Insolvenza

Insolvenza [stato di] (d. fall.)
Consiste nell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e rappresenta il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. L'art. 5 R.D. 267/42 dispone, infatti, che l'imprenditore che si trova in stato d'(—) è dichiarato fallito. Lo stato d'(—) si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (es.: il rendersi irreperibili) i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In particolare, l'(—) deriva dalla mancanza, nel patrimonio del debitore, dei mezzi occorrenti per effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilità di procurarsi tali mezzi altrove, mediante ricorso al credito. L'(—) si distingue dall'inadempimento poiché, a differenza di questo, non si riferisce a una singola obbligazione ma a tutta la situazione patrimoniale del debitore, e non consiste necessariamente in una mancata prestazione: è infatti insolvente non solo chi non può pagare tutti i suoi creditori, ma anche chi può pagarne solo alcuni o può pagare solo parzialmente i suoi debiti, ovvero può pagare tutti ma in tempo successivo alla scadenza o, ancora, colui che può continuare a pagare i debiti ma svendendo a prezzo vile i propri beni.
L'(—) acquista rilevanza giuridica solo quando si manifesta all'esterno. Ciò avviene, di solito, mediante reiterati inadempimenti, ma la stessa legge fallimentare (art. 7 L.F.) prevede altre figure sintomatiche, come la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Nelle società di capitali, allorché il capitale sociale appartenga ad un solo socio, l'(—) della società comporta la responsabilità illimitata di questo per le obbligazioni della società sorte nel periodo in cui sia mancata la pluralità dei soci, purché ricorrano determinate condizioni indicate dall'art. 2362 c.c., per le società per azioni, e dall'art. 2462 c.c., per le società a responsabilità limitata.