Inadempimento

Inadempimento (d. civ.)
Indica la mancata o inesatta esecuzione della prestazione, cui si ricollega l'obbligo del debitore di risarcire il danno. Il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia. Il limite della sua responsabilità è costituito dalla sopravvenuta impossibilità a lui non imputabile della prestazione. Tale regola di esonero non opera con riguardo alle obbligazioni generiche, per le quali vige il principio genus numquam perit.
Interessanti graduazioni, attenuative o peggiorative, della responsabilità del debitore si rinvengono in numerose disposizioni del codice civile (artt. 1710, c. 1; 1768, c. 2; 1821, c. 2 e, rispettivamente, 1681, c. 1; 1693, c. 1; 1805, c. 1; 1839): si va da ipotesi in cui la colpa è valutata con minor rigore (art. 1710, c. 1) a casi in cui la responsabilità si estende anche al caso fortuito (art. 1805, c. 1).
La disciplina dell'art. 1218 c.c. si riverbera infine sul piano processuale, determinando una parziale inversione dell'onere della prova: la colpa dell'inadempiente si presume e spetta a lui scagionarsi.