Parasubordinazione
Parasubordinazione (d. lav.)
Termine con cui la dottrina individua i rapporti di lavoro autonomo caratterizzati da una collaborazione continuativa e personale all'impresa altrui o, pi ù propriamente, all'attivit à altrui (es.: agenti di commercio).
Trattasi, in sostanza, di lavoratori che, inquadrabili giuridicamente fra i lavoratori autonomi, tuttavia vengono a trovarsi, di fatto, in una posizione di dipendenza economica e di sottoprotezione tipica del lavoro subordinato, s ì da indurre il legislatore ad apprestare una particolare tutela, diversa da quella cui sono ordinariamente assoggettati i lavoratori autonomi.
L'art. 409 n. 3 c.p.c. estende la disciplina delle controversie individuali di lavoro anche ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e ad altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato [Collaborazione coordinata e continuativa].
Per espresso richiamo, le disposizioni di garanzia contenute nell'art. 2113 c.c. (rinunce e transazioni relative ai diritti del lavoratore) si applicano anche ai rapporti di (), come anche le disposizioni di rivalutazione del credito previste dall'art. 429 c.p.c.
Le ipotesi tipiche di () sono costituite dai rapporti di lavoro di agenzia e di rappresentanza, ma sono numerosissime le attivit à inquadrabili nell'ambito della (). Proprio in riguardo alla diffusione del fenomeno e ai relativi interessi privi di adeguata tutela, è stata approntata dal D.Lgs. 276/2003 una prima disciplina organica della () mediante la previsione di una nuova tipologia contrattuale, quella del lavoro a progetto [Lavori (atipici); Lavoro (a progetto)] a cui la gran parte dei rapporti di () è ricondotta.