Interessi
Circa la fonte, si distinguono: Interessi legali La fonte dell’obbligazione di interessi è nella legge. L’art. 1282 c.c. stabilisce che ogni credito di somme liquide ed esigibili produce interessi di pieno diritto e ciò perché il debitore, trattenendo presso sé le somme dovute (liquide ed esigibili), lucra quell’utile (rappresentato dai frutti) che spetterebbe al creditore se potesse impiegare le stesse somme: si ristabilisce così l’equilibrio fra due patrimoni, attuandosi quel criterio di equità che vieta l’ingiusto arricchimento. La facoltà di modificare la misura degli interessi legali è stata attribuita al Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e delle finanze) dalla L. 662/1996 (cd. «collegato» alla finanziaria del 1997); in passato, infatti, era previsto che il tasso degli interessi legali fosse stabilito con legge. Interessi convenzionali Sono quelli previsti dalla volontà delle parti, le quali possono fissare un tasso diverso da quello legale, che, tuttavia, deve essere stabilito dalle parti per iscritto. La pattuizione di interessi usurari rende nulla la relativa clausola e fa sì che gli interessi non siano dovuti. In base alla funzione, si hanno:
Conseguono ad un ritardo dell’adempimento (art. 1224 c.c.). Si tratta di una forma di risarcimento del danno provocato al creditore per il mancato godimento, durante il periodo di ritardo, delle somme spettantegli. Essi sono dovuti dal giorno della mora, anche se non erano dovuti precedentemente, e non escludono la risarcibilità del danno ulteriore, se il creditore riesca a provarlo.
Sono dovuti per la sola esistenza di un credito in denaro liquido ed esigibile e costituiscono il prezzo dell’utilità conseguita da chi ha goduto il capitale (artt. 1282, 1815 c.c.).
Sono quelli prodotti da un credito liquido, anche se non esigibile e costituiscono il compenso per il godimento di una cosa fruttifera (art. 1499 c.c.). In giurisprudenza, invece, è usata l’espressione interessi compensativi per indicare gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.