Direttiva
Direttiva [comunitaria] (d. comunit.)
Le () devono essere motivate e devono indicare un termine per la loro attuazione; non hanno efficacia diretta, cio è non producono diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono far osservare, ma hanno un'efficacia mediata attraverso i provvedimenti che gli Stati intenderanno adottare.
Lo Stato italiano provvede annualmente al recepimento delle () attraverso l'approvazione della legge comunitaria, anche se possono essere adottate altre procedure in casi di necessit à ed urgenza.
La L. 11/2005 (c.d. legge Buttiglione) ha riconosciuto alle Regioni ed alle Province autonome, nelle materie di loro competenza piena, il potere di dare immediata attuazione alle ().
Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i principi fondamentali non derogabili della legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti rispetto alle disposizioni gi à emanate.
() autoesecutive (o self-executing)
Se, normalmente, la () non è in grado di entrare in vigore in caso di infruttuosa scadenza del termine assegnato al singolo Stato per darvi attuazione, nel caso di () autoesecutive a self executing la giurisprudenza comunitaria ammette che possano produrre effetti diretti negli ordinamenti interni, nella parte in cui prevedano obblighi precisi e incondizionati a carico dello Stato, creando pertanto, a favore dei cittadini, veri e propri diritti soggettivi tutelabili davanti al giudice nazionale.
Tale efficacia diretta si sviluppa solamente in senso verticale (nei rapporti tra il singolo e lo Stato inadempiente) e non in senso orizzontale (nei rapporti tra singoli soggetti), e pu ò comportare la responsabilit à dello Stato per il mancato recepimento della () con conseguente obbligo di risarcimento del danno subito dal singolo per effetto dell'inadempimento.