Titolo

Titolo (d. civ.; d. proc. civ.)
Sta ad indicare la ragione giustificatrice, la base giuridica di una determinata situazione.
Per esempio, si dice che il (—) per l'acquisto di un certo bene può essere un contratto di compravendita. Molto spesso, anzi, si usa il termine (—) proprio per indicare il contratto o l'atto di acquisto.
() di credito (d. civ.)
Documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore, legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo stesso (artt. 1992 ss. c.c.).
La funzione dei titoli di credito è quella di rendere più celere e sicuro il trasferimento del credito, in quanto quest'ultimo viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l'incorpora.
I (—) possono classificarsi, in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione, in:
— titoli causali, nei quali è indicato il rapporto sottostante l'emissione del titolo. Sono (—) causali: l'azione e l'obbligazione di società; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci;
— titoli astratti, in cui, invece, il rapporto sottostante non è enunciato ed è, perciò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede di essi.
Sono (—) astratti: la cambiale e l'assegno circolare.
Inoltre, i (—) si distinguono anche in base al loro regime di circolazione:
— titoli nominativi: intestati ad una determinata persona;
— titoli all'ordine: intestati anch'essi ad un titolare; l'intestazione, però, risulta unicamente dal titolo e l'emittente non è tenuto a registrarla;
— titoli al portatore: non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.
Ulteriore carattere dei (—) è che essi costituiscono titolo esecutivo.
Le principali figure sono costituite da: cambiale; assegno bancario e circolare; azioni della società.
() esecutivo
È l'atto in base al quale è possibile iniziare l'esecuzione forzata. Più precisamente, esso è il documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva e da cui risulta un diritto di credito:
— certo (la cui esistenza sia certa);
— liquido (determinato nel suo ammontare);
— esigibile (non sottoposto né a condizione, né a termine).
Sono titoli esecutivi (art. 474, co. 2, c.p.c.):
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziali);
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (titoli stragiudiziali);
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (titoli stragiudiziali).
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai n. 1) e 3), e il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. delle scritture private autenticate di cui al n. 2).