ComunitÃ
Comunit à
() Europea (d. comun.)
Denominazione assunta dalla Comunit à Economica Europea con l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione Europea [Unione Europea].
L'obiettivo principale della () è quello di realizzare una progressiva integrazione degli Stati europei in ambito politico ed economico, mediante la creazione di un mercato unico e l'adozione di una moneta unica europea.
Quest'ultima è stata ufficialmente adottata il 1 gennaio 1999 ed è in circolazione dal 1 gennaio 2002 [vedi anche Unione Europea].
() internazionale (d. internaz.)
Complesso di soggetti indipendenti e autonomi di diritto internazionale accomunati dal rispetto agli accordi, trattati ovvero i soggetti di diritto internazionale (es.: gli Stati reciprocamente indipendenti) nei rapporti tra loro intercorrenti.
() isolana o dell'arcipelago (d. amm.)
L'art. 29 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono pi ù Comuni pu ò essere istituita dai Comuni interessati, la ().
Tale figura, nel contesto di interventi per lo sviluppo delle isole minori, è finalizzata a valorizzare i territori marini menzionati, affinch é siano titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate. La () utilizzer à l'assetto normativo previsto per le Comunit à montane ad eccezione delle disposizioni che prevedono finanziamenti per le Comunit à montane o siano strettamente inerenti alle problematiche della montagna.
() montana (d. amm.)
In base alla disciplina introdotta dal nuovo art. 27 del D.Lgs. 267/2000, le () sono Unioni di Comuni montani, enti locali costituiti da Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
A decretare l'istituzione della () è un atto amministrativo del Presidente della Giunta regionale (art. 27 D.Lgs. 267/2000) dopo che la Regione abbia individuato, con legge propria, gli ambiti territoriali omogenei idonei a realizzare gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato di funzioni comunali.
Centrale nella disciplina delle () è la legge regionale, che stabilisce:
le modalit à di approvazione dello Statuto;
le procedure di concertazione;
la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
i criteri di ripartizione tra le () dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
i rapporti con gli altri enti del territorio.
La legge regionale pu ò anche esercitare poteri di esclusione o di inclusione di Comuni all'interno delle ().
Le () possono successivamente fondersi, dando vita ad un Comune montano.