Costituzione

Costituzione (d. cost.)
È la legge fondamentale dello Stato. Essa contiene le norme e i principi generali relativi all'organizzazione e al funzionamento dello Stato (inteso come gruppo sociale organizzato), in un determinato momento storico, nonché le norme riguardanti i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini.
Se ci si riferisce esclusivamente alla nozione giuridica di (—), si distinguono due opposti orientamenti interpretativi:
— (—) intesa in senso restrittivo come complesso di norme che regolano la creazione delle stesse norme giuridiche e in particolare la creazione delle leggi formali.
 Più specificamente costituisce la norma fondamentale che dà origine all'ordinamento giuridico, in quanto influenza i contenuti, gli ambiti e la procedura di produzione di tutte le altre successive norme;
— (—) intesa in senso estensivo. Si identifica con la stessa struttura organizzativa di una certa comunità sociale. Tale concezione è propria delle teorie istituzionalistiche sorte in tema di ordinamento giuridico statuale.
 Per tale indirizzo, quindi, la (—) esprime il supremo potere costituito scaturente da un comportamento di autodisciplina della società organizzata.
Con riguardo al problema della sua modificabilità la (—) viene generalmente distinta in:
— flessibile: quando può essere modificata od integrata secondo il normale procedimento di formazione delle leggi ordinarie;
— rigida: quando la modificazione o abrogazione delle disposizioni in essa contenute richiede l'adozione di un procedimento diverso o aggravato rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie.
 La (—) rigida è stata adottata, anche se in base a diversi schemi tipologici, dalla gran parte degli Stati contemporanei, perché garantisce sia la certezza giuridica, sia un più sicuro prestigio e forza nella scala gerarchica delle fonti, e poiché soddisfa l'esigenza di controllo, giurisdizionale o parlamentare, della costituzionalità delle norme.
() non scritta
In questo caso si tratta di un complesso di norme consuetudinarie elaborate nel corso degli anni, cui si aggiungono alcuni testi considerati di valore costituzionale; questa situazione è tipica della Gran Bretagna dove non esiste una (—) scritta per cui l'ordinamento britannico è basato in prevalenza su norme consuetudinarie e su alcuni testi scritti (Magna Charta, Confirmatio Chartarum, Petition of Rights, Bill of Rights e Act of Settlement).
() materiale
È il complesso di principi e norme di comportamento effettivamente regolanti la società statale in un dato momento storico, in quanto conforme all'ideologia del gruppo politico dominante.
() formale
È il documento solenne contenente i principi e le norme di organizzazione dello Stato a prescindere dall'effettiva applicazione degli stessi.
() italiana
La Costituzione della Repubblica italiana, la legge fondamentale dello Stato italiano, è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
La nostra (—) è votata, perché è stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo [Assemblea costituente], rigida, cioè modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con procedimenti ponderati e aggravati [Revisione (costituzionale)]; lunga, perché oltre alle norme sull'organizzazione statale contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini; scritta, perché è consacrata in un documento formale e contiene norme programmatiche nei fini, ma precettive nell'applicazione e nell'interpretazione.
Consta di 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. Cost. 3/2001) e 18 disposizioni transitorie e finali.