Inadempimento
Inadempimento (d. civ.)
Indica la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, cui si ricollega l'obbligo del debitore di risarcire il danno. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Il limite della sua responsabilit à è costituito dalla sopravvenuta impossibilit à a lui non imputabile della prestazione. Tale regola di esonero non opera con riguardo alle obbligazioni generiche, per le quali vige il principio genus numquam perit.
Interessanti graduazioni, attenuative o peggiorative, della responsabilit à del debitore si rinvengono in numerose disposizioni del codice civile (artt. 1710, c. 1; 1768, c. 2; 1821, c. 2 e, rispettivamente, 1681, c. 1; 1693, c. 1; 1805, c. 1; 1839): si va da ipotesi in cui la colpa è valutata con minor rigore (art. 1710, c. 1) a casi in cui la responsabilit à si estende anche al caso fortuito (art. 1805, c. 1).
La disciplina dell'art. 1218 c.c. si riverbera infine sul piano processuale, determinando una parziale inversione dell'onere della prova: la colpa dell'inadempiente si presume e spetta a lui scagionarsi.