Custodia cautelare in carcere

Custodia cautelare in carcere (d. proc. pen.)
Rientra tra le misure cautelari personali e si sostanzia in una piena privazione della libertà.
Le esigenze cautelari sottese alla sua irrogazione sono comuni alle altre misure cautelari personali, salvo il ridimensionamento relativo all'art. 274, lett. c), quanto al pericolo di reiterazione di uno stesso reato, per la quale ipotesi è necessario che si tratti di delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni.
In ossequio al principio di gradualità delle misure cautelari (art. 275) la scelta della custodia carceraria costituisce l'extrema ratio alla quale è possibile ricorrere solo in caso di inadeguatezza delle altre misure cautelari; per tale motivo, l'ordinanza del giudice che dispone la misura cautelare in carcere deve specificare le ragioni per le quali non è possibile ricorrere ad altre misure idonee.
Solo in presenza di alcune categorie di reato (art. 416bis c.p. e i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis), la custodia cautelare diviene obbligatoria, salvo che risultino insussistenti le esigenze cautelari (art. 275, co. 3).
In ogni caso, trattandosi di una misura carceraria, la (—) è detraibile dall'eventuale carcerazione definitiva da espiare. A tal fine si tiene conto anche della (—) sofferta all'estero, sia per l'estradizione, sia in caso di rinnovamento del giudizio (artt. 285 e 722 c.p.p.).
In taluni casi (es. grave malattia) il codice prevede il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere [Custodia cautelare in carcere (divieto)], ferma restando la possibilità di applicazione di diversa misura (es. gli arresti domiciliari).
Divieto di ()
Pur in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenza cautelari particolarmente gravi, in taluni casi il codice, per ragioni di natura umanitaria, dispone il divieto di applicazione della misura della custodia in carcere, sicché essa non può essere disposta e, se già applicata, deve essere sostituita con altra misura (es. arresti domiciliari). Ai sensi dell'art. 275 c.p.p. sussiste il divieto quando si tratta di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni ovvero il padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a fornire assistenza alla prole; b) persona di età superiore ai 70 anni; c) persona affetta da AIDS conclamata od altra deficienza immunitaria accertata con le metodologie indicate nell'art. 286bis; d) persona affetta da una malattia di tale gravità da rendere incompatibile le condizioni di salute con il regime carcerario.
() in luogo di cura
La misura in questione differisce dagli arresti cd. domiciliari in luogo di cura, sia perché la persona sottopostavi è un infermo (totale o parziale) di mente, sia perché la custodia ha luogo specificamente presso una struttura del servizio psichiatrico ospedaliero (e non anche presso altri reparti), sia perché l'insanità fa presumere il pericolo di fuga, sicché sono adottati i provvedimenti necessari per prevenirlo (art. 286 c.p.p.).
Trattandosi di misura privativa della libertà, essa è detraibile dalla eventuale pena definitiva da espiare.
() per i minori
La (—) dei minori è una misura sempre facoltativa.
L'imposizione di essa è subordinata non solo al verificarsi dei presupposti comuni a tutte le misure cautelari, ma anche alla necessità di non interrompere i processi educativi in atto.
In ogni caso, non può essere disposta se l'unica esigenza ricorrente è il pericolo di fuga.
Inoltre, la (—) può essere disposta, in particolare, solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni (e non tre anni, come per l'ipotesi generale) ovvero, per uno di quei delitti consumati o tentati previsti dall'art. 3802, lett. e), f), g) ed h) c.p.p. ed in ogni caso, per il delitto di violenza sessuale.