Azione
Azione
() civile (d. proc. civ.)
Alla potest à giurisdizionale dello Stato, detta pure potest à di rendere giustizia , corrisponde la potest à dei cittadini di avere giustizia , comunemente detta diritto d'azione .
L'() è, dunque, il diritto di provocare l'esercizio della funzione giurisdizionale (c.d. diritto d'azione) facente capo ad ogni singolo. Ed invero, una volta posto dallo Stato il divieto di farsi giustizia da s é (divieto della autodifesa), ne consegue l'obbligo per lo Stato stesso di rendere giustizia tutte le volte che se ne verifichino le condizioni necessarie, attraverso una serie di attivit à procedimentali che prendono il nome di processo.
Affinch é si svolga l'esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, affinch é il processo abbia inizio, è necessaria l'iniziativa da parte di un soggetto, che vi dia il primo impulso.
L'esercizio di tale iniziativa spetta:
ai privati cittadini in quanto tali (art. 24 Cost.);
allo Stato in persona del pubblico ministero.
L'esercizio dell'() costituisce per la parte proponente un onere, nel senso che soltanto con la proposizione della domanda l'interessato pu ò far valere un suo diritto di fronte all'autorit à giudiziaria.
Soltanto dopo che il diritto di () è stato esercitato con le modalit à previste dalla legge, nasce a favore di chi lo ha fatto valere un vero e proprio diritto soggettivo verso lo Stato ad ottenere la pronuncia del giudice.
() civile nel processo penale (d. proc. pen.)
L'() viene esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile. La pretesa sostanziale alla restituzione della cosa dovuta e/o al risarcimento del danno fa capo, dal lato attivo, al soggetto danneggiato dal reato e, dal lato passivo, al colpevole ed alle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui e quindi sono civilmente responsabili.
La nozione di danneggiato non sempre coincide con quella di persona offesa dal reato. Quest'ultima, infatti, è la titolare del bene protetto dalla norma penale che non sempre è colui che ne patisce il danno. Ad es., nel reato di omicidio, persona offesa è il deceduto, danneggiati sono i congiunti superstiti.
La pretesa civilistica in esame ha natura puramente accessoria rispetto all'azione penale, costituendo quest'ultima l'oggetto principale ed indefettibile del processo penale. Inoltre, non sempre ad un reato corrisponde una pretesa civilistica. Ci ò avviene allorch é il bene giuridico leso dal reato sia di natura generale e quindi non sia attribuibile a soggetti particolari, che possano proclamarsi danneggiati (ad es. reati contro l'ordine pubblico).
() penale (d. proc. pen.)
L'obbligatoriet à è data dal fatto che il P.M., una volta che abbia ritenuto sussistenti gli estremi per l'esercizio dell'() e che perci ò, non sussistano quelli per la richiesta di archiviazione, deve esercitare l'().
L'irretrattabilit à dell'() indica che il P.M. una volta esercitata l'(), non pu ò pi ù ritornare indietro e chiederne l'archiviazione. Il p.m. esercita l'() mediante la richiesta di rinvio a giudizio, la richiesta di patteggiamento, la citazione per il giudizio direttissimo, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di emissione di decreto penale di condanna e la citazione diretta a giudizio.
() revocatoria
() risarcitoria collettiva
[Class action].
() societaria (d. comm.)
Rappresenta una quota di partecipazione al capitale sociale di una societ à per azioni o in accomandita per azioni ed è costituita da un documento che incorpora i diritti derivanti dalla qualit à di socio.
L'() è pertanto un titolo di credito causale (dal documento si rileva il rapporto sottostante), di massa (emesso in pluralit à di esemplari dello stesso tipo) di uguale valore nominale e, di regola, attribuente medesimi diritti.
Nel sistema del codice civile le () possono essere nominative (con l'intestazione del titolare annotata sul titolo e nel libro soci) oppure al portatore (senza intestazione), ma la legislazione speciale ha previsto la nominativit à obbligatoria dei titoli azionari al fine di consentire una trasparenza delle partecipazioni societarie. Fanno eccezione soltanto le azioni di risparmio, le quali per ò non comportano il diritto di voto.
Le () conferiscono ai loro possessori uguali diritti: tale uguaglianza, tuttavia, deve sussistere solo all'interno di ciascuna categoria, in quanto è consentito alla societ à di creare categorie diverse di (). Vi sono, a titolo esemplificativo, pertanto:
() ordinarie: che attribuiscono ai soci i normali diritti di partecipazione;
() privilegiate: che attribuiscono un diritto di priorit à nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale al momento dello scioglimento della societ à;
() di risparmio: di titolarit à di risparmiatori che, con l'acquisto dei titoli, perseguono l'intento di investire i propri risparmi in modo redditizio, senza velleit à di ingerirsi nella gestione societaria. È per tale motivo che sono prive del diritto di voto.
Il D.Lgs. 6/2003, recante riforma delle societ à di capitali, in vigore dall'1-1-2004, ha introdotto diverse novit à nella disciplina dei titoli azionari, riconoscendo ai soci maggiore autonomia nella determinazione del contenuto dei diritti conferiti dalle categorie di (). Il nuovo art. 2346 c.c. stabilisce che lo statuto pu ò escludere l'emissione dei titoli attraverso l'utilizzazione di tecniche di dematerializzazione svincolate dal materiale trasferimento del documento e che la societ à possa emettere titoli azionari privi dell'indicazione del valore nominale, pur se non sar à possibile per la stessa societ à la compresenza di azioni con e senza valore nominale.
Lo statuto potr à permettere assegnazioni ai soci in modo non proporzionale ai conferimenti effettuati e prevedere categorie di () che attribuiscono diritti diversi anche per ci ò che concerne la partecipazione alle perdite; l'assemblea potr à prevedere assegnazione ai dipendenti di () e di altri strumenti finanziari forniti di diritti di partecipazione o patrimoniali, ma privi del diritto di voto; la societ à potr à emettere () fornite di diritti patrimoniali correlati ad un singolo settore dell'attivit à sociale.
Sul fronte del diritto di voto, oltre alla categoria delle () con voto limitato, il nuovo art. 2351 c.c. introduce le categorie di () prive del tutto del diritto di voto e di () con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
Relativamente alla circolazione delle (), l'art. 2355 c.c. regola le modalit à di trasferimento dei titoli azionari, riprendendo la disciplina propria dei titoli di credito; le azioni dematerializzate si trasferiscono mediante scritturazione contabile, cui è data efficacia di girata. Rispetto al divieto attuale, la riforma consente l'introduzione di clausole di mero gradimento, anche nel trasferimento mortis causa, alle condizioni di cui al nuovo art. 2355bis c.c.