Evizione
Evizione [garanzia per] (d. civ.)
Effetti della garanzia sono:
in caso di () totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa (artt. 1479-1482 c.c.);
in caso di () parziale: il compratore pu ò ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Si applicano, per ò, le norme sull'() totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.).
La garanzia per () costituisce un effetto naturale del negozio e pertanto non occorre una specifica pattuizione che la preveda. Il compratore pu ò, per ò, rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, come pu ò pattuire che ne derivino effetti pi ù gravi (art. 1487 c.c.). La clausola di esclusione della garanzia non vale, per ò, nel caso di dolo o colpa grave [Colpa] del venditore n é vale ad eliminare la responsabilit à per () derivante da un fatto suo proprio.
L'() è prevista anche, in tema di divisione ereditaria, tra coeredi dividenti (artt. 758 e 759 c.c.), nonch é in materia di donazione (art. 797 c.c.).