Udienza

Udienza (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
È il periodo di tempo giornaliero in cui ha luogo, nell'apposita aula, l'attività giudiziaria diretta alla celebrazione dei dibattimenti e alla trattazione delle cause civili e penali.
L'(—), di regola pubblica, in alcuni casi deve o può svolgersi a porte chiuse.
Nel processo penale, in (—) avviene la costituzione delle parti, di regola, con la necessaria partecipazione dell'accusa e della difesa.
Verificata l'instaurazione del contraddittorio, il giudice dà inizio alla sommaria cognizione della pretesa penale, ascolta l'esposizione delle risultanze investigative del P.M. ed eventualmente l'interrogatorio dell'imputato.
Prendono poi la parola i difensori della persona offesa e delle altre parti. L'ultimo intervento spetta al difensore dell'imputato.
Al termine il giudice adotta la sua decisione.
Un particolare tipo di (—) è la (—) preliminare.
Nel processo civile vi sono generalmente più (—) (non pubbliche) davanti al giudice istruttore, nelle quali avviene la trattazione e l'istruzione della causa. Le (—) dinanzi al Collegio sono invece di regola pubbliche.
Nel processo del lavoro, in cui sono vietate le (—) di mero rinvio (art. 420 c.p.c.), il processo dovrebbe tendenzialmente esaurirsi in una sola (—), al termine della quale il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo.
() preliminare (d. proc. pen.)
L'iter ordinario del processo penale prevede la celebrazione dell'(—) all'esito della quale il giudice stabilisce se l'imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale.
In casi eccezionali è consentita la citazione diretta a giudizio da parte del P.M. (art. 550 c.p.p.).
La funzione dell'(—) è duplice: sottoporre al giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.) la valutazione della fondatezza dell'azione penale esercitata dal P.M. e consentire uno sfoltimento dei carichi pendenti, attraverso il proscioglimento in udienza preliminare o la celebrazione dei riti alternativi del patteggiamento e del giudizio abbreviato.
Il G.U.P. può disporre il proscioglimento dell'imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (art. 425, co. 3, c.p.p.).
Le fasi dell'(—) sono le seguenti:
— fase introduttiva (fissazione dell'udienza da parte del G.U.P. a seguito della richiesta di rinvio a giudizio; notifica dell'avviso dell'udienza alle parti e ai difensori);
— celebrazione dell'udienza in camera di consiglio, in assenza di pubblico, con la partecipazione necessaria del P.M. e del difensore dell'imputato (quest'ultimo può non presenziare); se il giudice non ritiene di poter adottare una decisione allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del P.M., può ordinare a quest'ultimo di svolgere indagini integrative o di svolgere egli stesso in udienza attività di integrazione probatoria, sotto la direzione e vigilanza del giudice;
— decisione del G.U.P. (sentenza di non luogo a procedere oppure decreto che dispone il giudizio; declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizi e restituzione degli atti al P.M.; declaratoria di difetto di giurisdizione, di competenza o di attribuzione).