Custodia cautelare in carcere
Custodia cautelare in carcere (d. proc. pen.)
Rientra tra le misure cautelari personali e si sostanzia in una piena privazione della libert à.
Le esigenze cautelari sottese alla sua irrogazione sono comuni alle altre misure cautelari personali, salvo il ridimensionamento relativo all'art. 274, lett. c), quanto al pericolo di reiterazione di uno stesso reato, per la quale ipotesi è necessario che si tratti di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
In ossequio al principio di gradualit à delle misure cautelari (art. 275) la scelta della custodia carceraria costituisce l'extrema ratio alla quale è possibile ricorrere solo in caso di inadeguatezza delle altre misure cautelari; per tale motivo, l'ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare in carcere deve specificare le ragioni per le quali non è possibile ricorrere ad altre misure idonee.
Solo in presenza di alcune categorie di reato (art. 416bis c.p. e i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis), la custodia cautelare diviene obbligatoria, salvo che risultino insussistenti le esigenze cautelari (art. 275, co. 3).
In ogni caso, trattandosi di una misura carceraria, la () è detraibile dall'eventuale carcerazione definitiva da espiare. A tal fine si tiene conto anche della () sofferta all'estero, sia per l'estradizione, sia in caso di rinnovamento del giudizio (artt. 285 e 722 c.p.p.).
In taluni casi (es. grave malattia) il codice prevede il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere [Custodia cautelare in carcere (divieto)], ferma restando la possibilit à di applicazione di diversa misura (es. gli arresti domiciliari).
Divieto di ()
Pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenza cautelari particolarmente gravi, in taluni casi il codice, per ragioni di natura umanitaria, dispone il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere, sicch é essa non pu ò essere disposta e, se gi à applicata, deve essere sostituita con altra misura (es. arresti domiciliari). Ai sensi dell'art. 275 c.p.p. sussiste il divieto quando si tratta di: a) donna incinta o madre di prole di et à inferiore ai tre anni ovvero il padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a fornire assistenza alla prole; b) persona di et à superiore ai 70 anni; c) persona affetta da AIDS conclamata od altra deficienza immunitaria accertata con le metodologie indicate nell'art. 286bis; d) persona affetta da una malattia di tale gravit à da rendere incompatibile le condizioni di salute con il regime carcerario.
() in luogo di cura
La misura in questione differisce dagli arresti cd. domiciliari in luogo di cura, sia perch é la persona sottopostavi è un infermo (totale o parziale) di mente, sia perch é la custodia ha luogo specificamente presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (e non anche presso altri reparti), sia perch é l'insanit à fa presumere il pericolo di fuga, sicch é sono adottati i provvedimenti necessari per prevenirlo (art. 286 c.p.p.).
Trattandosi di misura privativa della libert à, essa è detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
() per i minori
La () dei minori è una misura sempre facoltativa.
L'imposizione di essa è subordinata non solo al verificarsi dei presupposti comuni a tutte le misure cautelari, ma anche alla necessit à di non interrompere i processi educativi in atto.
In ogni caso, non pu ò essere disposta se l'unica esigenza ricorrente è il pericolo di fuga.
Inoltre, la () pu ò essere disposta, in particolare, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (e non tre anni, come per l'ipotesi generale) ovvero, per uno di quei delitti consumati o tentati previsti dall'art. 3802, lett. e), f), g) ed h) c.p.p. ed in ogni caso, per il delitto di violenza sessuale.