum e quindi aggravare la qualificazione giuridica del fatto, la specie o la quantità della pena, revocare benefici, nonché mutare l'assoluzione in condanna o semplicemente la formula di proscioglimento. Se appellante è il solo imputato e non anche il P.M., il giudice incontra il limite del divieto della reformatio in peius, sicché in tema di colpevolezza e di sanzioni può operare solo a favore del reo, con eccezione dell'aggravamento della qualificazione giuridica del fatto, peraltro senza possibilità di aumentare la pena (art. 597 c.p.p.).