Diritti

Diritti
() della personalità (d. civ.)
Possono definirsi tali i (—) che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana.
I (—) della personalità sono:
— essenziali: in quanto mirano a garantire le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona;
 personalissimi: in quanto hanno come oggetto un modo di essere della persona;
— originari: se sorgono con la nascita (come, per esempio, il (—) alla vita). Essi sono detti pure innati in quanto prescindono da qualsiasi riconoscimento giuridico;
— derivati: se si acquistano in seguito (come, per esempio, il (—) allo status di coniuge);
— non patrimoniali: in quanto alla stregua della coscienza sociale tali (—) non possono assumere un valore di scambio, anche se ciò non esclude che le prestazioni dovute ai loro titolari possano avere contenuto economico (es.: il (—) del figlio al mantenimento da parte dei genitori è un (—) non patrimoniale anche se le prestazioni sono economicamente valutabili);
— assoluti: cioè possono essere fatti valere nei confronti di tutti (erga omnes);
— inalienabili: in quanto al soggetto non è consentito, salvo eccezioni, alcun potere dispositivo su di essi;
— imprescrittibili: in quanto non si estinguono per non uso o per mancata difesa;
— irrinunziabili: in quanto, non sono possibili atti dismissivi;
— non trasmissibili: all'eventuale tutela dei (—) stessi dopo la morte della persona (contro le offese all'onore o, per esempio, contro le violazioni dei (—) morali d'autore) sono legittimati i parenti di sangue e non coloro che siano istituiti eredi.
Tra i (—) della personalità si individuano il (—) alla vita, integrità fisica, riservatezza, onore ed integrità morale, alla immagine e al nome.
() di cancelleria (d. proc. civ.)
Prima dell'introduzione del contributo unificato le cancellerie e segreterie giudiziarie, a norma della L. 24-12-1976, n. 900, per l'espletamento di determinate attività di carattere processuale o amministrativo (quali il rilascio di copie ed estratti di documenti, l'emissione di mandati, l'iscrizione e la fascicolazione) percepivano specifici diritti di cancelleria, cioè vere e proprie tasse che il cittadino doveva pagare in riferimento ad una prestazione richiesta. La L. 21-2-1989, n. 99, dispose la corresponsione dei diritti a mezzo di speciali marche ovvero mediante versamento su uno specifico conto corrente postale.
Successivamente, ai sensi dell'art. 9 della L. 23-12-1999, n. 488, a partire dal 1 marzo 2002, i bolli, la tassa d'iscrizione a ruolo e i diritti fissi di cancelleria sono stati aboliti e sostituiti da un meccanismo impositivo proporzionale al valore della causa, il c.d. contributo unificato.
Il testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30-5-2002, n. 115) ha espressamente abrogato la legge fondamentale n. 900/1976, nonché tutte le norme successive intervenute a modifica o integrazione della prima e ha eliminato dalle disposizioni in vigore qualsiasi riferimento ai diritti di cancelleria, con la sola eccezione del diritto di copia e del diritto di certificato, che rappresentano quindi le uniche ipotesi di diritto ancora applicabile.
() doganali (d. trib.)
Sono tali tutti quei diritti che la dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Tra i (—) assumono particolare rilievo i diritti di confine (che comprendono i dazi di esportazione e quelli di importazione), i diritti di monopolio, le sovraimposte di confine etc. Si tratta, dunque, di un gruppo di entrate con diverse caratteristiche ma con una matrice comune: sono prelevate all'atto delle operazioni doganali.
L'apertura delle frontiere tra gli Stati del'Unione Europea e la conseguente caduta delle barriere doganali ha comportato il fatto che in ambito comunitario non si possa più parlare di merci estere da importare o merci nazionali da esportare. In tal senso sono venuti a cadere gli stessi presupposti per l'applicazione dei (—). Gli scambi tra Stati UE vengono, pertanto, definiti operazioni intracomunitarie.
() inviolabili dell'uomo (d. cost.)
L'art. 2 Cost. stabilisce, nella prima parte, che la Repubblica riconosce e garantisce i (—), sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Per (—) si intendono quei diritti e quelle libertà considerati essenziali, in quanto connaturati alla natura dell'uomo, e connotanti la nostra forma di Stato. Essi sono inviolabili da parte del legislatore ordinario, le cui norme sarebbero costituzionalmente illegittime [Giudizio (di legittimità costituzionale] se tendessero a limitarne l'esercizio al di fuori delle previsioni costituzionali oppure ad annullarne il contenuto, e sono anche sottratti al potere di revisione costituzionale. Pertanto le eventuali modifiche (ovviamente se tali da sopprimere i diritti o da violarne il contenuto essenziale) costituirebbero non una revisione, bensì un sovvertimento dell'assetto costituzionale.
I diritti sono, quindi, qualificati come inviolabili quando:
— non possono essere oggetto di revisione costituzionale nel loro contenuto essenziale, in quanto incorporano un valore della persona avente un carattere fondante rispetto al sistema democratico attualmente vigente in Italia (Corte cost. n. 366 del 1991);
— sono indisponibili e intrasmissibili da parte dei loro titolari;
— sono immediatamente efficaci anche nei rapporti intersoggettivi in quanto costituiscono diritti fondamentali che al singolo sono riconosciuti e che il singolo deve poter far valere non solo nei confronti dei pubblici poteri, ma anche dei soggetti privati;
— sono imprescrittibili: anche se non esercitati, i (—) non cadono mai in prescrizione.
Questi diritti sono riconosciuti all'uomo:
— sia come singolo: tali il diritto al nome, all'onore, alla libera manifestazione del proprio pensiero;
— sia come membro di formazioni sociali: come, ad esempio, il diritto di associazione e di riunione e tutti i diritti relativi alle attività svolte dalle associazioni (culturali, sportive, politiche etc.).
() quesiti (d. civ.)
Sono i diritti acquistati, ossia facenti parte del patrimonio di un soggetto. Eventuali modificazioni legislative non determinano variazioni dei (—), già consolidatisi in capo al soggetto. L'intangibilità dei (—) costituisce perciò un limite alla possibile retroattività della legge.
() sociali (d. pubbl.)
Diritti che assicurano al cittadino delle prestazioni pubbliche consistenti in standard minimi di esistenza.
La Costituzione repubblicana propugna i (—), per cui l'individuo è considerato titolare di una pretesa a beneficiare di un'ampia gamma di prestazioni che vanno oltre il riconoscimento dei principi di uguaglianza e libertà tipici dello Stato di diritto.
In particolare, tutti i soggetti, per l'adeguato sviluppo delle loro personalità soprattutto se indigenti, vantano nei confronti dello Stato una serie di diritti riguardanti l'istruzione, i servizi culturali, la sicurezza sociale, il lavoro, le libertà sindacali.
() soggettivi (d. civ.)
Sono posizioni giuridiche soggettive di vantaggio riconosciute dall'ordinamento giuridico ad un soggetto in ordine ad un bene della vita, consistenti nell'attribuzione al medesimo soggetto di una serie di strumenti (facoltà, poteri, pretese) atti a garantire la protezione piena dell'interesse al bene. Se l'interesse al bene può essere soddisfatto dal comportamento del titolare, si parla di (—) assoluti, a fronte dei quali si pone il dovere per tutti gli altri soggetti di astenersi da comportamenti che possano ledere tale interesse. Nel caso in cui, invece, l'interesse al bene può essere tutelato solo attraverso il comportamento collaborativo di un altro soggetto, si parla di (—) relativi, a fronte dei quali si pone l'obbligo del soggetto tenuto a collaborare. Si hanno invece (—) potestativi quando ad un soggetto è riconosciuta la possibilità di ottenere con un proprio comportamento una modificazione giuridica della sfera giuridica di un altro soggetto, che viene a trovarsi in una posizione di mera soggezione.
La caratteristica comune a tutte queste figure è la pienezza della tutela ad essi accordata. Si hanno, invece, (—) condizionati quando la titolarità o l'esercizio di essi è sottoposto a condizione che può essere sospensiva o risolutiva. Rientrano nella prima categoria i diritti in attesa di espansione, nella seconda i diritti affievoliti.
() potestativi (d. civ.)
Sono situazioni giuridiche attive che consentono al titolare di ottenere con un proprio comportamento un risultato favorevole, provocando una modificazione nella sfera giuridica di un diverso soggetto, il quale si trova perciò in una posizione passiva di soggezione; quest'ultimo infatti non potrebbe validamente opporsi al prodursi di tale modificazione (es.: (—) di affrancazione dell'enfiteuta, art. 971 c.c.; recesso unilaterale, art. 1373 c.c.; (—) di chiedere lo scioglimento della comunione, art. 1111 c.c.).
() soggettivi pubblici (d. cost.)
Lo Stato italiano, in quanto Stato di diritto, riconosce ai singoli cittadini la titolarità di (—), cioè di posizioni giuridiche che essi possono far valere di fronte alle pubbliche autorità.
() umani [tutela dei] (d. internaz.)
Per (—) si intendono quei diritti connessi alla natura stessa della persona umana; essi rinviano innanzitutto al concetto di identità universale dell'uomo secondo cui la persona umana ha gli stessi diritti ed aspira alle stesse libertà quali che siano la razza, l'etnia, il sesso, le opinioni, la nazionalità.
Sebbene in linea di principio i (—) debbano essere considerati indivisibili, ragioni di ordine pratico suggeriscono l'opportunità di una loro distinzione.
La distinzione più utile, che ha riguardo al loro contenuto materiale, appare quella tra:
— diritti individuali che si riferiscono direttamente alla persona umana. Sono stati i primi ad essere rivendicati e consistono, essenzialmente, in diritti di ordine personale e civile (diritto alla vita, alla libertà, alla dignità umana, uguaglianza di fronte alla legge, diritto a ricorrere ai tribunali interni), sociale (diritto alla nazionalità) e politico (libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione);
— diritti collettivi che si riferiscono all'individuo in quanto parte di un gruppo. La loro affermazione ha avuto un particolare impulso con l'apparire sulla scena internazionale dei Paesi in via di sviluppo anche se il riconoscimento di alcuni tra essi è avvenuto in tempi precedenti la nascita stessa del diritto umanitario.
I diritti fondamentali dell'uomo sono tutelati da quelle norme che vietano le cd. gross violations ovvero:
— il genocidio;
— le discriminazioni razziali quali l'apartheid;
— la tortura;
— le esecuzioni in massa;
— i trattamenti degradanti dei prigionieri politici;
— la negazione del principio di autodeterminazione dei popoli;
— la schiavitù.
Un analogo riconoscimento non sembra potersi accordare a tutti gli altri diritti, quali quelli economici e sociali (si pensi al diritto al lavoro, alla sicurezza sociale, alla salute), la cui affermazione comporta la realizzazione di particolari condizioni materiali, politiche e sociali che non si può dire siano stati raggiunti da tutti gli Stati.
Il movimento a favore dei (—) ha ricevuto notevole impulso dall'attività delle organizzazioni internazionali, sia di quelle che operano a livello regionale sia di quelle universali.
Questa attività è valsa in primo luogo a generare una vastissima normativa, in larga misura a livello convenzinale, che prevede una serie assai dettagliata di diritti che gli Stati si obbligano a rispettare. Inoltre essa ha condotto all'individuazione puntuale e precisa di un numero vastissimo di diritti della persona umana, di carattere sociale, politico, culturale, civile, economico etc.
Particolarmente attiva in questo campo è stata l'ONU, che ha adottato già nel 1948 il testo base in materia di tutela dei diritti umani: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
Negli anni successivi sono stati adottati il Patto sui diritti civili e politici e il Patto sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (21-12-1965), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le discriminazione riguardante le donne (18-12-1979), la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti (10-12-1984) e la Convenzione sui diritti del fanciullo (20-11-1989).
Il punto finale di questo lungo percorso è per il momento l'approvazione dello Statuto della Corte penale internazionale nel corso della Conferenza promossa dall'ONU e tenutasi a Roma nel luglio 1998.
Con l'entrata in funzione della Corte verrà per la prima volta istituito un tribunale internazionale permanente competente a giudicare sulle più gravi violazioni dei (—) commesse nel mondo.
Altre importanti convenzioni per la salvaguardia dei (—) stipulate a livello regionale sono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, la Convenzione americana sui diritti dell'uomo, la Carta europea dei diritti dell'uomo e la Carta africana dei diritti dell'uomo.