Corte

Corte
() costituzionale (d. cost.)
È un organo costituzionale, introdotto nell'ordinamento con la Costituzione del 1948, con funzioni di controllo e di garanzia.
Svolge in forma giurisdizionale i seguenti compiti:
— controllo di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge in via incidentale (su iniziativa di un giudice nel corso di un processo) e in via principale (su ricorso dello Stato avverso leggi delle Regioni e su ricorso di una Regione, avverso leggi dello Stato o di altra Regione);
— risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, e fra le Regioni;
— giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo;
— giudizio sulle accuse per alto tradimento o per attentato alla Costituzione promosse contro il Presidente della Repubblica [Giudizio d'accusa contro il Presidente della Repubblica].
La (—) si compone di 15 giudici, nominati per 1/3 dal Parlamento, per 1/3 dal Presidente della Repubblica e per 1/3 dalle supreme Magistrature (ordinaria, amministrativa, contabile), tra professori, avvocati e magistrati. I giudici restano in carica 9 anni e non sono rieleggibili; tra di essi viene eletto il Presidente che ha un mandato di 3 anni. Il Presidente e i giudici nell'esercizio delle loro funzioni sono coadiuvati da assistenti di studio.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, la (—) giudica in composizione integrata; in questo caso si compone di 31 giudici aggregati, scelti da un elenco di cittadini con requisiti per l'eleggibilità a senatore (l'elenco viene compilato ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune).
La (—) gode di autonomia regolamentare, cioè di potere normativo autonomo, autonomia amministrativa e autonomia finanziaria. Si avvale di un apparato amministrativo al vertice del quale è posto il Segretario generale.
La (—) ha sede in Roma nel Palazzo della Consulta. Le principali norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte sono contenute nella L. 87/1953.
() d'Appello (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
La (—) ha sede nel capoluogo del distretto. Attualmente esistono 26 distretti ubicati territorialmente nei capoluoghi di regione (eccetto Aosta che appartiene al distretto di Torino) e nei seguenti capoluoghi di provincia: Brescia, Salerno, Lecce, Messina, Catania, Caltanissetta e Reggio Calabria.
Come organo collegiale giudicante la (—) funziona con il numero invariabile di tre votanti sia in materia civile che in materia penale.
La (—) è giudice d'Appello per tutte le sentenze pronunciate dal Tribunale in primo grado (definitive, non definitive, a contenuto processuale, di merito), purché l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 c.p.c. (c.d. ricorso in Cassazione per saltum).
La Corte d'appello è sempre giudice di secondo grado, tranne alcune ipotesi nelle quali giudica in unico grado (ad esempio, sentenze con le quali decide l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi sulla libertà del mercato e sulla concorrenza, sentenze pronunciate sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale).
Ogni (—) è ripartita in sezioni con competenza civile, penale o promiscua.
In campo penale la Corte di Appello decide sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal Tribunale e la Corte d'Assise d'Appello contro le sentenze della Corte di Assise (art. 596).
() d'Assise (d. proc. pen.)
Organo collegiale giurisdizionale competente a conoscere reati caratterizzati da una particolare gravità, elencati nell'art. 5 c.p.p.
È composta da:
— un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzione di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
— un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
— sei giudici popolari.
I magistrati e i giudici popolari costituiscono un collegio unico: in particolare i giudici popolari della (—) realizzano la partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, in esecuzione dell'art. 102 Cost., relativamente ai reati che hanno maggiore risonanza nel campo sociale.
() dei Conti (d. cost.; d. amm.)
Organo costituzionale, di rilevanza costituzionale, privo di poteri sovrani.
Fra le molteplici e complesse attribuzioni della (—) è possibile procedere ad una classificazione per tipi fondamentali distinguendo:
— attribuzioni in funzione di controllo;
— attribuzioni in funzione consultiva;
— attribuzioni in funzione giurisdizionale.
Ai sensi degli artt. 100 e 103 Cost. la (—) è la suprema magistratura di controllo.
In particolare il controllo da essa esercitato assume natura preventiva limitatamente al riscontro di legittimità di una serie di atti non aventi forza di legge (es.: decreti che approvano contratti delle amministrazioni pubbliche per importi più rilevanti; atti di programmazione comportanti spese) il cui elenco è contenuto tassativamente nell'art. 3 L. 20/1994. L'attività di controllo preventivo viene effettuata a mezzo del cd. visto di legittimità: i provvedimenti sottoposti a controllo divengono esecutivi se entro 60 gg. la sezione di controllo non si pronuncia, salvo che sollevi questione di legittimità costituzionale o conflitto di attribuzione (art. 27 L. 340/2000).
Il controllo successivo viene esercitato sulla gestione del bilancio e del patrimonio di pubbliche amministrazioni, riferendo annualmente al Parlamento ed ai Consigli Regionali.
Le attribuzioni della (—) si riferiscono anche all'esercizio di funzioni consultive e giurisdizionali.
Nell'esplicare le attribuzioni consultive di cui è depositaria, la (—) esprime, obbligatoriamente, parere sulle leggi che importino modifiche o integrazione alle sue attribuzioni; sulle norme che modifichino la legge sulla contabilità di Stato. Le attribuzioni giurisdizionali riguardano la materia del contenzioso contabile; la materia pensionistica; la materia della responsabilità civile dei funzionari dello Stato.
() dei Conti della Comunità Europea (d. comun.)
Organo istituito con il Trattato di Bruxelles del 22-7-1975; è attualmente composto da 15 membri, nominati dal Consiglio dell'Unione europea all'unanimità, dopo consultazione del Parlamento Europeo, che restano in carica per 6 anni.
Alla (—) è stata attribuita una competenza di controllo generale: essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Generalmente si tratta di un controllo formale di legittimità, anche se talvolta essa esercita anche un controllo di tipo sostanziale o di efficienza sulla gestione finanziaria considerata nel suo insieme.
Con il Trattato sull'Unione Europea alla (—) è stato riconosciuto il rango di istituzione.
() di Cassazione (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
Organo giurisdizionale che si pone al vertice dell'organizzazione giudiziaria. Ha sede in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.
È costituita in sezioni (tre civili, sei penali, una lavoro) ed è composta da un Primo Presidente che presiede le udienze a sezioni unite e le adunanze generali, da un Presidente Aggiunto, da Presidenti di sezione (titolari e supplenti) e da Consiglieri.
La (—) giudica a sezioni semplici col numero invariabile di cinque votanti; a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti (che si riuniscono per risolvere o prevenire contrasti interpretativi insorti tra le sezioni semplici, per decidere questioni di massima di particolare importanza, per decidere su questioni attinenti alla giurisdizione o ai conflitti di attribuzione tra P. A. e giudici ordinari).
La (—) assicura: l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge; l'unità del diritto oggettivo nazionale; il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni [Nomofilachia].
Regola, inoltre: i conflitti di competenza; i conflitti di giurisdizione; i conflitti di attribuzione tra P.A. e giudice ordinario [Regolamento (di giurisdizione)].
La (—) adempie a tutti gli altri compiti conferiti dalla legge (art. 65 R.D. 12/41).
Di regola, la competenza della Corte è limitata alle questioni di diritto (c.d. pronuncia di legittimità), ossia non riesamina il merito della questione [Ricorso (per Cassazione)]. Tuttavia, l'art. 384 c.p.c., modificato dal D.Lgs. 40/2006, prevede che, in caso di accoglimento del ricorso per qualunque motivo (prima dell'intervento del D.Lgs. 40/2006, invece, l'art. 384 c.p.c. faceva riferimento soltanto all'accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto), la (—) decide la causa nel merito se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto. Si parla, in quest'ipotesi, di cassazione sostitutiva, poiché la Corte decide direttamente il merito della causa senza rinviarla ad altro giudice.
I motivi di ricorso sono indicati tassativamente dalla legge (art. 360 c.p.c.; art. 606 c.p.p.).
Le sentenze della (—) sono vincolanti solo relativamente al caso concreto portato al suo esame, ma è chiaro che costituiscono un autorevole precedente cui fare comunque riferimento.
() di Giustizia delle Comunità Europee (d. comun.)
La (—) assicura il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati [Regolamenti; Direttiva; Decisione].
È formata da 15 giudici e 8 avvocati generali nominati di comune accordo dagli Stati membri eletti per un periodo di sei anni.
I compiti della (—) riguardano in particolare:
— competenza in tema di inadempimento degli Stati. I ricorsi sono proponibili dalla Commissione europea e dagli Stati membri;
— controllo di legittimità sugli atti comunitari. Tale controllo si estende agli atti vincolanti del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione: se riconosciuti illegittimi sono annullabili ex tunc, nonché a quelli adottati congiuntamente dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, quelli del Parlamento Europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi e quelli della BCE;
— competenza in tema di questioni pregiudiziali. Qualora davanti ad un giudice ordinario è sollevata una questione di interpretazione dei Trattati CE o di atti vincolanti adottati dalle istituzioni comunitarie e dalla BCE, il giudice può, o deve se di ultima istanza, sospendere il processo e chiedere una pronuncia della (—). La pronuncia è vincolante nel giudizio in questione e per tutte le eventuali interpretazioni successive.
() europea dei diritti dell'uomo (d. internaz.)
Tribunale internazionale istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo al quale può essere proposto ricorso per le violazioni di diritti e libertà garantiti dalla Convenzione.
Prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 11 (1 novembre 1998) il meccanismo di tutela per la violazione di diritti garantiti dalla Convenzione era assicurata dalla (—) e dalla Commissione europea dei diritti dell'uomo. Attualmente, invece, tutto il procedimento è svolto nell'ambito della Corte unica, nella quale sono confluiti i citati organi.
La (—) si compone di un Comitato di tre giudici, di una Camera ristretta composta da sette giudici e di una Grande Camera cui partecipano 17 giudici.
La (—) può essere adita per tutte le questioni riguardanti presunte violazioni della Convenzione o dei suoi Protocolli imputabili ad uno Stato contraente. Il ricorso può essere proposto:
— da uno Stato contraente (art. 33);
— da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che possono richiedere il risarcimento di danni in quanto vittime di una violazione dei diritti dell'uomo da parte di uno Stato contraente (art. 35).
I ricorsi sono dapprima esaminati da uno dei Comitati della (—) che, con decisione inappellabile presa all'unanimità, può dichiarare irricevibile il caso o cancellare dal ruolo il ricorso (art. 28); se nessuna decisione è stata adottata, il ricorso è esaminato dalla Camera ristretta che, in contraddittorio con le parti, può dichiarare l'irricevibilità del ricorso, e in questo caso la procedura si conclude, o esperire i tentativi di conciliazione amichevole. Se quest'ultimo tentativo fallisce, la Camera deve decidere della controversia con sentenza immediatamente vincolante per le parti.
Contro la sentenza della Camera ristretta, entro tre mesi, può essere presentato appello alla Grande Camera che si pronuncia con sentenza definitiva.
() internazionale di giustizia [c.i.g.] (d. internaz.)
Massimo tribunale internazionale sorto nel 1945: è, ai sensi dello Statuto delle N.U., un organo dell'ONU.
È composta da 15 giudici di varie nazionalità eletti in base alla loro competenza e levatura morale.
I compiti della (—) sono prevalentemente giurisdizionali e consultivi: nel primo caso funziona come tribunale arbitrale [Arbitrato] tra gli Stati membri che decidono di sottoporsi alla sua giurisdizione, mentre nel secondo ha una funzione consultiva (pareri) su questioni giuridiche nei confronti dell'ONU.
I suoi pareri non sono comunque vincolanti.
L'attività della (—) è regolata da uno statuto annesso alla Carta delle Nazioni Unite.
() penale internazionale (d. internaz.)
Tribunale dell'ONU, istituito durante la Conferenza diplomatica svoltasi a Roma dal 14 giugno al 17 luglio 1998, competente a giudicare i crimini più gravi che interessano la comunità internazionale: aggressione, crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità [Crimini internazionali]. Esso si fonda su uno Statuto, firmato a Roma il 17 luglio 1998, costituito di 128 articoli suddivisi in tredici parti. Lo Statuto entrerà in vigore solo dopo le ratifiche di 60 Stati (l'Italia ha provveduto alla ratifica con la L. 12 luglio 1999, n. 232).
La Corte, con sede all'Aia, è composta da 18 magistrati in carica per nove anni.
L'azione penale può essere avviata dal Procuratore, da uno Stato che ha firmato lo Statuto o dal Consiglio di sicurezza; negli ultimi due casi è necessario il consenso dello Stato nel quale il crimine ha avuto luogo o dello Stato di provenienza dell'imputato.
Il giudizio della Corte è basato su tre principi fondamentali del diritto penale:
— nullum crimen sine lege: nessuna persona può essere accusata di un fatto che al momento del suo verificarsi non costituisce crimine oggetto di giurisdizione della Corte;
— nulla poena sine lege: una persona condannata dalla Corte può essere punita solo secondo le disposizioni dello Statuto che non contempla la pena di morte;
— irretroattività ratione personae: nessuna persona può essere accusata per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dello Statuto.