Clausola

Clausola (d. civ.)
È un elemento del contratto: essa indica le singole disposizioni in cui si concreta l'accordo.
Generalmente, le (—) sono concordate dalle parti, ma l'art. 1339 c.c. prevede i casi di inserzione automatica ex lege, anche in sostituzione di (—) difformi apposte dalle parti.
Alcune (—) sono singolarmente disciplinate.
() compromissoria
È quella con la quale le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, stabiliscono che le controversie (d'interpretazione o di esecuzione) nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di questioni che possano formare oggetto di compromesso (art. 2691 c.c.).
La (—) deve risultare da atto scritto a pena di nullità; se poi è inclusa in contratti tipo o in condizioni generali di contratto, per la sua validità è necessaria la specifica approvazione per iscritto, trattandosi di clausola vessatoria.
() di esclusiva
È inserita spesso nei contratti di somministrazione [Somministrazione (Contratto di)]:
— a favore del somministrante: il somministrato non può ricevere da altri prestazioni della stessa natura, né procurarsele con mezzi propri;
— a favore del somministrato: il somministrante non può eseguire ad altri, nella zona contemplata e per la durata del contratto, forniture della stessa natura.
Trattasi di un mezzo apprestato per contenere la concorrenza fra imprenditori e produce i suoi effetti per tutta la durata del contratto; parte della dottrina ritiene, pertanto, applicabile l'art. 2596 c.c.: necessità della forma scritta ad probationem e durata limitata a 5 anni.
() di esonero della responsabilità patrimoniale
È l'accordo diretto ad escludere o limitare la responsabilità del debitore in caso di inadempimento.
È nullo quando esclude o limita la responsabilità per dolo e colpa grave [Colpa] (art. 1229 c.c.) e nei casi in cui il fatto del debitore costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
() di gradimento
Patto aggiunto all'atto costitutivo di una società (art. 2355bis c.c.) volto a limitare l'alienazione delle azioni societarie. Le (—) di questo tipopossono ricondursi a tre principali categorie; si hanno, infatti, (—) di gradimento che:
— subordinano l'alienazione delle azioni al possesso, da parte dell'acquirente, di determinati requisiti soggettivi o oggettivi, la cui verifica è materia di accertamento da parte degli organi sociali, in specie del consiglio di amministrazione (con una valutazione vincolata e sindacabile dall'autorità giudiziaria, in caso di malafede o di abuso di potere ai danni del richiedente);
— subordinano genericamente l'alienazione delle azioni al benestare di un organo sociale;
— subordinano l'alienazione delle azioni ad un placet dell'assemblea o dei sindaci o degli amministratori: placet discrezionale e immotivato, che viene espressamente dichiarato insindacabile ed inappellabile.
L'art. 22 della L. 281/85, tuttavia, ha testualmente stabilito che sono inefficaci le (—) degli atti costitutivi di società per azioni, le quali subordinano gli effetti del trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali.
Con la riforma del 2003, il legislatore ha innovativamente stabilito che le (—), pur essendo in linea di principio inefficaci, tuttavia acquistano efficacia quando, in caso di diniego del placet:
— sia posto a carico della società o degli altri soci un obbligo di acquisto delle azioni oggetto del rifiutato trasferimento o sia fatto salvo il diritto di recesso del socio alienante;
— la limitazione al trasferimento risulti dal titolo.
() d'indicizzazione
È una particolare clausola che le parti possono inserire nel contratto al fine di evitare gli effetti negativi dell'applicazione del principio nominalistico [Obbligazione].
Infatti nelle obbligazioni pecuniarie il timore della svalutazione della moneta spinge le parti ad ancorare il valore della prestazione ad elementi certi e indiscutibili. Si fa, a questo proposito, riferimento a determinati indici, fra i quali, il prezzo di determinati beni (es.: grano), il valore di cambio di una determinata moneta straniera (es.: dollaro), oppure si precisa (es.: clausola oro) che la somma dovuta sarà equivalente al valore di una determinata quantità di oro al tempo del pagamento.
Di solito si utilizza anche la cd. clausola ISTAT in virtù della quale la prestazione pecuniaria è determinata e rivalutata con riferimento agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
() di prelazione societaria
Si tratta di una clausola che, nelle sue caratteristiche essenziali, ricalca il patto di prelazione [Prelazione], dal quale trae la denominazione.
Essa, infatti, consiste in una convenzione che impone al socio intenzionato a trasferire (in tutto od in parte) i titoli azionari in suo possesso, di offrirli preventivamente agli altri azionisti.
() d'uso
[Usi].
() penale
È un patto accessorio e sussidiario col quale le parti stabiliscono l'obbligo di pagare una determinata somma (cd. penale) nel caso di inadempimento (artt. 1382 ss. c.c.); essa, quindi, ha la funzione primaria di liquidare preventivamente i danni, ma rappresenta altresì una specie di pena per l'inadempimento, in quanto è dovuta indipendentemente dalla prova della esistenza stessa del danno (agevolando il creditore, che non deve dimostrare il pregiudizio subito).
Nonostante quest'ultima funzione, la legge, però, consente al giudice il potere di diminuire equamente l'ammontare della penale (art. 1384 c.c.); tale regola è, secondo la giurisprudenza, riconducibile al principio generale che reprime l'usura.
È necessario precisare che la previsione della (—) non attribuisce al debitore un diritto di scelta, nel senso che egli non è libero a suo piacimento di estinguere l'obbligo di prestazione pagando la somma prevista dalla (—), poiché il creditore conserva intatto il diritto alla esecuzione.
Diversa dalla penale per inadempimento è quella prevista per il semplice ritardo: quest'ultima ha la funzione di stimolare il debitore alla puntualità nell'adempimento.
() risolutiva espressa
È quella pattuizione con cui le parti prevedono che il contratto dovrà considerarsi risolto se una o più obbligazioni determinate non siano adempiute o siano adempiute secondo modalità diverse da quelle pattuite (art. 1456 c.c.).
È necessario che il contenuto della (—) sia sufficientemente preciso. Tuttavia, in presenza di una (—), la risoluzione [Risoluzione del contratto] non consegue automaticamente all'inadempimento, ma si verifica solo qualora la parte non inadempiente eserciti il diritto potestativo acquisito con la (—) e comunichi all'altra parte che intende avvalersi della (—).
() solve et repete
È una (—) con cui le parti stabiliscono che una di esse non può opporre eccezioni per evitare o ritardare la prestazione (art. 1462 c.c.).
Tale (—), per avere valore, se contenuta in condizioni generali di contratto e in contratti conclusi con moduli o formulari, deve essere specificamente approvata per iscritto, costituendo una (—) vessatoria.
Il legislatore ha previsto per essa i seguenti limiti (art. 1462 c.c.): la (—) solve et repete non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
() vessatoria
È quella che impone particolari oneri ad uno dei contraenti. L'art. 1341 c.c. contiene una elencazione, considerata tassativa, di (—) vessatorie, disponendo, ai fini della loro efficacia, che esse siano approvate specificamente per iscritto se contenute in condizioni generali di contratto o in contratti conclusi con moduli o formulari.
A particolare tutela del consumatore è stato, da ultimo, emanato il Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005), che sancisce l'inefficacia delle (—) abusive poste nei contratti (aventi ad oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi) conclusi tra consumatori e professionisti. Sono considerate (—) vessatorie le clausole che comportano una sproporzione tra diritti ed obblighi del contraente e clausole che alterano notevolmente l'iter di formazione del contratto [Consumatore (Tutela del)].