Strumenti

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() finanziari (d. finanz.)
Secondo l'art. 1 D.Lgs. 58/98 gli (—) sono:
 azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
— obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
— gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti da codice civile;
— quote di Fondi comuni di investimento;
— titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
— qualsiasi altro titolo normalmente negoziato, che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;
— contratti futures [Financial Futures] su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
— contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari;
— contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
— contratti di opzione su strumenti finanziari e i relativi indici, nonché contratti di opzioni sulle valute, su tassi d'interesse, su merci, e sui relativi indici.
() informatici e telematici (d. proc. civ.)
Al fine di adeguare il processo civile ed il suo svolgimento al sempre crescente ruolo che la tecnologia ed i computer hanno assunto, il D.P.R. 13-2-2001, n. 123 ha introdotto la possibilità di utilizzare (—), disciplinando il c.d. processo telematico.
Secondo il disposto dell'art. 4 D.P.R. 123/2001, tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici, sottoscritti con firma digitale [Sottoscrizione].
È possibile effettuare la costituzione in giudizio [Costituzione (delle parti)] e l'iscrizione a ruolo in via telematica, trasmettendo copia informatica dei documenti probatori che si intendono produrre, nonché della procura alle liti e della nota di iscrizione a ruolo.
Le notificazioni possono essere effettuate con (—), trasmettendo l'atto all'ufficiale giudiziario il quale, sempre in via telematica, provvede alla notificazione ed alla restituzione dell'atto notificato, munito della relata di notifica con firma digitale. L'indirizzo telematico del difensore è quello comunicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza.
Possono assumere la forma del documento informatico anche il processo verbale e il fascicolo d'ufficio (c.d. fascicolo informatico): quest'ultimo può essere consultato, oltre che in via telematica, attraverso un videoterminale situato nei locali della cancelleria.
Anche la sentenza può essere redatta come documento informatico e trasmessa per via telematica, assicurandone l'integrità, l'autenticità e la riservatezza.