Mora

Mora (d. civ.)
() del debitore (o mora debendi)
La (—) (o solvendi o mora del debitore) consiste in un ritardo ingiustificato del debitore nell'adempiere.
A fronte del non tempestivo adempimento del debitore non si può sapere se egli sia soltanto in mora o se sia radicalmente inadempiente: nel dubbio si applicano le regole sulla (—), salvo poi a considerare il debitore totalmente inadempiente. Sussiste, tuttavia, un caso in cui il ritardo nell'adempimento coincide con l'inadempimento: ciò accade qualora sia previsto un termine cd. essenziale [Termine] nell'interesse del creditore; l'obbligazione, pertanto, non avrebbe più alcuna utilità se eseguita dopo quel termine. Lo stesso dicasi per il caso di inadempimento di una obbligazione di non fare: l'art. 1222 c.c., infatti, dispone che ogni fatto compiuto in violazione di questa costituisce di per sé inadempimento.
Perché si abbia (—) devono verificarsi i seguenti presupposti:
— esigibilità del credito, nel senso che deve essere scaduto il termine di adempimento dell'obbligazione o quello iniziale di efficacia del negozio, o essersi avverata la condizione sospensiva;
— ritardo nell'adempimento, imputabile al debitore.
Il debitore può essere costituito in (—) in due modi diversi:
— (—) ex re, nei casi in cui il debitore è in mora senza bisogno di alcuna attività del creditore, e cioè quando:
a) il debito deriva da fatto illecito;
b) il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
c) è scaduto il termine per l'adempimento, e la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore.
— (—) ex persona, nei casi in cui è richiesta un'intimazione formale ad adempiere (per mezzo dell'ufficiale giudiziario o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali).
Gli effetti della (—) sono:
— il rischio dell'impossibilità sopravvenuta, che prima della (—) grava sul creditore, passa in capo al debitore, che è tenuto ad indennizzare il primo anche delle conseguenze della forza maggiore verificatasi dopo la (—), salvo che dimostri che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore;
— il risarcimento del danno: in base ai principi generali, il debitore è responsabile del ritardo ed è tenuto a risarcire il danno che il creditore per esso abbia subìto. Per le obbligazioni pecuniarie sono previsti, comunque, i cd. interessi moratori [Interessi];
— l'interruzione della prescrizione del diritto di credito (art. 2943).
() del creditore (o mora credendi)
Si ha (—) (o mora del creditore) quando il creditore rifiuti, senza legittimo motivo, di ricevere il pagamento offertogli dal debitore, ovvero ometta di compiere gli atti preparatori per il ricevimento della prestazione (es.: mettere a disposizione dei locali per ricevere la merce).
Per costituire in mora il creditore il debitore deve fare offerta di adempiere la prestazione al creditore, in modo solenne, cioè per mezzo di un pubblico ufficiale nei modi di legge.
Più precisamente, qualora l'obbligazione abbia ad oggetto danaro, titoli di credito, oppure cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale, cioè deve consistere nella effettiva dazione della cosa. Se le cose mobili sono, invece, da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione a ricevere la prestazione, così come accade ove la prestazione consista in un facere. Se, infine, deve essere consegnato un immobile, è prevista un'intimazione a prenderne possesso.
Qualora nell'offerta della prestazione non siano rispettate queste formalità, non si realizza la (—), ma il debitore comunque evita le conseguenze negative della mora del debitore.
La (—) produce i seguenti effetti:
— il rischio dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione [Impossibilità della prestazione] resta a carico del creditore;
— il debitore deve essere risarcito dei danni derivanti dalla (—), nonché rimborsato delle spese sostenute per la custodia e la conservazione della cosa dovuta;
— il debitore non è più tenuto a corrispondere gli interessi e i frutti della cosa, che non siano stati da lui percepiti.
La (—) non estingue l'obbligazione, con la conseguenza che il debitore, per ottenere la liberazione da essa, dovrà procedere al deposito della res debita nella forma di cui all'art. 1212 c.c., con la successiva accettazione del creditore o la convalida giudiziale.