Indagini

Indagini
() conoscitive (d. cost.)
Atti ispettivi similari alle inchieste parlamentari che le Commissioni parlamentari, previa intesa col Presidente della Camera, possono disporre per acquisire notizie e documenti utili alla loro attività.
Si differenziano dalle inchieste perché le Commissioni per le (—) non godono dei poteri di cui all'art. 82 Cost. (cioè gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria).
() difensive (d. proc. pen.)
La legge 7-12-2000, n. 397 ha inserito, nel libro V del codice, il titolo VI bis intitolato Investigazioni difensive.
Con tale legge il legislatore ha inteso proseguire il percorso mirante a garantire un'effettiva parità tra accusa e difesa (art. 111 Cost.), soprattutto nella fase delle indagini preliminari, ove la divaricazione tra i poteri del P.M. e quelli della difesa a favore del primo era più vistosa.
L'art. 327bis prevede che fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e finalità stabilite nel titolo VI bis.
Una novità di rilievo è costituita dal fatto che le investigazioni difensive possono essere compiute non solo quando è già in corso il procedimento penale, ma anche quando è solo eventuale la sua instaurazione (art. 391novies: c.d. attività investigativa preventiva).
È prevista la possibilità per il difensore (sia dell'indagato/imputato, che dell'offeso dal reato o delle altre parti private) di avere un colloquio con persone in grado di riferire circostanze utili all'attività investigativa, ovvero di ricevere dichiarazioni o di assumere informazioni (art. 391bis).
Tale facoltà è estesa ai sostituti del difensore, agli investigatori privati autorizzati e ai consulenti tecnici.
La raccolta delle dichiarazioni deve avvenire nelle forme previste dall'art. 391bis c.p.p., informando la persona della facoltà di non rispondere o non rendere dichiarazioni.
Se la persona da ascoltare è detenuta, l'accesso al luogo di custodia deve essere autorizzato dal giudice. Il P.M., nella fase delle indagini, in quanto portatore di un interesse pubblico preminente, conserva maggiori poteri rispetto alla difesa: pertanto, l'art. 391quinquies consente al P.M. di secretare (per non più di due mesi) le sue fonti di prova e in particolare di vietare, con decreto motivato, alle persone già da lui o dalla P.G. ascoltate, di comunicare fatti e circostanze oggetto delle indagini di cui la persona è a conoscenza.
Oltre ad avere contatti con persone informate, il difensore, nell'esercizio dei suoi poteri investigativi, può altresì:
1) richiedere ed estrarre copia di documentazione in possesso della pubblica amministrazione (art. 391quater);
2) accedere a luoghi e visionare cose, effettuando descrizioni, rilievi tecnici, fotografici etc. (art. 391sexies);
3)  accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico, con l'autorizzazione di chi ne ha la disponibilità ed, in difetto, con l'autorizzazione del giudice (art. 391septies);
4) compiere accertamenti tecnici non ripetibili, previo avviso al P.M. (pena la non utilizzabilità dibattimentale: art. 391decies);
5) indipendentemente dalla nuova legge, i difensori e consulenti tecnici di parte possono partecipare a determinati atti di indagine compiuti dal P.M. In particolare: agli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360); alla raccolta delle sommarie informazioni dalla persona indagata (art. 350); all'interrogatorio dell'indagato (artt. 363, 364, 374, 388), al confronto al quale egli partecipi, alle ispezioni (art. 364), alle perquisizioni e sequestri (art. 365).
L'utilizzabilità delle investigazioni difensive è disciplinata dall'art. 391decies.
() preliminari (d. proc. pen.)
Sono così definite le indagini strumentali alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Le (—), in particolare, hanno la finalità di consentire al P.M. di verificare se sussistono o meno le condizioni per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un determinato soggetto, per formulare di conseguenza l'imputazione.
Ove la notizia di reato, a seguito delle investigazioni, risulti infondata, le (—) si concludono con la richiesta d'archiviazione.
Con l'esercizio dell'azione penale, il procedimento relativo alla fase delle (—) si converte in processo, facendo acquistare all'indagato la qualifica di imputato.
Nel corso delle (—), volte ad acclarare se un determinato reato è stato commesso e chi ne sia l'autore, il P.M. e la P.G. ricercano e assicurano le fonti di prova. In tale procedimento le loro attività hanno carattere eminentemente investigativo. Il P.M. ha poteri direttivi nelle (—) volti all'accertamento del fatto e all'individuazione del colpevole.
Le (—) hanno una durata predeterminata la quale, considerando anche le possibili proroghe, non può superare i diciotto mesi a partire dal momento in cui il P.M. ha compiuto l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro.
Tuttavia, la durata massima delle (—) è di due anni quando ricorra uno dei delitti elencati nell'art. 407 c. 2 c.p.p.
La finalità della presenza di un termine massimo per l'espletamento delle indagini, è quella di evitare che un cittadino indagato rimanga tale a tempo indefinito. Anche le indagini contro ignoti hanno un termine (art. 415 c.p.p.).
Alla chiusura delle indagini preliminari il P.M. deve decidere se esercitare l'azione penale (art. 405), ad esempio avanzando richiesta di rinvio a giudizio o emettendo il decreto di citazione a giudizio, oppure chiedere al G.I.P. l'archiviazione. Inoltre, l'indagato ha diritto di essere avvisato della conclusione delle indagini a suo carico in modo che egli possa svolgere attività difensiva (art. 415bis c.p.p.).