Fideiussione
Fideiussione (d. civ.)
L'art. 1936 c.c. definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fonte dell'obbligo del fideiussore pu ò essere tanto la legge quanto la volont à delle parti. Solitamente esso sorge da contratto, ma si ritiene possa provenire anche da una promessa unilaterale o, secondo alcuni, da testamento.
Oggetto della () è l'obbligo del debitore principale.
L'obbligazione fideiussoria ha natura accessoria: la garanzia in tanto sussiste in quanto esiste la obbligazione principale.
Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito; le parti possono tuttavia convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima della escussione del debitore principale (cd. beneficio di escussione art. 1944 c.c.).
Se pi ù persone hanno prestato () per un medesimo debitore, ed a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione (art. 1947 c.c.): in questo caso il fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell'intero debito pu ò esigere che il creditore riduca l'azione soltanto alla parte da lui dovuta.
() omnibus
Giurisprudenza e dottrina ritengono che la () omnibus sia valida in quanto l'oggetto, se pure non determinato, è determinabile con riferimento all'obbligazione assunta dal debitore di volta in volta.
La () prestata per obbligazioni future è valida soltanto se sia previsto l'importo massimo garantito (art. 1938 c.c., nel testo introdotto dalla L. 154/1992, che ha modificato il testo dell'art. 1956 c.c., in tema di liberazione del fideiussore per obbligazione futura, inserendo la previsione per cui non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore di avvalersi della liberazione ).