Curatore

Curatore
() dell'eredità giacente (d. civ.)
() fallimentare (d. fall.)
La figura del (—) risulta profondamente rinnovata a seguito della riforma delle procedure concorsuali realizzata dal D.Lgs. 5/2006, che gli ha attribuito, nell'ambito del quadro procedurale da essa ridisegnato, più ampi poteri ed una maggiore autonomia gestionale, con ciò modificando anche i termini del rapporto con il giudice delegato.
Alla luce della novellata normativa, il (—) è nominato con la sentenza di fallimento e l'incarico può essere affidato a:
— professionisti (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri);
— soggetti che, pur non essendo professionisti, abbiano tuttavia dimostrato comprovate capacità imprenditoriali nello svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni;
— studi professionali associati o società tra professionisti, quando i soci delle stesse abbiano i requisiti richiesti per i soggetti persone fisiche.
L'ampliamento delle competenze del (—), a discapito di quelle riconosciute al giudice delegato, rafforza i contorni della figura, nella duplice veste di:
— amministratore dei beni del fallito, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori;
— responsabile delle operazioni della procedura, attraverso il compito di apposizione di sigilli, redazione dell'inventario, predisposizione del progetto di stato passivo, del programma di liquidazione, e di gestore delle vendite.
L'art. 30 L.F. afferma che il (—), per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Entrato in possesso del patrimonio del fallito, il (—) diventa custode di tutte le attività in esso comprese, con tutti i conseguenti poteri di amministrazione e di liquidazione dei beni. In particolare, il (—) compie gli atti di ordinaria amministrazione senza l'intervento di altri organi, gli atti di straordinaria amministrazione con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti specificamente indicati dall'art. 35 L.F. che superano la soglia di valore pari a 50.000,00 euro, ed in ogni caso per le transazioni, è fatto onere al (—) di informare preventivamente il giudice delegato salvo che tali siano già stati autorizzati dal medesimo.