Fideiussione

Fideiussione (d. civ.)
È una garanzia personale [Garanzia] che crea un nuovo rapporto obbligatorio [Obbligazione], accessorio all'obbligazione principale, fra lo stesso creditore ed un altro debitore, che si aggiunge con il suo patrimonio a rafforzare la garanzia del creditore.
L'art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fonte dell'obbligo del fideiussore può essere tanto la legge quanto la volontà delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.
Oggetto della (—) è l'obbligo del debitore principale.
L'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste la obbligazione principale.
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale (cd. beneficio di escussione art. 1944 c.c.).
Se più persone hanno prestato (—) per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito può esigere che il creditore riduca l'azione soltanto alla parte da lui dovuta.
() omnibus
È il contratto col quale il fideiussore garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni che un soggetto, di regola un imprenditore, assumerà nei confronti di un altro soggetto, di norma una banca, in dipendenza di una determinata specie di rapporti che verranno intrattenuti tra il debitore principale e il creditore.
Giurisprudenza e dottrina ritengono che la (—) omnibus sia valida in quanto l'oggetto, se pure non determinato, è determinabile con riferimento all'obbligazione assunta dal debitore di volta in volta.
La (—) prestata per obbligazioni future è valida soltanto se sia previsto l'importo massimo garantito (art. 1938 c.c., nel testo introdotto dalla L. 154/1992, che ha modificato il testo dell'art. 1956 c.c., in tema di liberazione del fideiussore per obbligazione futura, inserendo la previsione per cui non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore di avvalersi della liberazione).