Borsa

Borsa (d. civ.)
Contratti aventi ad oggetto negoziazioni borsistiche [Borsa (valori)], conclusi attraverso intermediari autorizzati. Non sono specificamente disciplinati dal codice civile, tranne il contratto di riporto; la loro regolamentazione rientra nell'esercizio dell'autonomia organizzativa riconosciuta dal decreto Eurosim e successivamente dal T.U. finanziario (art. 52, D.Lgs. 58/98), alle società di gestione dei mercati regolamentati.
Attualmente i (—) vengono liquidati per contanti, vale a dire dopo un numero prestabilito di giorni (contante rolling) di Borsa aperta, numero che varia da un minimo di 2 ad un massimo di 10 a seconda dei titoli trattati. Ogni giorno, quindi, è utile per le liquidazioni. Unica eccezione alla liquidazione per contanti è costituita dai contratti derivati per i quali è prevista la liquidazione a termine.
Il buon fine dei (—) è garantito dal Fondo di garanzia della liquidazione a contante, alimentato dai margini (contributi) di garanzia corrisposti dagli intermediari, dal Fondo di garanzia dei contratti e dalla Cassa di compensazione e garanzia.
Contratti di (—)
Distinguiamo i (—):
— a contante o a pronti, se l'adempimento è immediato o differito entro il termine massimo di 10 giorni dalla stipulazione;
— a termine, se l'esecuzione del rapporto è differita a una determinata scadenza (contratti derivati);
— a mercato fermo, se l'accordo va eseguito secondo il contenuto stabilito;
— a mercato libero o a premio, se una delle parti, o entrambe, ha la facoltà di recedere dal contratto, o di eseguirlo con modifiche, previo pagamento del premio.
() continua nazionale del lavoro (d. lav.)
È il sistema telematico di incontro tra domanda e offerta di lavoro, introdotto e disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 per coordinare ed integrare le attività svolte a livello regionale, fornendo una dimensione nazionale al mercato del lavoro e accrescendo le possibilità di impiego dei lavoratori.
La (—) costituisce un centro di raccolta ed elaborazione di dati provenienti sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. Il sistema della (—) è concepito infatti in modo da garantirne la libera accessibilità da parte dei lavoratori e delle imprese che avranno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario, grazie ad apposite postazioni di connessione predisposte presso i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e presso gli altri operatori autorizzati o accreditati.
() di studio (d. cost.)
Sussidio in denaro erogato a favore di studenti meritevoli, per svolgere periodi di studi o attività di ricerca scientifica. È uno degli strumenti con cui viene data concreta attuazione al dettato costituzionale che intende assicurare ai meno abbienti la possibilità di accedere alle facoltà universitarie e di svolgervi il proprio corso di studi.
In questo modo la comunità si accolla l'onere del mantenimento dei giovani studenti, per poter beneficiare in seguito delle loro capacità ed attitudini, che altrimenti andrebbero perdute.
() telematica (d. finanz.)
Mercato riservato alla negoziazione continua degli strumenti finanziari che si svolge attraverso un circuito telematico in modo da facilitare la piena liquidabilità e la trasparenza dei prezzi dei valori negoziati.
Nella (—) tutte le offerte o le richieste convergono in un terminale centrale che le elabora e permette l'incrocio delle partite con la massima rapidità, concorrendo alla formazione del denaro e della lettera di ogni titolo trattato.
() valori (d. finanz.)
È un mercato organizzato per la negoziazione degli strumenti finanziari.
La (—) svolge le seguenti fondamentali funzioni:
— una funzione di finanziamento, nel senso che consente alle imprese, allo Stato e ad altri organismi di raccogliere mezzi finanziari con l'offerta di valori mobiliari quotati ufficialmente;
— una funzione di investimento, in quanto consente ai risparmiatori di scegliere, per l'impiego dei propri capitali, fra un'ampia e selezionata gamma di titoli;
— una funzione di liquidità, poiché garantisce regolari contrattazioni dei titoli quotati ufficialmente, assicurandone un rapido ed agevole smobilizzo.
In Italia, la (—) è stata considerata, fino all'approvazione del D.Lgs. 415/96 (cd. decreto Eurosim), come un sistema posto al servizio degli investitori e amministrato da organismi pubblici.
Con l'approvazione del D.Lgs. 415/96 si è provveduto a dare un nuovo assetto alla (—) italiana procedendo in direzione della sua privatizzazione.
La normativa introduce, infatti, la figura della società di gestione, stabilendo che l'attività di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere d'impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro (Società di gestione dei mercati regolamentati).
Alla CONSOB è demandato il compito di regolamentare il capitale minimo delle società di gestione e le attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione che esse possono svolgere.
Nella (—) possono operare solo intermediari autorizzati: attualmente, infatti, sono ammessi ai mercati regolamentati italiani le imprese d'investimento, comunitarie ed extracomunitarie, le SIM e le banche italiane ed estere, abilitate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi.
Tali disposizioni circa le regole di funzionamento dei mercati, ivi compresa la (—), sono ora contenute nel T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che ha abrogato il D.Lgs. 415/96. Resta, in specie, confermata l'operatività degli intermediari (SIM, imprese d'investimento e banche) abilitati alla negoziazione per conto proprio e per conto di terzi.