Liquidatori

Liquidatori (d. comm.)
Soggetti nominati normalmente nelle società di persone da tutti i soci (art. 2275 c.c.) o nelle società di capitali e nelle cooperative dall'assemblea della società (art. 2487 c.c.), cui la legge attribuisce compiti di cura e gestione del procedimento di liquidazione del patrimonio sociale [Liquidazione (della società)].
I (—) possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione; possono vendere i beni sociali e stipulare transazioni e compromessi (tranne contraria disposizione assembleare) ed hanno la rappresentanza, anche processuale, della società.
Nelle società di persone è prescritto che essi non possano intraprendere nuove operazioni: in caso di inosservanza di tale divieto, assumono responsabilità personale ed illimitata per le obbligazioni derivanti dagli affari intrapresi (art. 2279 c.c.).
Soddisfatti tutti i debiti sociali, se residuano fondi disponibili, i (—) procedono alla ripartizione di tale residuo fra i soci.
Quanto alle modalità dell'esercizio delle funzioni dei (—), esse sono stabilite dall'art. 2489 c.c. per i (—) delle società di capitali e dagli artt. 2275 ss. c.c. per i (—) delle società di persone.