Interessi

Interessi (d. civ.)
 
Sono i frutti civili del denaro. Essi costituiscono il costo del denaro, in quanto rappresentano il corrispettivo del godimento di questo.
() collettivi (d. civ.; d. amm.)
Gli (—) sono interessi che fanno capo a una pluralità di soggetti, i quali costituiscono una categoria o gruppo omogeneo, congiunto ed organizzato al fine di realizzare i fini corporativi della categoria o del gruppo stesso. L'omogeneità può nascere dall'esplicazione di una medesima attività economico-professionale (i sindacati o gli ordini professionali), dall'appartenenza ad una medesima confessione religiosa (chiesa cattolica, confessioni acattoliche), dalla comunanza di lingua (le minoranze etniche etc.).
Gli (—) così intesi si distinguerebbero dagli interessi diffusi che, pur avendo carattere superindividuale, non fanno capo ad una pluralità determinata di individui costituente organizzazione, associazione o gruppo omogeneo.
() diffusi (d. civ.; d. amm.)
La dottrina tradizionale usa indistintamente le espressioni (—) e interessi collettivi per designare gli interessi superindividuali. La dottrina più recente, invece, distingue nettamente le due figure in quanto:
i primi sono quelli comuni a tutti gli individui di una formazione sociale che non costituisce un gruppo o una categoria omogenei;
interessi collettivi sono invece quelli che fanno capo ad un ente esponenziale di un gruppo non occasionale e autonomamente individuabile.
() legittimi

[Interesse (legittimo)]

La classificazione degli interessi

Circa la fonte, si distinguono:

Interessi legali

La fonte dell’obbligazione di interessi è nella legge. L’art. 1282 c.c. stabilisce che ogni credito di somme liquide ed esigibili produce interessi di pieno diritto e ciò perché il debitore, trattenendo presso sé le somme dovute (liquide ed esigibili), lucra quell’utile (rappresentato dai frutti) che spetterebbe al creditore se potesse impiegare le stesse somme: si ristabilisce così l’equilibrio fra due patrimoni, attuandosi quel criterio di equità che vieta l’ingiusto arricchimento. La facoltà di modificare la misura degli interessi  legali è stata attribuita al Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e delle finanze) dalla L. 662/1996 (cd. «collegato» alla finanziaria del 1997); in passato, infatti, era previsto che il tasso degli interessi legali fosse stabilito con legge.

Interessi convenzionali

Sono quelli previsti dalla volontà delle parti, le quali possono fissare un tasso diverso da quello legale, che, tuttavia, deve essere stabilito dalle parti per iscritto. La pattuizione di interessi usurari rende nulla la relativa clausola e fa sì che gli interessi non siano dovuti.

In base alla funzione, si hanno:

 

 

Interessi moratori

Conseguono ad un ritardo dell’adempimento (art. 1224 c.c.). Si tratta di una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento, durante il periodo di ritardo, delle somme spettantegli. Essi sono dovuti dal giorno della mora, anche se non erano dovuti precedentemente, e non escludono la risarcibilità del danno ulteriore, se il creditore riesca a provarlo.

Interessi corrispettivi
 

Sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile e costituiscono il prezzo dell’utilità conseguita da chi ha goduto il capitale (artt. 1282, 1815 c.c.).

Interessi compensativi
 

Sono quelli prodotti da un credito liquido, anche se non esigibile e costituiscono il compenso per il godimento di una cosa fruttifera (art. 1499 c.c.). In giurisprudenza, invece, è usata l’espressione interessi compensativi per indicare gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.