Liquidazione

Liquidazione (d. lav.)
() coatta amministrativa (d. fall.)
È una speciale procedura concorsuale, a carattere liquidatorio, prevista dalla legge fallimentare (R.D. 267/42) per quelle particolari categorie di imprese il cui dissesto economico abbia notevoli ripercussioni sociali, o perché lo Stato vi è direttamente impegnato o per gli interessi di cui esse sono portatrici (si pensi ad esempio alle banche, alle SIM e alle imprese di assicurazione).
Regola generale è che la (—) esclude il fallimento.
Vi sono, tuttavia, imprese per le quali le varie leggi speciali prevedono anche la possibilità, accanto alla (—), del fallimento. In tal caso vale il principio di prevenzione, e cioè tra le due procedure prevale quella che sia stata richiesta per prima (art. 196 L.F.): l'apertura della (—) preclude la dichiarazione di fallimento, e viceversa.
Presupposti della (—) sono, alternativamente (è sufficiente cioè la presenza di uno solo di essi):
— lo stato di insolvenza, come per il fallimento;
— violazioni di norme o di atti amministrativi che comportino l'irregolare funzionamento dell'impresa (es.: esercizio dell'impresa senza autorizzazione; inosservanza degli obblighi e delle direttive imposte; mancata costituzione di garanzie etc.);
— la presenza di motivi di pubblico interesse che, a giudizio insindacabile della Pubblica Autorità, impongano la soppressione dell'ente.
La (—) è disposta sempre dalla P.A. (es.: il Ministro dell'economia per le banche), con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro 10 giorni dalla sua emanazione.
Tale provvedimento è sempre revocabile da parte dell'autorità amministrativa che lo ha emesso, se vengono meno le ragioni che ebbero a determinarlo. Se però il provvedimento è stato emanato sul presupposto dello stato di insolvenza, la revoca potrà essere disposta solo in seguito alla riforma della sentenza che ha accertato lo stato di insolvenza.
Gli organi della (—) sono il commissario liquidatore, l'autorità amministrativa di vigilanza e il comitato di sorveglianza.
Con la messa in liquidazione sono sospese, per le persone giuridiche e le società, le funzioni dell'assemblea e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo che per la proposta di concordato.
Si trasferiscono, inoltre, al commissario liquidatore la disponibilità e l'amministrazione dei beni. Egli forma lo stato passivo, provvede alla liquidazione dell'attivo e alla distribuzione delle somme ricavate. Gli atti e i pagamenti posti in essere dal debitore successivamente alla pubblicazione del provvedimento di (—) sono inefficaci.
() del danno (d. civ.)
Quando si verifica un danno conseguente ad un atto illecito o ad un inadempimento, si pone il problema della (—), vale a dire della determinazione del suo ammontare. La (—) si consegue con una sentenza di condanna, al termine di un processo civile di cognizione. Essendo quest'ultimo lungo e costoso, le parti possono preventivamente accordarsi nel senso che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione (clausola penale). Tale accordo assolve, quindi, ad una funzione primaria di preventiva (—) ad opera delle parti.
In altri casi è il legislatore a fissare l'ammontare del danno preventivamente: nelle obbligazioni pecuniarie [Obbligazione], infatti, il debitore in ritardo è tenuto dal giorno della mora [Mora (del debitore)] a corrispondere gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno (art. 1224 c.c.). La (—) avviene in tal caso automaticamente, fatta salva la possibilità per il creditore di provare il maggior danno.
Infine, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, il danno è liquidato dal giudice con valutazione equitativa (artt. 1226, 2056 c.c.).
() dell'attivo (d. fall.)
Fase della procedura fallimentare che ha la funzione di convertire in danaro i beni del fallito, ai fini del soddisfacimento dei creditori. Lo stato attivo del fallimento è formato da tutti i beni appartenenti al fallito e da quelli che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel patrimonio del fallito medesimo.
La riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) ha in gran parte modificato la disciplina della (—), conformando le nuove disposizioni a criteri di efficienza e semplificazione operativa.
In un'ottica di accelerazione e di maggiore privatizzazione della procedura è mutato anche il ruolo degli organi della stessa, attraverso un ridimensionamento della figura del giudice delegato e un potenziamento, invece, di quella del curatore [Curatore (fallimentare)], vero dominus della procedura di (—) in sostituzione del primo, al quale rimane demandata una funzione di controllo della regolarità delle operazioni e di solutore dei conflitti endoconcorsuali.
Al comitato dei creditori è affidato il compito di compiere valutazioni circa la convenienza economica delle operazioni liquidatorie, attraverso il rilascio di pareri, talvolta vincolanti, ed autorizzazioni degli atti di maggiore rilevanza economica.
L'attività di (—) è previsto che avvenga nel quadro di un razionale programma di liquidazione, in modo da far rientrare le singole operazioni in una strategia unitaria e ridurre, conseguentemente, i rischi di irrazionali disgregazioni liquidatorie.
Ai sensi dell'art. 104ter L. Fall., come modificato dal D.Lgs. 169/2007, entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
— l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi;
— la sussistenza di proposte di concordato e il loro contenuto;
— le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare e il loro possibile esito;
— le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
— le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il programma approvato è comunicato al giudice delegato, che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.
() dell'imposta (d. trib.)
Determinazione della somma dovuta a titolo d'imposta dal contribuente. Può fondarsi sui dati indicati dal contribuente, su una dichiarazione tributaria, su un accertamento operato d'ufficio, dall'ente impositore o su di una rettifica della dichiarazione resa dal contribuente.
La (—) si presenta normalmente come la fase terminale del procedimento d'accertamento del debito d'imposta, procedimento che si articola in 4 fasi: la dichiarazione [Dichiarazione (tributaria)] del contribuente, la fase del controllo della suddetta dichiarazione, la determinazione del debito d'imposta da parte dell'ufficio nell'ipotesi di inesattezza della dichiarazione, e infine, la (—).
Tuttavia per molti tributi, in particolare per le imposte dirette e per l'IVA, si verifica una liquidazione anticipata e provvisoria dell'imposta che verrà corrisposta a seguito della dichiarazione: casi tipici di tale forma di (—) sono gli acconti d'imposta.
() della società (d. comm.)
È la procedura per mezzo della quale si provvede all'estinzione dei debiti e alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci di una disciolta società.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, la società entra nel cd. stato di liquidazione e gli amministratori hanno l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari per la (—): nelle società di persone, convocano tutti i soci per la nomina dei liquidatori, quando non siano nominati nel contratto sociale; nelle società di capitali, devono convocare l'assemblea per le deliberazioni necessarie e per la nomina dei liquidatori.
Il procedimento di (—) si articola in varie fasi:
a) estinzione dei debiti: è il compito preliminare dei liquidatori. Qualora i fondi siano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci il versamento dei conferimenti ancora dovuti o di ulteriori somme, nei limiti e in proporzione della loro responsabilità. Il divieto di ripartizione tra i soci dei beni sociali, se prima non siano stati soddisfatti i creditori della società, non impedisce la restituzione ai proprietari dei beni conferiti in godimento (art. 2281 c.c.).
 I proprietari riprendono tali beni nello stato in cui si trovano e, in caso di perimento o deterioramento per causa imputabile agli amministratori, hanno diritto al risarcimento del danno;
b) ripartizione dell'attivo:
— nella società semplice, l'attivo residuato dall'estinzione dei debiti sociali è distribuito ai soci come rimborso dei conferimenti e l'eventuale eccedenza è ripartita tra di loro in misura della loro partecipazione ai guadagni (art. 2282 c.c.);
— nelle società commerciali di persone i liquidatori devono procedere alla redazione di un bilancio finale di liquidazione e di un piano di riparto dell'attivo (contro tali documenti ciascun socio può proporre reclamo entro due mesi dalla comunicazione);
— nelle società di capitali e mutualistiche i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione, che va depositato presso l'ufficio del registro delle imprese; contro di esso ogni socio può entro tre mesi dal deposito proporre reclamo dinanzi al Tribunale in contradditorio con i liquidatori.
Per le società non registrate il completamento del procedimento liquidativo produce l'estinzione delle stesse; per le società registrate il completamento della (—) produce l'obbligo, a carico dei liquidatori, di chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dopo la cancellazione, i creditori delle società rimasti eventualmente insoddisfatti potranno sempre agire (art. 2495 c.c.):
— contro i soci: fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione;
— contro i liquidatori: qualora il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa.
() di Borsa (d. finanz.)
Termine usato nel linguaggio borsistico per indicare la scadenza di tutti i contratti di Borsa [Borsa (Contratti di)] conclusi in un determinato periodo di tempo.
A tale scadenza tutti i contratti vengono liquidati mediante l'adempimento delle obbligazioni assunte. Ai sensi del D.Lgs. 415/96 e del T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98), i servizi che per ciascun mercato regolamentato assicurano la compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari sono disciplinati con regolamento della Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB e possono essere gestiti da una società autorizzata dalle medesime autorità. Al fine di garantire il buon esito delle operazioni di compensazione e liquidazione è prevista la costituzione di sistemi di garanzia quali appositi fondi alimentati da versamenti effettuati dai partecipanti. In caso di inadempimento è comunque garantito un sistema di esecuzione coattiva.