Mare territoriale
Mare territoriale (d. internaz.)
Tale fascia, che si estendeva un tempo fino al limite massimo di gettata dei cannoni, è oggi fissata a 12 miglia dalla costa; questo limite (limite esterno) si è andato affermando nella prassi degli Stati ed è stato recepito anche dalla Convenzione di Montego Bay. Il limite interno del () è costituito invece dalla linea di base.
Nel nostro Paese l'art. 2 c. nav. stabilisce che sono soggetti alla sovranit à dello Stato italiano:
i golfi, i seni e le baie le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le 24 miglia marine (si ricordi che il miglio marino internazionale è pari a metri 1852);
in caso di distanza eccedente le 24 miglia, la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro una linea retta tirata tra i due punti pi ù foranei distanti tra loro 24 miglia marine;
la zona di mare dell'estensione di 12 miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi dianzi indicati.
Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea.