Titolo
Titolo (d. civ.; d. proc. civ.)
Sta ad indicare la ragione giustificatrice, la base giuridica di una determinata situazione.
Per esempio, si dice che il () per l'acquisto di un certo bene pu ò essere un contratto di compravendita. Molto spesso, anzi, si usa il termine () proprio per indicare il contratto o l'atto di acquisto.
() di credito (d. civ.)
Documento nel quale è incorporata la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenter à al debitore, legittimandosi in base alla legge di circolazione del titolo stesso (artt. 1992 ss. c.c.).
La funzione dei titoli di credito è quella di rendere pi ù celere e sicuro il trasferimento del credito, in quanto quest'ultimo viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l'incorpora.
I () possono classificarsi, in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione, in:
titoli causali, nei quali è indicato il rapporto sottostante l'emissione del titolo. Sono () causali: l'azione e l'obbligazione di societ à; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci;
titoli astratti, in cui, invece, il rapporto sottostante non è enunciato ed è, perci ò, irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede di essi.
Sono () astratti: la cambiale e l'assegno circolare.
Inoltre, i () si distinguono anche in base al loro regime di circolazione:
titoli nominativi: intestati ad una determinata persona;
titoli all'ordine: intestati anch'essi ad un titolare; l'intestazione, per ò, risulta unicamente dal titolo e l'emittente non è tenuto a registrarla;
titoli al portatore: non intestati ad alcun titolare. Per il trasferimento è sufficiente la semplice consegna del titolo.
Ulteriore carattere dei () è che essi costituiscono titolo esecutivo.
Le principali figure sono costituite da: cambiale; assegno bancario e circolare; azioni della societ à.
() esecutivo
certo (la cui esistenza sia certa);
liquido (determinato nel suo ammontare);
esigibile (non sottoposto n é a condizione, n é a termine).
Sono titoli esecutivi (art. 474, co. 2, c.p.c.):
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziali);
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonch é gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia (titoli stragiudiziali);
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli (titoli stragiudiziali).
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non pu ò aver luogo che in virt ù dei titoli esecutivi di cui ai n. 1) e 3), e il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'art. 480, co. 2 c.p.c. delle scritture private autenticate di cui al n. 2).