Liquidazione
Liquidazione (d. lav.)
() coatta amministrativa (d. fall.)
Regola generale è che la () esclude il fallimento.
Vi sono, tuttavia, imprese per le quali le varie leggi speciali prevedono anche la possibilit à, accanto alla (), del fallimento. In tal caso vale il principio di prevenzione, e cio è tra le due procedure prevale quella che sia stata richiesta per prima (art. 196 L.F.): l'apertura della () preclude la dichiarazione di fallimento, e viceversa.
Presupposti della () sono, alternativamente ( è sufficiente cio è la presenza di uno solo di essi):
lo stato di insolvenza, come per il fallimento;
violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino l'irregolare funzionamento dell'impresa (es.: esercizio dell'impresa senza autorizzazione; inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte; mancata costituzione di garanzie etc.);
la presenza di motivi di pubblico interesse che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorit à, impongano la soppressione dell'ente.
La () è disposta sempre dalla P.A. (es.: il Ministro dell'economia per le banche), con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione.
Tale provvedimento è sempre revocabile da parte dell'autorit à amministrativa che lo ha emesso, se vengono meno le ragioni che ebbero a determinarlo. Se per ò il provvedimento è stato emanato sul presupposto dello stato di insolvenza, la revoca potr à essere disposta solo in seguito alla riforma della sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza.
Gli organi della () sono il commissario liquidatore, l'autorit à amministrativa di vigilanza e il comitato di sorveglianza.
Con la messa in liquidazione sono sospese, per le persone giuridiche e le societ à, le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato.
Si trasferiscono, inoltre, al commissario liquidatore la disponibilit à e l'amministrazione dei beni. Egli forma lo stato passivo, provvede alla liquidazione dell'attivo e alla distribuzione delle somme ricavate. Gli atti e i pagamenti posti in essere dal debitore successivamente alla pubblicazione del provvedimento di () sono inefficaci.
() del danno (d. civ.)
Quando si verifica un danno conseguente ad un atto illecito o ad un inadempimento, si pone il problema della (), vale a dire della determinazione del suo ammontare. La () si consegue con una sentenza di condanna, al termine di un processo civile di cognizione. Essendo quest'ultimo lungo e costoso, le parti possono preventivamente accordarsi nel senso che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione (clausola penale). Tale accordo assolve, quindi, ad una funzione primaria di preventiva () ad opera delle parti.
In altri casi è il legislatore a fissare l'ammontare del danno preventivamente: nelle obbligazioni pecuniarie [Obbligazione], infatti, il debitore in ritardo è tenuto dal giorno della mora [Mora (del debitore)] a corrispondere gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (art. 1224 c.c.). La () avviene in tal caso automaticamente, fatta salva la possibilit à per il creditore di provare il maggior danno.
Infine, se non pu ò essere provato nel suo preciso ammontare, il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (artt. 1226, 2056 c.c.).
() dell'attivo (d. fall.)
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di convertire in danaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori. Lo stato attivo del fallimento è formato da tutti i beni appartenenti al fallito e da quelli che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel patrimonio del fallito medesimo.
La riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) ha in gran parte modificato la disciplina della (), conformando le nuove disposizioni a criteri di efficienza e semplificazione operativa.
In un'ottica di accelerazione e di maggiore privatizzazione della procedura è mutato anche il ruolo degli organi della stessa, attraverso un ridimensionamento della figura del giudice delegato e un potenziamento, invece, di quella del curatore [Curatore (fallimentare)], vero dominus della procedura di () in sostituzione del primo, al quale rimane demandata una funzione di controllo della regolarit à delle operazioni e di solutore dei conflitti endoconcorsuali.
Al comitato dei creditori è affidato il compito di compiere valutazioni circa la convenienza economica delle operazioni liquidatorie, attraverso il rilascio di pareri, talvolta vincolanti, ed autorizzazioni degli atti di maggiore rilevanza economica.
L'attivit à di () è previsto che avvenga nel quadro di un razionale programma di liquidazione, in modo da far rientrare le singole operazioni in una strategia unitaria e ridurre, conseguentemente, i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie.
Ai sensi dell'art. 104ter L. Fall., come modificato dal D.Lgs. 169/2007, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalit à e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
l'opportunit à di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunit à di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi;
la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto;
le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito;
le possibilit à di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il programma approvato è comunicato al giudice delegato, che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
() dell'imposta (d. trib.)
Determinazione della somma dovuta a titolo d'imposta dal contribuente. Pu ò fondarsi sui dati indicati dal contribuente, su una dichiarazione tributaria, su un accertamento operato d'ufficio, dall'ente impositore o su di una rettifica della dichiarazione resa dal contribuente.
La () si presenta normalmente come la fase terminale del procedimento d'accertamento del debito d'imposta, procedimento che si articola in 4 fasi: la dichiarazione [Dichiarazione (tributaria)] del contribuente, la fase del controllo della suddetta dichiarazione, la determinazione del debito d'imposta da parte dell'ufficio nell'ipotesi di inesattezza della dichiarazione, e infine, la ().
Tuttavia per molti tributi, in particolare per le imposte dirette e per l'IVA, si verifica una liquidazione anticipata e provvisoria dell'imposta che verr à corrisposta a seguito della dichiarazione: casi tipici di tale forma di () sono gli acconti d'imposta.
() della societ à (d. comm.)
Al verificarsi di una causa di scioglimento, la societ à entra nel cd. stato di liquidazione e gli amministratori hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per la (): nelle societ à di persone, convocano tutti i soci per la nomina dei liquidatori, quando non siano nominati nel contratto sociale; nelle societ à di capitali, devono convocare l'assemblea per le deliberazioni necessarie e per la nomina dei liquidatori.
Il procedimento di () si articola in varie fasi:
a) estinzione dei debiti: è il compito preliminare dei liquidatori. Qualora i fondi siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci il versamento dei conferimenti ancora dovuti o di ulteriori somme, nei limiti e in proporzione della loro responsabilit à. Il divieto di ripartizione tra i soci dei beni sociali, se prima non siano stati soddisfatti i creditori della societ à, non impedisce la restituzione ai proprietari dei beni conferiti in godimento (art. 2281 c.c.).
I proprietari riprendono tali beni nello stato in cui si trovano e, in caso di perimento o deterioramento per causa imputabile agli amministratori, hanno diritto al risarcimento del danno;
b) ripartizione dell'attivo:
nella societ à semplice, l'attivo residuato dall'estinzione dei debiti sociali è distribuito ai soci come rimborso dei conferimenti e l'eventuale eccedenza è ripartita tra di loro in misura della loro partecipazione ai guadagni (art. 2282 c.c.);
nelle societ à commerciali di persone i liquidatori devono procedere alla redazione di un bilancio finale di liquidazione e di un piano di riparto dell'attivo (contro tali documenti ciascun socio pu ò proporre reclamo entro due mesi dalla comunicazione);
nelle societ à di capitali e mutualistiche i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione, che va depositato presso l'ufficio del registro delle imprese; contro di esso ogni socio pu ò entro tre mesi dal deposito proporre reclamo dinanzi al Tribunale in contradditorio con i liquidatori.
Per le societ à non registrate il completamento del procedimento liquidativo produce l'estinzione delle stesse; per le societ à registrate il completamento della () produce l'obbligo, a carico dei liquidatori, di chiedere la cancellazione della societ à dal registro delle imprese.
Dopo la cancellazione, i creditori delle societ à rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (art. 2495 c.c.):
contro i soci: fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
contro i liquidatori: qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
() di Borsa (d. finanz.)
Termine usato nel linguaggio borsistico per indicare la scadenza di tutti i contratti di Borsa [Borsa (Contratti di)] conclusi in un determinato periodo di tempo.
A tale scadenza tutti i contratti vengono liquidati mediante l'adempimento delle obbligazioni assunte. Ai sensi del D.Lgs. 415/96 e del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), i servizi che per ciascun mercato regolamentato assicurano la compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono disciplinati con regolamento della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB e possono essere gestiti da una societ à autorizzata dalle medesime autorit à. Al fine di garantire il buon esito delle operazioni di compensazione e liquidazione è prevista la costituzione di sistemi di garanzia quali appositi fondi alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. In caso di inadempimento è comunque garantito un sistema di esecuzione coattiva.