Compravendita
Compravendita [contratto di] (d. civ.)
La () è il contratto avente per oggetto il trasferimento della propriet à di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (artt. 1470 ss. c.c.).
Si tratta di un contratto consensuale (per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle parti); traslativo (attua il passaggio della propriet à della cosa o della titolarit à del diritto da un soggetto all'altro); a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro prestazione); sinallagmatico (a prestazioni corrispettive); commutativo (i vantaggi e gli svantaggi derivanti dall'atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione).
L'accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta [Proposta contrattuale] e accettazione (art. 1326 c.c.), ma nella pratica commerciale si rinvengono ipotesi di perfezionamento automatico (es.: acquisto di beni a mezzo di distributori automatici etc.).
In ordine alla formazione del contratto di () assumono rilievo, tra l'altro, il patto di prelazione [Prelazione], il patto di opzione [Opzione], l'offerta al pubblico, il preliminare di vendita.
I principali obblighi del venditore sono:
consegnare la cosa al compratore;
fargli acquistare la propriet à della cosa o il diritto, se ci ò non è conseguenza immediata del contratto (es.: vendita di cosa altrui);
garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
I corrispettivi doveri del compratore sono:
pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto;
saldare le spese del contratto, salvo patto contrario.
La () ha normalmente effetti reali immediati, ma vi sono alcuni casi in cui essa ha inizialmente solo efficacia obbligatoria: non trasferisce cio è immediatamente la propriet à della cosa, ma obbliga il venditore a determinati comportamenti che determinano successivamente il trasferimento automatico della propriet à della cosa.
Rientrano nella vendita obbligatoria i seguenti tipi di ().
() alternativa
Ricorre quando due o pi ù cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c. [Obbligazione]; l'effetto traslativo si realizza al momento della comunicazione della scelta dall'uno all'altro contraente.
() con riserva di propriet à (o con riservato dominio)
() di cosa altrui
Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest'ultimo diviene proprietario nel momento stesso in cui il suo venditore acquista la propriet à del bene dal titolare di esso.
() di cosa futura
Per cosa futura si intende ci ò che non è ancora venuto ad esistere, e cio è la res sperata e perci ò la () di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente contrapposta alla cd. vendita di speranza o emptio spei, che va considerata esempio tipico di contratto aleatorio [Contratto].
() di cose generiche
Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi qualit à). L'effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.
Particolarmente importanti sono, inoltre, le seguenti figure di ():
() a prova
() con patto di riscatto
La () con patto di riscatto ha natura di vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa: la vendita, cio è, produce i suoi effetti ma questi si eliminano se il venditore dichiara di voler riscattare la cosa venduta. In virt ù di tale dichiarazione, il bene rientra nel patrimonio del venditore senza che occorra un nuovo contratto di vendita. La condizione del riscatto, se si verifica, ha effetti retroattivi, come è regola generale della condizione. Diversa è la () con patto di retrovendita, che ha effetti obbligatori, vincolando il compratore alla stipulazione di un nuovo contratto con il venditore, senza che vi sia alcun vincolo di tipo reale sulla cosa:
() con riserva di gradimento
() immobiliare
Ha per oggetto beni immobili. Essa deve essere conclusa per atto scritto (atto pubblico o scrittura privata con le sottoscrizioni autenticate dal notaio), a pena di nullit à.
In relazione alla determinazione del prezzo la () immobiliare si distingue in:
() a misura, quando il prezzo è stabilito per ogni unit à di misura;
() a corpo, quando il prezzo dell'immobile viene fissato nel suo insieme.
() su campione
Una particolare disciplina è prevista dagli artt. 128 ss. D.Lgs. 206/05 per la () di beni di consumo [Consumatore (tutela del)].