Garanzia

Garanzia
() a prima richiesta (d. civ.)
Chiamata in () (d. proc. civ.)
Con la chiamata in (—), prevista dall'art. 32 c.p.c., la parte fa valere il suo diritto sostanziale di essere garantita da un terzo, vale a dire manlevata dalle conseguenze della sua eventuale soccombenza nella causa principale.
La norma si applica nel caso di (—) propria, configurabile quando un terzo (garante) sia tenuto a rispondere delle obbligazioni di una parte (garantito) verso l'altra, in virtù di un rapporto sostanziale nascente dal contratto (es.: fideiussione) o dalla legge (es.: garanzia per evizione ex art. 1476 n. 3 c.c.). In queste ipotesi, la domanda può essere proposta al giudice competente per la causa principale, salvo che ecceda la sua competenza per valore. In tal caso, egli rimette entrambe le cause al giudice superiore, assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.
Si ha invece (—) impropria quando le due cause sono distinte e autonome, ma collegate in modo occasionale ed estrinseco (es.: vendita a catena della stessa merce). Tale (—) non può comportare una modificazione della competenza, ma soltanto consentire la riunione delle cause [Riunione (dei processi)], se queste sono devolute alla cognizione dello stesso giudice [Competenza (processuale)].
() della conformità dei beni (d. civ.)
In virtù della normativa prevista dal D.Lgs. 206/2005 sulla vendita dei beni di consumo [Beni (di consumo]; Consumatore (tutela del)], il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni, non solo funzionanti [Garanzia (di buon funzionamento)], ma anche conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La conformità del bene al contratto si presume se coesistono le circostanze indicate nell'art. 129, D.Lgs. 206/2005: l'elenco consente una maggiore tutela del consumatore che viene così esonerato dall'onere di provare (con presunzione relativa) la difformità del bene rispetto al contratto. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza, o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
In tal modo si è introdotto un concetto unitario di conformità del bene al contratto in un ordinamento, come il nostro, nel quale sono previste diverse categorie di anomalie, vizi e inidoneità del bene all'uso cui è destinato, cui sono collegati differenti rimedi.
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130, D.Lgs. 206/2005).
Particolarmente dettagliata è la disciplina dei termini: il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene e il consumatore decade dai diritti previsti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i suoi diritti purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza dei termini (art. 132, D.Lgs. 206/2005).
() di buon funzionamento (d. civ.)
La (—), prevista dall'art. 1512 c.c., è accessoria al contratto di compravendita, in particolare a quella avente ad oggetto beni mobili. In base ad essa, il compratore viene garantito in ordine al funzionamento del bene secondo il suo uso normale.
La prova del cattivo funzionamento della cosa venduta, che spetta chiaramente al compratore, è soggetta ad un termine di decadenza di trenta giorni da quello in cui il difetto è stato scoperto. L'azione relativa, invece, è soggetta ad un termine di prescrizione di 6 mesi dalla scoperta. La (—), peraltro, non opera solo nei casi di grave inadempimento, bensì anche in presenza di un minimo difetto, tale da impedire l'uso della cosa.
Il compratore, facendo valere la garanzia in questione, può ottenere la sostituzione o la riparazione della cosa difettosa. La (—) non può considerarsi un elemento naturale del negozio, occorrendo per la sua sussistenza (e in mancanza di usi) un patto espresso.
() generica (d. civ.)
La (—) generica posta dall'art. 2740 c.c. è la (—) rappresentata dall'assoggettamento di tutti i beni presenti e futuri del debitore al soddisfacimento forzoso delle ragioni del creditore. La (—) costituisce il fondamento della responsabilità patrimoniale, e si connota per il suo carattere di generalità dal momento che investe il patrimonio del debitore nella sua interezza, destinandolo alla soddisfazione dei creditori.
Alla conservazione della (—) il legislatore ha dedicato una speciale attenzione, offrendo una pluralità di rimedi atti ad assicurarne l'integralità e/o la ricostituzione nell'ipotesi in cui la condotta tenuta dal debitore non sia stata conforme a quel generale criterio di correttezza e diligenza che permea di sé l'intero sistema delle obbligazioni. Tra gli strumenti di tutela che, a tal fine, la legge concede al creditore, si segnalano, per la loro peculiare efficacia, l'azione surrogatoria [Surrogatoria] e l'azione revocatoria [Revocatoria].
Il creditore può anche avvalersi delle cd. (—) specifiche, che si distinguono in:
— (—) personali, le quali aumentano il numero dei soggetti passivi e, quindi, dei patrimoni sui quali può soddisfarsi il creditore, attraverso la costituzione di obbligazioni accessorie a carico di terze persone che si affiancano al debitore originario [Fideiussione; Avallo; Mandato (di credito)];
— (—) reali, quando vengono riservati al soddisfacimento del creditore, eliminando il concorso degli altri creditori, alcuni beni del debitore, sui quali è costituito un diritto reale [Pegno; Ipoteca; Privilegio].
All'istituto della (—) fanno riferimento anche una pluralità di norme del codice civile relative alla disciplina di particolari contratti tipici. Tali norme hanno la funzione di rafforzare la tutela del diritto di una delle parti contraenti: si pensi agli artt. 797 e 798 c.c. [Donazione], 1253 c.c. [Cessione (del credito)], 1483, 1490 c.c. [Compravendita], 1578 c.c. [Locazione], 1667 c.c. [Appalto].
() per evizione (d. civ.)