Evizione

Evizione [garanzia per] (d. civ.)
È una garanzia che inerisce, in particolare, al contratto di compravendita, con la quale il venditore assume il rischio dello spoglio subito dal compratore del bene acquistato, in conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un terzo.
Effetti della garanzia sono:
— in caso di (—) totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa (artt. 1479-1482 c.c.);
— in caso di (—) parziale: il compratore può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano, però, le norme sull'(—) totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.).
La garanzia per (—) costituisce un effetto naturale del negozio e pertanto non occorre una specifica pattuizione che la preveda. Il compratore può, però, rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, come può pattuire che ne derivino effetti più gravi (art. 1487 c.c.). La clausola di esclusione della garanzia non vale, però, nel caso di dolo o colpa grave [Colpa] del venditore né vale ad eliminare la responsabilità per (—) derivante da un fatto suo proprio.
L'(—) è prevista anche, in tema di divisione ereditaria, tra coeredi dividenti (artt. 758 e 759 c.c.), nonché in materia di donazione (art. 797 c.c.).