Obbligazione

Obbligazione (d. civ.)
 
È il rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore) è tenuta ad effettuare una determinata prestazione a favore dell'altra (creditore).
L'(—) può, quindi, definirsi come un vincolo giuridico caratterizzato da debito [il dovere di adempiere l'(—)] e responsabilità (momento che consegue all'inadempimento e che comporta, ai sensi dell'art. 2740 c.c., l'assoggettamento di tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore, all'azione esecutiva del creditore.
L'art. 1173 c.c. individua le fonti dell'(—) nel contratto, nell'atto illecito e in ogni altro fatto o atto idoneo a produrla in conformità dell'ordinamento giuridico: tra quest'ultimi rientrano la promessa unilaterale, la gestione di affari, l'arricchimento ingiustificato e il pagamento dell'indebito.
La prestazione oggetto dell'(—) può consistere in un fare, non fare o dare. Tale prestazione, ai sensi dell'art. 1174 c.c., deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
Altri requisiti della prestazione sono la possibilità, la liceità e la determinatezza o determinabilità.
L'art. 1175 c.c. pone un dovere di correttezza a carico delle parti, richiamando così, anche in tema di rapporti obbligatori, il generale principio della buona fede.
L'adempimento della prestazione estingue l'(—). Questa può estinguersi anche per compensazione, confusione, prestazione in luogo dell'adempimento, impossibilità sopravvenuta della prestazione, novazione e remissione.
L'inadempimento della (—) è fonte di responsabilità contrattuale [Responsabilità] ai sensi dell'art. 1218 c.c., e determina l'obbligo di risarcire il danno.
() cartolare (d. comm.)
È l'obbligazione incorporata in un titolo di credito. Il concetto di (—) acquista una sua peculiare autonomia rispetto a quello generale di obbligazione in considerazione del principio di letteralità che governa i titoli di credito. Di conseguenza, per provare l'esistenza del diritto è necessario il documento, che andrà presentato al debitore per poter pretendere l'adempimento. La distruzione del documento può importare la perdita del diritto, salve le ipotesi di ammortamento. Qualsiasi vincolo sul diritto non ha effetto se non risulta dal titolo stesso.
L'incorporazione importa inoltre che il titolare non può pretendere una prestazione diversa o più ampia di quella risultante dal documento, né il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione diversa.
L'(—) è autonoma rispetto ai precedenti rapporti intercorsi tra altri titolari e il debitore e ciò si riflette sulla disciplina delle eccezioni opponibili.
() degli interessi
() naturale
È caratterizzata dal fatto di essere priva del momento coercitivo della (—): costituisce, infatti, una forma di debito senza responsabilità.
L'(—) naturale consiste, in particolare, nell'adempimento di un dovere morale o sociale per cui il debitore, pur non avendo il dovere di adempiere, una volta eseguita la prestazione, non può ottenere la ripetizione di quanto prestato (art. 2034 c.c.).
L'irripetibilità della prestazione è caratteristica anche di altri doveri indicati specificamente dalla legge (es.: pagamento di un debito prescritto; spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria; pagamento di un debito di gioco e scommessa), rispetto ai quali si parla più precisamente di (—) imperfette, per evidenziare la circostanza che essi non possono essere fatti valere in giudizio e, allo stesso tempo, per distinguerli dalle (—) naturali.
Requisiti dell'adempimento della (—) naturale sono la capacità d'intendere e di volere di chi adempie e la spontaneità dell'adempimento.
() oggettivamente complessa
Ricorre quando l'oggetto della (—) è costituito da una pluralità di prestazioni.
() pecuniaria
Si tratta di un'(—) generica avente ad oggetto una somma di danaro.
L'art. 1277 c.c. dispone che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento e per il suo valore nominale. È questo il cd. principio nominalistico, in virtù del quale si deve aver riguardo al valore nominale della moneta a nulla rilevando le variazioni del valore reale della stessa (svalutazione monetaria). Pertanto, il debitore deve dare la quantità di moneta stabilita, anche se il suo valore di scambio o il suo potere di acquisto si sia frattanto modificato. Tuttavia, il principio nominalistico trova applicazione solo per alcune categorie di debiti pecuniari, con la conseguenza che occorre distinguere tra:
debiti di valuta (per i quali trova applicazione il principio nominalistico) il cui oggetto è fin dall'origine una somma di denaro (es.: pagamento del prezzo da parte del compratore);
debiti di valore (per i quali, invece, non trova applicazione il principio nominalistico), cioè quelle (—) nelle quali la moneta esprime il valore attuale della res debita e viene, perciò, considerata in relazione al suo potere d'acquisto, talché le modifiche di quest'ultimo assumono rilievo al fine di determinare l'ammontare dovuto (es.: risarcimento del danno).
() propter rem (o reale)
Le (—) reali, o propter rem, consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad esso strumentalmente collegate (es.: il proprietario del fondo servente può essere tenuto, per legge o in virtù del titolo costitutivo della servitù, a prestazioni accessorie che rendano possibile l'esercizio della servitù da parte del proprietario del fondo dominante: si pensi al dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio).
Si tratta di vere e proprie (—), perché il rapporto con una cosa, che le caratterizza, rileva soltanto come modo di individuazione del debitore, che muta con l'avvicendarsi dei titolari della proprietà o del diritto (si parla a tal proposito di (—) ambulatorie).
() soggettivamente complessa
È caratterizzata da una pluralità di soggetti dal lato passivo o dal lato attivo. In tale ambito è possibile individuare l'(—) parziaria e (—) solidale (artt. 1292 ss. c.c).
() societaria (d. comm.)

[Azione (societaria)].

Obbligazioni: classificazioni

Obbligazione divisibile

È divisibile l’obbligazione che ha per oggetto una cosa suscettibile di divisione per natura o perché non è stata considerata dalle parti contraenti indivisibile. Trasportando questo concetto al caso di pluralità di debitori o creditori, l’obbligazione divisibile è quella che consente al singolo concreditore di richiedere solo la sua parte ed al singolo condebitore di prestare solo la sua parte. Essa si compone di una pluralità di obbligazioni separate e indipendenti.

Obbligazione indivisibile

L’obbligazione è indivisibile quando la prestazione non può essere eseguita per parti, ma solo per l’intero. Ciò si ha:

  sia con riferimento all’oggetto (indivisibilità assoluta o oggettiva), quando la indivisibilità dipende dalla natura dello stesso, che non si presta al frazionamento (es.: un quadro, un animale venduto vivo etc.);

  sia con riferimento alla volontà delle parti (indivisibilità relativa o soggettiva), quando i soggetti hanno considerato indivisibile una prestazione, pur divisibile in natura, per la funzione che essa è destinata a rea­lizzare.

L’art. 1317 c.c. prescrive che le obbligazioni indivisibili sono regolate dalle stesse norme delle obbligazioni solidali, in quanto applicabili, con la conseguenza che ogni debitore è obbligato ad eseguire per intero la prestazione al creditore e ogni creditore può esigere l’intera prestazione dal debitore.

Sono, tuttavia, previste alcune eccezioni (es.: art. 752 c.c.).

La solidarietà si differenzia dalla indivisibilità in quanto mentre la prima ha lo scopo di facilitare la riscossione del credito, la seconda è solo conseguenza dell’indivisibilità del suo oggetto.

Obbligazione di risultato

Si ha obbligazione di risultato quando l’oggetto dell’obbligazione è un certo risultato che il creditore vuole conseguire; la conseguenza è che il debitore non può dirsi adempiente (e non ha diritto al corrispettivo) fino a quando non abbia procurato il risultato (es.: l’obbligazione del prestatore d’opera manuale, art. 2222 c.c.; obbligazione dell’appaltatore etc.).

Obbligazione di mezzi

Si ha, invece, obbligazione di mezzi quando l’oggetto dell’obbligazione è un comportamento diligente, cioè l’impiego diligente di mezzi idonei a realizzare un risultato e non, come nelle obbligazioni di risultato, la realizzazione dello stesso; la conseguenza è che il debitore è adempiente (ed ha diritto al compenso) se ha agito con la dovuta diligenza indipendentemente dal raggiungimento del risultato (es.: l’obbligazione del professionista art. 2230 c.c.; quella del gestore di affari art. 2028 c.c. etc.).

Obbligazione fungibile

È fungibile l’obbligazione che ha per oggetto una prestazione (dare, non fare, fare) che può indifferentemente, secondo la valutazione delle parti, essere eseguita dal debitore o da un terzo, per suo conto.

Obbligazione infungibile

È infungibile l’obbligazione caratterizzata da una prestazione che, secondo la valutazione delle parti, non può essere sostituita con un’altra e deve essere eseguita personalmente dal debitore poiché sono rilevanti, a tal fine, le sue qualità personali.

Obbligazione generica

È generica l’obbligazione che ha per oggetto una cosa determinata soltanto nel genere o una certa quantità di cose fungibili (es.: un cavallo baio o dieci quintali di granturco).

Per le obbligazioni generiche l’art. 1178 c.c. prescrive che il debitore deve consegnare una cosa appartenente al genere dedotto, ma di qualità non inferiore alla media.

Obbligazione specifica

L’obbligazione è specifica quando ha per oggetto una cosa specifica (compro il cavallo Ribot).

Obbligazione parziaria

È un’obbligazione con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbligo parziale, proporzionato alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio. Di conseguenza, se vi sono più creditori, ognuno di essi ha il diritto di esigere dal debitore soltanto la sua parte; se, invece, vi sono più debitori, ognuno è obbligato solo per la sua parte

Obbligazione solidale

È un’obbligazione con pluralità di soggetti in cui ogni creditore ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero e l’adempimento conseguito da uno libera il debitore nei confronti di tutti gli altri (caso di solidarietà attiva, ossia più creditori), oppure ogni debitore è tenuto per intero con l’effetto di liberare, pagando, tutti quanti gli altri (caso di solidarietà passiva, ossia più debitori). La solidarietà passiva si presume mentre quella attiva deve essere espressamente prevista dalla legge o dalla volontà delle parti.

Nel caso di obbligazioni con pluralità di soggetti nel lato passivo, perciò, a norma dell’art. 1294 c.c., i condebitori si presumono solidalmente obbligati, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente.

Presupposti della obbligazione solidale sono:

  pluralità di soggetti della medesima parte, cioè di debitori (solidarietà passiva) o di creditori (solidarietà attiva);

  eadem res debita, cioè la medesima prestazione. Se, quindi, con unico atto Tizio e Caio si obbligano verso Sempronio, ma ciascuno ad una prestazione completamente diversa da quella dell’altro, non si ha obbligazione solidale;

  eadem causa obligandi: per aversi solidarietà occorre che per i più debitori o creditori l’obbligazione sorga dal medesimo fatto giuridico o perlomeno da fatti collegati e connessi.

Obbligazione cumulativa

Ricorre quando il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni, sicché l’obbligazione ha contenuto multiplo e la liberazione del debitore ha luogo solo se siano eseguite tutte le prestazioni, pur con la possibilità di eseguirle separatamente.

Obbligazione alternativa

È quella in cui sono previste due o più prestazioni, ma il debitore si libera eseguendone una sola. Es.: Tizio è obbligato a consegnare l’auto A o la moto B. Essendo due le prestazioni oggetto di tale obbligazione, se una diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, l’obbligazione non si estingue, ma si concentra sull’altra prestazione ancora possibile. Per l’art. 1286 c.c. il diritto di scelta tra le due prestazioni spetta al debitore, a meno che le parti non l’abbiano attribuito al creditore o a un terzo.

Obbligazione facoltativa o con facoltà alternativa

È quella in cui è prevista una sola prestazione obbligatoria, ma il debitore può liberarsi effettuando una prestazione diversa. Es.: un canone d’affitto è stabilito in derrate, ma il debitore si può liberare pagandone il relativo valore. La disciplina dell’istituto è identica a quella prevista per le obbligazioni semplici, dal momento che una sola è la prestazione dedotta nel rapporto. Di conseguenza, quando l’adempimento della prestazione principale diviene impossibile per una causa non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue.