Costituzione
Costituzione (d. cost.)
Se ci si riferisce esclusivamente alla nozione giuridica di (), si distinguono due opposti orientamenti interpretativi:
() intesa in senso restrittivo come complesso di norme che regolano la creazione delle stesse norme giuridiche e in particolare la creazione delle leggi formali.
Pi ù specificamente costituisce la norma fondamentale che d à origine all'ordinamento giuridico, in quanto influenza i contenuti, gli ambiti e la procedura di produzione di tutte le altre successive norme;
() intesa in senso estensivo. Si identifica con la stessa struttura organizzativa di una certa comunit à sociale. Tale concezione è propria delle teorie istituzionalistiche sorte in tema di ordinamento giuridico statuale.
Per tale indirizzo, quindi, la () esprime il supremo potere costituito scaturente da un comportamento di autodisciplina della societ à organizzata.
Con riguardo al problema della sua modificabilit à la () viene generalmente distinta in:
flessibile: quando pu ò essere modificata od integrata secondo il normale procedimento di formazione delle leggi ordinarie;
rigida: quando la modificazione o abrogazione delle disposizioni in essa contenute richiede l'adozione di un procedimento diverso o aggravato rispetto a quello proprio delle leggi ordinarie.
La () rigida è stata adottata, anche se in base a diversi schemi tipologici, dalla gran parte degli Stati contemporanei, perch é garantisce sia la certezza giuridica, sia un pi ù sicuro prestigio e forza nella scala gerarchica delle fonti, e poich é soddisfa l'esigenza di controllo, giurisdizionale o parlamentare, della costituzionalit à delle norme.
() non scritta
In questo caso si tratta di un complesso di norme consuetudinarie elaborate nel corso degli anni, cui si aggiungono alcuni testi considerati di valore costituzionale; questa situazione è tipica della Gran Bretagna dove non esiste una () scritta per cui l'ordinamento britannico è basato in prevalenza su norme consuetudinarie e su alcuni testi scritti (Magna Charta, Confirmatio Chartarum, Petition of Rights, Bill of Rights e Act of Settlement).
() materiale
() formale
() italiana
La Costituzione della Repubblica italiana, la legge fondamentale dello Stato italiano, è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
La nostra () è votata, perch é è stata adottata volontariamente e liberamente dal popolo attraverso un apposito organo [Assemblea costituente], rigida, cio è modificabile soltanto a mezzo di leggi emanate con procedimenti ponderati e aggravati [Revisione (costituzionale)]; lunga, perch é oltre alle norme sull'organizzazione statale contempla anche i principi fondamentali dello Stato e i diritti fondamentali dei cittadini; scritta, perch é è consacrata in un documento formale e contiene norme programmatiche nei fini, ma precettive nell'applicazione e nell'interpretazione.
Consta di 139 articoli (di cui 5 abrogati dalla L. Cost. 3/2001) e 18 disposizioni transitorie e finali.