Insolvenza
Insolvenza [stato di] (d. fall.)
Consiste nell'incapacit à di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e rappresenta il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento. L'art. 5 R.D. 267/42 dispone, infatti, che l'imprenditore che si trova in stato d'() è dichiarato fallito. Lo stato d'() si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (es.: il rendersi irreperibili) i quali dimostrino che il debitore non è pi ù in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
In particolare, l'() deriva dalla mancanza, nel patrimonio del debitore, dei mezzi occorrenti per effettuare i pagamenti dovuti e dall'impossibilit à di procurarsi tali mezzi altrove, mediante ricorso al credito. L'() si distingue dall'inadempimento poich é, a differenza di questo, non si riferisce a una singola obbligazione ma a tutta la situazione patrimoniale del debitore, e non consiste necessariamente in una mancata prestazione: è infatti insolvente non solo chi non pu ò pagare tutti i suoi creditori, ma anche chi pu ò pagarne solo alcuni o pu ò pagare solo parzialmente i suoi debiti, ovvero pu ò pagare tutti ma in tempo successivo alla scadenza o, ancora, colui che pu ò continuare a pagare i debiti ma svendendo a prezzo vile i propri beni.
L'() acquista rilevanza giuridica solo quando si manifesta all'esterno. Ci ò avviene, di solito, mediante reiterati inadempimenti, ma la stessa legge fallimentare (art. 7 L.F.) prevede altre figure sintomatiche, come la fuga o la latitanza dell'imprenditore, la chiusura dei locali, il trafugamento, la sostituzione o la diminuzione fraudolenta dell'attivo.
Nelle societ à di capitali, allorch é il capitale sociale appartenga ad un solo socio, l'() della societ à comporta la responsabilit à illimitata di questo per le obbligazioni della societ à sorte nel periodo in cui sia mancata la pluralit à dei soci, purch é ricorrano determinate condizioni indicate dall'art. 2362 c.c., per le societ à per azioni, e dall'art. 2462 c.c., per le societ à a responsabilit à limitata.