Danno

Danno
() ambientale (d. civ.; d. amm.)
() biologico (d. civ.)
Nell'ambito del sistema bipolare del danno (danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.), il danno non patrimoniale ricomprende il danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema d'animo interiore, il danno biologico, consistente nella lesione dell'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale e il danno esistenziale, quale alterazione peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, conseguente all'ingiusta violazione di valori costituzionalmente tutelati della persona.
L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (intitolato al danno non patrimoniale) consente, infatti, di ricomprendere nella norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e, dunque, il danno morale soggettivo, il danno biologico e il danno esistenziale.
Il (—) consiste nella lesione,medicalmente accertabile, dell'integrità psico-fisica del soggetto per l'intera durata della sua vita residua, nel caso di invalidità permanente, oppure, nel caso di invalidità temporanea, finché la malattia risulti ancora in atto.
Unica possibile forma di liquidazione del (—) e, più in generale, del danno non patrimoniale, privo delle caratteristiche della patrimonialità, è quella equitativa (art. 1226 c.c.), fermo restando il dovere del giudice di dare conto delle circostanze di fatto da lui considerate nell'effettuare la valutazione equitativa e dell'iter logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.
Solitamente, la liquidazione equitativa del (—) è effettuata dal giudice attraverso l'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati indicati in apposite tabelle elaborate da numerosi uffici giudiziari. In passato le più utilizzate erano le tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dal Tribunale di Milano.
() biologico da morte del congiunto [o (—) riflesso] (d. civ.)
Il danno biologico patito in conseguenza della tragica e violenta uccisione di un parente è indicato con la definizione di danno biologico riflesso, con la quale si intende descrivere il danno all'integrità psico-fisica sofferto dal congiunto di persona deceduta (o gravemente lesa) in conseguenza del fatto illecito altrui.
In passato, la risarcibilità di tale figura di danno veniva esclusa poiché la si riteneva in contrasto con l'art. 1223 c.c., affermandosi che tali danni non erano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.
A partire dagli anni &lquot;90 la giurisprudenza ha ammesso la risarcibilità dei danni riflessi, almeno con riguardo al danno riflesso da morte del familiare, restando qualche contrasto nella sola ipotesi di sopravvivenza della vittima del fatto illecito.
() esistenziale (d. civ.)
Secondo le definizioni della dottrina e della giurisprudenza, per (—) deve intendersi il peggioramento delle condizioni di vita del soggetto in conseguenza di un fatto ingiusto, ovvero la limitazione delle attività realizzatrici delle persona nei rapporti umani (ad es., frequentazione di amici e parenti), nei rapporti con la realtà esterna (ad es., recarsi in determinati luoghi) e nello svolgimento delle attività (ad es., hobby, sport, attività culturali).
Tale figura di danno presuppone, come il danno biologico, il fatto ingiusto di cui all'art. 2043 c.c. e la lesione di un diritto costituzionalmente garantito, ma ne differisce perché non ha come presupposto una patologia.
Il (—) è una categoria di danno che si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore del pregiudizio subito, propria del danno morale, ma oggettivamente accertabile attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso, e richiede una specifica prova, ricavabile anche per presunzioni.
Nel caso di uccisione di un familiare, il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell'esplicazione dell'individuo nei rapporti con i congiunti, ed avendo come contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del leso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato ad incidere negativamente nelle prospettive di vita dei superstiti.
La liquidazione del (—) è eseguita dal giudice in via equitativa, al pari del danno biologico e del danno morale.
() nel diritto civile (d. civ.)
Il (—) consiste in un pregiudizio che un soggetto patisce per la lesione di un suo interesse giuridicamente tutelato. Se il (—) è conseguente a un atto illecito, nasce il diritto al risarcimento. In particolare, se è conseguenza della commissione di un reato, il danneggiato può chiedere il risarcimento direttamente nel processo penale, attraverso la costituzione di parte civile.
Il (—) viene distinto in:
— (—) patrimoniale, che consiste nella perdita, distruzione o danneggiamento di un bene patrimoniale, nella perdita di un guadagno o nella necessità sopravvenuta di compiere delle spese.
In particolare, il (—) patrimoniale si distingue in:
a) danno emergente, consistente in una diminuzione del patrimonio;
b) lucro cessante, che si identifica col mancato guadagno determinato dal fatto dannoso;
— (—) non patrimoniale, inteso quale lesione di beni insuscettibili di valutazione economica, che ricomprende il danno morale (sofferenza interiore transitoria), il danno biologico (lesione del diritto all'integrità fisica e psichica suscettibile di valutazione medico-legale) e il danno esistenziale (lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona).
Il (—) risarcibile è quello che costituisce conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (arg. ex artt. 2056 e 1223 c.c.). Peraltro, anche il (—) indiretto deve considerarsi risarcibile quando esso si collega alla condotta illecita secondo il corso ordinario delle cose, cioè in base ad un nesso di causalità regolare [Rapporto (di causalità)]. Il (—), inoltre, dev'essere attuale, cioè certo ed effettivo al momento della pretesa al risarcimento. Sono tuttavia risarcibili anche i (—) che si proiettano nel futuro, come il lucro cessante, o i (—) permanenti (art. 2057 c.c.), in quanto siano certi nella loro esistenza, anche se ancora incerti nel loro ammontare [Risarcimento del danno].
Si esclude la risarcibilità del (—) in presenza delle cause di giustificazione di cui agli artt. 2044-2045 c.c.
() nel diritto penale (d. pen.)
Dal (—) criminale (o penale) va tenuto distinto quello civile (materiale o morale), cioè il (—) risarcibile, secondo le disposizioni degli artt. 2043 ss. c.c. Ad esempio nel reato di lesioni personali mentre il (—) criminale è rappresentato dalla lesione alla integrità fisica quello civile risarcibile è costituito dalle perdite patrimoniali quali spese per le cure e mancati guadagni, dal pregiudizio alla salute e dalla sofferenza patita.
Il danneggiato quasi sempre coincide con la persona offesa (cioè il titolare del bene protetto dalla norma), ma non sempre è così: ad es.: nell'omicidio, persona offesa è la vittima, danneggiati sono i congiunti. La qualità di danneggiato rileva per la legittimazione alla costituzione di parte civile.