Liquidatori
Liquidatori (d. comm.)
Soggetti nominati normalmente nelle societ à di persone da tutti i soci (art. 2275 c.c.) o nelle societ à di capitali e nelle cooperative dall'assemblea della societ à (art. 2487 c.c.), cui la legge attribuisce compiti di cura e gestione del procedimento di liquidazione del patrimonio sociale [Liquidazione (della societ à)].
I () possono compiere tutti gli atti utili per la liquidazione; possono vendere i beni sociali e stipulare transazioni e compromessi (tranne contraria disposizione assembleare) ed hanno la rappresentanza, anche processuale, della societ à.
Nelle societ à di persone è prescritto che essi non possano intraprendere nuove operazioni: in caso di inosservanza di tale divieto, assumono responsabilit à personale ed illimitata per le obbligazioni derivanti dagli affari intrapresi (art. 2279 c.c.).
Soddisfatti tutti i debiti sociali, se residuano fondi disponibili, i () procedono alla ripartizione di tale residuo fra i soci.
Quanto alle modalit à dell'esercizio delle funzioni dei (), esse sono stabilite dall'art. 2489 c.c. per i () delle societ à di capitali e dagli artt. 2275 ss. c.c. per i () delle societ à di persone.