Comitato

Comitato
() come ente collettivo (d. civ.)
È un ente collettivo composto da un gruppo di persone che, attraverso un'aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente nell'interesse pubblico, e all'uopo cerca contributi per mezzo di pubbliche sottoscrizioni o inviti a offrire.
Si discute se il (—) sia riconducibile entro lo schema dell'associazione o della fondazione. Secondo alcuni avrebbe una duplice natura: associativa nella fase iniziale, di fondazione successivamente.
L'art. 39 c.c. cita, con enumerazione solo esemplificativa, i casi di comitati più frequenti nella pratica giuridica: di soccorso, di beneficenza, di promozione di opere pubbliche etc.
Il fondo del (—) si costituisce con le offerte (oblazioni) dei singoli promotori che sono versate, di regola, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni di modico valore (e come tali sono esenti dall'onere della forma dell'atto pubblico).
Circa la responsabilità dei membri del (—) distinguiamo:
— una responsabilità verso gli oblatori: i componenti del (—) sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito;
— una responsabilità verso i terzi creditori: tutti i componenti del (—) sono responsabili solidalmente e personalmente delle obbligazioni assunte dal (—) se questo non ha la personalità giuridica.
() dei creditori (d. fall.)
Nell'ambito della procedura fallimentare [Fallimento], il (—) è l'organo che rappresenta gli interessi del cd. ceto creditorio. Esso è composto da tre o cinque creditori ed è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato disponibilità ad assumere l'incarico.
Spetta allo stesso (—) la nomina, a maggioranza, del proprio presidente.
Con la riforma fallimentare (D.Lgs. 5/2006) risultano notevolmente ampliati, in ossequio ai criteri di delega, le funzioni ed il ruolo del (—), il quale vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato.
I pareri del (—) non sono di regola vincolanti; unica eccezione è quella prevista dall'art. 104 R.D. 267/42, che condiziona al parere favorevole del (—) la possibilità di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa.
Ai componenti del (—) si applica, in quanto compatibile, il regime di responsabilità di cui all'art. 2407 c.c., co.1 e 3 c.c. (art. 41, co. 7, R.D. 267/1942 come modificato dal D.Lgs. 169/2007) in materia di responsabilità dei sindaci.
Ai membri non spetta alcun compenso ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento degli obblighi del proprio incarico.
L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del comitato dei creditori può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 41, ult.co., R.D. 267/1942, come modificato dal D.Lgs. 169/2007).