Clausola
Clausola (d. civ.)
Generalmente, le () sono concordate dalle parti, ma l'art. 1339 c.c. prevede i casi di inserzione automatica ex lege, anche in sostituzione di () difformi apposte dalle parti.
Alcune () sono singolarmente disciplinate.
() compromissoria
La () deve risultare da atto scritto a pena di nullit à; se poi è inclusa in contratti tipo o in condizioni generali di contratto, per la sua validit à è necessaria la specifica approvazione per iscritto, trattandosi di clausola vessatoria.
() di esclusiva
a favore del somministrante: il somministrato non pu ò ricevere da altri prestazioni della stessa natura, n é procurarsele con mezzi propri;
a favore del somministrato: il somministrante non pu ò eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura.
Trattasi di un mezzo apprestato per contenere la concorrenza fra imprenditori e produce i suoi effetti per tutta la durata del contratto; parte della dottrina ritiene, pertanto, applicabile l'art. 2596 c.c.: necessit à della forma scritta ad probationem e durata limitata a 5 anni.
() di esonero della responsabilit à patrimoniale
() di gradimento
Patto aggiunto all'atto costitutivo di una societ à (art. 2355bis c.c.) volto a limitare l'alienazione delle azioni societarie. Le () di questo tipopossono ricondursi a tre principali categorie; si hanno, infatti, () di gradimento che:
subordinano l'alienazione delle azioni al possesso, da parte dell'acquirente, di determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte degli organi sociali, in specie del consiglio di amministrazione (con una valutazione vincolata e sindacabile dall'autorit à giudiziaria, in caso di malafede o di abuso di potere ai danni del richiedente);
subordinano genericamente l'alienazione delle azioni al benestare di un organo sociale;
subordinano l'alienazione delle azioni ad un placet dell'assemblea o dei sindaci o degli amministratori: placet discrezionale e immotivato, che viene espressamente dichiarato insindacabile ed inappellabile.
L'art. 22 della L. 281/85, tuttavia, ha testualmente stabilito che sono inefficaci le () degli atti costitutivi di societ à per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.
Con la riforma del 2003, il legislatore ha innovativamente stabilito che le (), pur essendo in linea di principio inefficaci, tuttavia acquistano efficacia quando, in caso di diniego del placet:
sia posto a carico della societ à o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante;
la limitazione al trasferimento risulti dal titolo.
() d'indicizzazione
Infatti nelle obbligazioni pecuniarie il timore della svalutazione della moneta spinge le parti ad ancorare il valore della prestazione ad elementi certi e indiscutibili. Si fa, a questo proposito, riferimento a determinati indici, fra i quali, il prezzo di determinati beni (es.: grano), il valore di cambio di una determinata moneta straniera (es.: dollaro), oppure si precisa (es.: clausola oro) che la somma dovuta sar à equivalente al valore di una determinata quantit à di oro al tempo del pagamento.
Di solito si utilizza anche la cd. clausola ISTAT in virt ù della quale la prestazione pecuniaria è determinata e rivalutata con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
() di prelazione societaria
Si tratta di una clausola che, nelle sue caratteristiche essenziali, ricalca il patto di prelazione [Prelazione], dal quale trae la denominazione.
Essa, infatti, consiste in una convenzione che impone al socio intenzionato a trasferire (in tutto od in parte) i titoli azionari in suo possesso, di offrirli preventivamente agli altri azionisti.
() d'uso
[Usi].
() penale
Nonostante quest'ultima funzione, la legge, per ò, consente al giudice il potere di diminuire equamente l'ammontare della penale (art. 1384 c.c.); tale regola è, secondo la giurisprudenza, riconducibile al principio generale che reprime l'usura.
Diversa dalla penale per inadempimento è quella prevista per il semplice ritardo: quest'ultima ha la funzione di stimolare il debitore alla puntualit à nell'adempimento.
() risolutiva espressa
() solve et repete
Tale (), per avere valore, se contenuta in condizioni generali di contratto e in contratti conclusi con moduli o formulari, deve essere specificamente approvata per iscritto, costituendo una () vessatoria.
Il legislatore ha previsto per essa i seguenti limiti (art. 1462 c.c.): la () solve et repete non ha effetto per le eccezioni di nullit à, di annullabilit à e di rescissione del contratto.
() vessatoria
A particolare tutela del consumatore è stato, da ultimo, emanato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che sancisce l'inefficacia delle () abusive poste nei contratti (aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi) conclusi tra consumatori e professionisti. Sono considerate () vessatorie le clausole che comportano una sproporzione tra diritti ed obblighi del contraente e clausole che alterano notevolmente l'iter di formazione del contratto [Consumatore (Tutela del)].