Regolamenti

Regolamenti (d. amm.)
I (—) sono atti formalmente amministrativi, in quanto emanati da organi del potere esecutivo, aventi forza normativa (sostanzialmente normativa), in quanto contenenti norme destinate a innovare l'ordinamento giuridico. Carattere generale dei (—) sono la generalità, l'astrattezza e l'innovatività.
Vari limiti sono previsti in ordine all'esercizio della potestà regolamentare.
I (—), infatti:
a) non possono mai derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti;
b) non possono derogare né contrastare con le leggi ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in un determinato settore e per un determinato caso, di innovare anche nell'ordine legislativo (delegificando la materia);
c) non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge (ordinaria o costituzionale): neppure una legge ordinaria può attribuire tale potere, poiché neppure essa può contrastare con la Costituzione;
d) non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge (la legge, invece, può di norma derogarvi, in quanto tale principio è sancito da una norma, l'art. 11, disp. prel. c.c., contenuta in una legge ordinaria);
e) non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale (art. 25 Cost.);
f) i regolamenti emanati da autorità inferiori non possono mai contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori.
Per la classificazione dei (—) dell'Esecutivo [Regolamenti (dell'Esecutivo)].
() comunitari (d. comunit.)
Atto normativo delle Comunità Europee emanato, a seconda delle diverse disposizioni dei trattati istitutivi, dal Parlamento Europeo congiuntamente con il Consiglio, dal solo Consiglio o dalla sola Commissione.
Il (—) ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Caratteristiche principali dei (—) sono, pertanto:
— la portata generale, nel senso che i destinatari devono appartenere a categorie determinate astrattamente e obiettivamente;
— l'astrattezza, nel senso che prescindono dal caso concreto e possono applicarsi a qualsiasi fattispecie rientrante nella previsione;
 l'obbligatorietà in tutti i loro elementi. Questo carattere distingue i (—) dalle direttive, che vincolano i destinatari limitatamente agli scopi, lasciandoli liberi nella scelta degli strumenti di attuazione;
— la diretta applicabilità in ogni Stato membro, a prescindere da un intervento del potere normativo nazionale.
Gli atti equivalenti della C.E.C.A. sono denominati decisioni generali.
() degli enti locali
La potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane, in seguito alla riforma operata con la L. Cost. 3/2001, è riconosciuta dall'art. 117, co. 6, Cost., secondo il quale tali enti possono esercitarla in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
La disposizione in esame deve essere coordinata con l'art. 7 D.Lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) che, con riferimento esclusivamente ai Comuni e alle Province, specifica che tali enti nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni. Dalla norma in esame si evince che i (—) costituiscono una fonte secondaria del diritto, in quanto devono rispettare sia le prescrizioni dello statuto sia i principi fissati con legge dello Stato.
() degli organi di rilievo costituzionale
Disposizioni di legge riconoscono potestà regolamentare a organi di rilievo costituzionale [Organo]: l'art. 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195 per quanto riguarda il C.S.M. [Consiglio (superiore della Magistratura)], l'art. 20 della legge 30 dicembre 1986, n. 936 per il C.N.E.L. e l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per la Corte dei Conti.
La legge conferisce una potestà normativa di autorganizzazione ad alcuni organi, in omaggio alla posizione di rilievo costituzionale che essi assumono nel nostro ordinamento.
() della Corte Costituzionale
L'art. 24 della L. 87/1953 attribuisce alla Corte Costituzionale il potere di emanare un (—) che disciplini l'esercizio delle sue funzioni, mentre l'art. 22 dispone che norme integrative per i giudizi dinanzi a sé possono essere stabilite con (—). A questi due atti deve essere aggiunto il (—) generale, che concerne l'organizzazione interna della Corte.
Gli atti previsti dalla citata legge dovrebbero essere classificati, a rigor di logica, come fonti secondarie, soggette alla stessa legge che li disciplina. Al contrario, una parte consistente della dottrina ritiene che si tratti di fonti primarie assimilabili ai (—) parlamentari, come tali in grado di derogare alla stessa L. 87/1953, in quanto espressioni dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Corte.
Del resto, osservando che i (—) sono adottati dallo stesso organo che è chiamato a risolvere conflitti di attribuzione e a sindacare la costituzionalità delle leggi [Giudizio (di costituzionalità delle leggi)], appare difficile che leggi posteriori possano disporre in difformità dai primi.
() dell'Esecutivo
Sono quelli che promanano dall'esecutivo (il Governo nel suo complesso o le sue articolazioni interne e le autorità ad esso soggette) e si collocano al di sotto della legge nel sistema delle fonti (sono perciò dette fonti secondarie [Fonti del diritto]). Essi, infatti sono atti solo formalmente (o soggettivamente) amministrativi; sostanzialmente, però, si configurano come atti normativi che innovano l'ordinamento giuridico nei limiti previsti dalla legge.
Quanto al loro regime giuridico, i (—) non possono derogare alla Costituzione, non possono derogare a leggi ordinarie, non possono regolare le materie che il costituente riserva espressamente alla legge (ordinaria o costituzionale) [Riserva (di legge)]; non possono derogare al principio di irretroattività della legge, non possono contenere sanzioni penali; i (—) di autorità inferiori non possono derogare a quelli di autorità superiori; non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento; non possono disciplinare materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni.
() del Presidente della Repubblica
Il Presidente della Repubblica può, in base alla legge n. 1077 del 1948, emanare un (—) interno su proposta del segretario alla Presidenza e nella forma del decreto presidenziale, senza controfirma.
() parlamentari
La Costituzione riconosce a ciascuna Camera il potere di emanare (—) che disciplinino l'organizzazione e il funzionamento delle stesse.
Lo Statuto albertino considerava i (—) come interna corporis inidonei a produrre norme giuridiche e destinati ad essere applicati e interpretati esclusivamente dalle Camere. Attualmente, però, i (—) sono previsti direttamente dalla Costituzione, che riserva loro la disciplina di determinate materie ad esclusione di altre fonti.
Si può dunque affermare che si tratta di atti normativi e di vere e proprie fonti del diritto.
La Corte Costituzionale ha, tuttavia, escluso che la violazione dei (—) possa essere da essa sindacata come vizio formale della legge. La Corte ha altresì affermato che i (—) sono sottratti al sindacato di costituzionalità, non trattandosi di atti aventi forza di legge.
() regionali
La potestà regolamentare delle Regioni è esplicitamente prevista dall'art. 117 Cost. secondo il quale queste la esercitano nelle materie in cui non vi è una competenza legislativa esclusiva dello Stato. Anche in queste materie, tuttavia, la potestà regolamentare può essere delegata dallo Stato alle Regioni.