Trattamento di fine rapporto
Trattamento di fine rapporto [t.f.r.] (d. lav.)
Indennit à di carattere retributivo dovuta al lavoratore alla fine del rapporto di lavoro.
L'art. 2120 c.c., stabilisce che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un ().
Il () si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, alla retribuzione annua, divisa per 13,5.
L'ammontare del () accantonato, con esclusione della quota maturata nell'anno, è rivalutato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno (si applica un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente).
Il () ha carattere retributivo in quanto costituisce parte del compenso dovuto al lavoratore, la cui corresponsione viene differita, in linea di massima, al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nel superamento delle difficolt à economiche possibili a insorgere, per il venir meno del salario (Corte Cost. 243/93).
La legge riconosce per ò al lavoratore la possibilit à di ottenere una disponibilit à anticipata del (); infatti il dipendente con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore pu ò chiedere un'anticipazione, di valore non superiore al 70%, sulla somma cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purch é dimostri di averne bisogno per spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari e per l'acquisto della prima casa di abitazione per s é o per i figli, anche in ipotesi di acquisto in itinere comprovato con mezzi idonei a dimostrarne l'effettivit à (Corte Cost. 142/1991), per spese da sostenere durante i periodi di congedo per assistenza ai figli e durante i congedi per formazione (D.Lgs. 151/2001 e L. 53/2000). L'anticipazione pu ò essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta a tutti gli effetti dal ().