Dichiarazione

Dichiarazione
() dei redditi (d. trib.)
() di assenza (d. civ.)
() di fallimento (d. fall.)
() di guerra (d. cost.)
Nell'ambito della procedura volta alla deliberazione dello stato di guerra, la (—) costituisce la manifestazione formale e solenne da parte del Presidente della Repubblica della decisione, assunta in precedenza dal Parlamento, relativa al riconoscimento dell'esistenza di uno stato di guerra (artt. 78 e 87 Cost.).
La (—) è un atto dovuto da parte del Presidente e la sostanza di tale atto è determinata dal Governo.
() di morte presunta (d. civ.)
Pronuncia che il Tribunale adotta allorché accerti che la scomparsa di una persona si è protratta per 10 anni, ovvero per tempi più brevi quando la scomparsa è riconnessa ad avvenimenti (es.: guerra, epidemie, prigionia etc.) che fanno ritenere probabile la morte (artt. 58 ss. c.c.).
Gli effetti della (—) sono analoghi a quelli della morte accertata e cioè gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del presunto morto ed il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.
() di pubblica utilità (d. amm.)
Atto amministativo discrezionale introduttivo del procedimento espropriativo [Espropriazione per pubblica utilità] con il quale la P.A. attribuisce (o riconosce) una determinata qualità ad un bene, creando così il presupposto necessario per l'assoggettamento dello stesso all'espropriazione.
Il Testo Unico espropriazioni, D.P.R. 8-6-2001, n. 327 dedica il capo III (artt. 12-19) alla disciplina della (—).
() di scienza (d. civ.)
Atto giuridico lecito diretto a comunicare ad altri la conoscenza di un atto o di una situazione (es.: la confessione).
() di successione (d. trib.)
() giudiziale di maternità o paternità naturale [azione di] (d. civ.; d. proc. civ.)
Tale azione tende ad accertare la paternità e la maternità naturale (artt. 269 ss. c.c.).
L'azione per ottenere la (—) è sempre esperibile nei casi in cui è ammesso il riconoscimento. La prova può essere data con ogni mezzo; in ogni caso, la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre, all'epoca del concepimento, non costituiscono prova della paternità naturale.
L'azione è imprescrittibile per il figlio e può essere promossa dai suoi discendenti entro due anni dalla morte di lui (art. 270 c.c.).
() recettizia (d. civ.)
È la dichiarazione che produce effetti giuridici solo dal momento della sua ricezione (intesa come conoscibilità, e non come effettiva conoscenza) da parte del soggetto cui è destinata (si pensi alla proposta contrattuale).
Il carattere della recettizietà ha particolare rilevanza nei negozi giuridici unilaterali [Negozio giuridico].
Unica eccezione alla regola in base alla quale le (—) producono effetti giuridici dal momento in cui pervengono all'indirizzo del destinatario, si ha nel caso in cui questo dimostri di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
() sostitutiva di atto notorio (d. amm.)
Dichiarazione con la quale si sostituisce l'atto di notorietà [Notorietà (atto di)] concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato, resa e sottoscritta da un privato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'elencazione contenuta dall'art. 46 del testo unico in materia di documentazione amministrativa, sono comprovati dall'interessato mediante la (—).
() sostitutiva di certificazione (d. amm.)
Dichiarazione presentata da un cittadino a una pubblica amministrazione con la quale vengono sostituite le tradizionali certificazioni [Certificati] in via definitiva.
In particolare, le (—) sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per accogliere le dichiarazioni, inserendo anche il richiamo alle sanzioni penali applicabili in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e inseriscono nei moduli delle istanze ad esse rivolte la formula per le relative dichiarazioni sostitutive.
Nel caso queste ultime siano presentate da cittadini comunitari, si applicano le stesse norme previste per i cittadini italiani; i cittadini extracomunitari, invece, possono presentare solo dichiarazioni sostitutive relative a fatti, stati e qualità personali certificabili e attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Le (—) sostitutive di chi non sa o non può firmare sono raccolte dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. [anche Autocertificazione]
() tributaria
È per la maggior parte dei tributi, l'atto iniziale del procedimento amministrativo di accertamento. Essa rappresenta un obbligo imposto al contribuente che si sostanzia nell'informare l'amministrazione finanziaria su tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. I contribuenti non obbligati alla presentazione telematiche redigono le (—) su supporto cartaceo, o su modelli informatici conformi a quelli ministeriali, e le presentano presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali convenzionalti o di altri soggetti abilitati, i quali provvedono successivamente all'invio telematico dei dati contenuti nelle dichiarazione all'ammnistrazione finanziaria.
La presentazione telematica è però ormai obbligatoria per quasi tutti i contribuenti.