Dibattimento
Dibattimento (d. proc. pen.)
Tale termine designa la fase centrale del processo penale. È preceduta da una fase preparatoria (predibattimento), in cui si espletano le formalit à di apertura del (), ed è seguito da una fase relativa alla deliberazione, redazione, pubblicazione e deposito della sentenza (postdibattimento).
Si svolge in udienza ed è regolato dal presidente del collegio, il quale ha poteri di disciplina e di polizia (art. 470), nel cui esercizio egli pu ò avvalersi non solo della polizia giudiziaria, ma della forza pubblica in genere. Al presidente spetta anche la funzione di direzione del (); nell'esercizio di tale funzione egli, pi ù che attore, è arbitro imparziale, essendogli riconosciuti esigui poteri in ordine all'acquisizione della prova. La sua possibilit à di intervento è limitata al controllo della correttezza e della lealt à nell'applicazione delle regole processuali ad opera delle parti. Solo in via residuale e suppletiva il presidente interviene, in funzione meramente sollecitatoria, nell'acquisizione della prova.
L'udienza è pubblica, a pena di nullit à in attuazione del principio in base al quale la giustizia deve essere amministrata in nome del popolo. Tuttavia il presidente pu ò sia limitare l'afflusso del pubblico in aula, sia disporre che il () si svolga a porte chiuse.
L'art. 146bis disp. att. c.p.p., inserito dall'art. 2 L. 11/98, disciplina in alcuni casi particolari la partecipazione al () a distanza in videoconferenza quando si procede nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, per i delitti indicati nell'art. 513bis c.p.p. (associazione di tipo mafioso e condotte agevolatrici; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni che connotano l'associazione mafiosa; associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Il principio di concentrazione richiede che il () si esaurisca nella stessa udienza o in udienze cronologicamente ravvicinate, nonch é che si pervenga immediatamente alla decisione, eventualmente gi à completa di motivazione. Conseguenza di tale principio è che le questioni incidentali proposte dalle parti siano risolte dal giudice immediatamente con ordinanza, senza rimandare la soluzione in sede di sentenza finale. Cos ì pure il giudice deve risolvere direttamente le questioni preliminari, incidentali e quelle civili o amministrative di natura pregiudiziale da cui dipenda la decisione sull'esistenza del reato, a meno che quest'ultime non siano di particolare complessit à o riguardino lo stato di famiglia o di cittadinanza, per le quali pu ò essere opportuno attendere la formazione del giudicato su di esse nella sede idonea; in tal caso il giudice pu ò sospendere il processo [Sospensione (del processo)].