Borsa
Borsa (d. civ.)
Contratti aventi ad oggetto negoziazioni borsistiche [Borsa (valori)], conclusi attraverso intermediari autorizzati. Non sono specificamente disciplinati dal codice civile, tranne il contratto di riporto; la loro regolamentazione rientra nell'esercizio dell'autonomia organizzativa riconosciuta dal decreto Eurosim e successivamente dal T.U. finanziario (art. 52, D.Lgs. 58/98), alle societ à di gestione dei mercati regolamentati.
Attualmente i () vengono liquidati per contanti, vale a dire dopo un numero prestabilito di giorni (contante rolling) di Borsa aperta, numero che varia da un minimo di 2 ad un massimo di 10 a seconda dei titoli trattati. Ogni giorno, quindi, è utile per le liquidazioni. Unica eccezione alla liquidazione per contanti è costituita dai contratti derivati per i quali è prevista la liquidazione a termine.
Il buon fine dei () è garantito dal Fondo di garanzia della liquidazione a contante, alimentato dai margini (contributi) di garanzia corrisposti dagli intermediari, dal Fondo di garanzia dei contratti e dalla Cassa di compensazione e garanzia.
Contratti di ()
Distinguiamo i ():
a contante o a pronti, se l'adempimento è immediato o differito entro il termine massimo di 10 giorni dalla stipulazione;
a termine, se l'esecuzione del rapporto è differita a una determinata scadenza (contratti derivati);
a mercato fermo, se l'accordo va eseguito secondo il contenuto stabilito;
a mercato libero o a premio, se una delle parti, o entrambe, ha la facolt à di recedere dal contratto, o di eseguirlo con modifiche, previo pagamento del premio.
() continua nazionale del lavoro (d. lav.)
La () costituisce un centro di raccolta ed elaborazione di dati provenienti sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese. Il sistema della () è concepito infatti in modo da garantirne la libera accessibilit à da parte dei lavoratori e delle imprese che avranno facolt à di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario, grazie ad apposite postazioni di connessione predisposte presso i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e presso gli altri operatori autorizzati o accreditati.
() di studio (d. cost.)
Sussidio in denaro erogato a favore di studenti meritevoli, per svolgere periodi di studi o attivit à di ricerca scientifica. È uno degli strumenti con cui viene data concreta attuazione al dettato costituzionale che intende assicurare ai meno abbienti la possibilit à di accedere alle facolt à universitarie e di svolgervi il proprio corso di studi.
In questo modo la comunit à si accolla l'onere del mantenimento dei giovani studenti, per poter beneficiare in seguito delle loro capacit à ed attitudini, che altrimenti andrebbero perdute.
() telematica (d. finanz.)
Mercato riservato alla negoziazione continua degli strumenti finanziari che si svolge attraverso un circuito telematico in modo da facilitare la piena liquidabilit à e la trasparenza dei prezzi dei valori negoziati.
Nella () tutte le offerte o le richieste convergono in un terminale centrale che le elabora e permette l'incrocio delle partite con la massima rapidit à, concorrendo alla formazione del denaro e della lettera di ogni titolo trattato.
() valori (d. finanz.)
La () svolge le seguenti fondamentali funzioni:
una funzione di finanziamento, nel senso che consente alle imprese, allo Stato e ad altri organismi di raccogliere mezzi finanziari con l'offerta di valori mobiliari quotati ufficialmente;
una funzione di investimento, in quanto consente ai risparmiatori di scegliere, per l'impiego dei propri capitali, fra un'ampia e selezionata gamma di titoli;
una funzione di liquidit à, poich é garantisce regolari contrattazioni dei titoli quotati ufficialmente, assicurandone un rapido ed agevole smobilizzo.
In Italia, la () è stata considerata, fino all'approvazione del D.Lgs. 415/96 (cd. decreto Eurosim), come un sistema posto al servizio degli investitori e amministrato da organismi pubblici.
Con l'approvazione del D.Lgs. 415/96 si è provveduto a dare un nuovo assetto alla () italiana procedendo in direzione della sua privatizzazione.
La normativa introduce, infatti, la figura della societ à di gestione, stabilendo che l'attivit à di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere d'impresa ed è esercitata da societ à per azioni, anche senza scopo di lucro (Societ à di gestione dei mercati regolamentati).
Alla CONSOB è demandato il compito di regolamentare il capitale minimo delle societ à di gestione e le attivit à connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione che esse possono svolgere.
Nella () possono operare solo intermediari autorizzati: attualmente, infatti, sono ammessi ai mercati regolamentati italiani le imprese d'investimento, comunitarie ed extracomunitarie, le SIM e le banche italiane ed estere, abilitate all'esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi.
Tali disposizioni circa le regole di funzionamento dei mercati, ivi compresa la (), sono ora contenute nel T.U. finanziario (D.Lgs. 58/98) che ha abrogato il D.Lgs. 415/96. Resta, in specie, confermata l'operativit à degli intermediari (SIM, imprese d'investimento e banche) abilitati alla negoziazione per conto proprio e per conto di terzi.