Pegno

Pegno (d. civ.)
Diritto reale la cui funzione è quella di garantire la soddisfazione di un credito. Esso si costituisce su cose mobili di proprietà del debitore o appartenenti a terzi.
Il (—) è una causa legittima di prelazione [Prelazione (Causa legittima di)] perché consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Oggetto del (—) possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784 c.c.) purché siano infungibili [Beni], ricorrendo altrimenti la figura del (—) irregolare.
Il (—) si costituisce con contratto reale [Contratto], in virtù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato dalle parti, con la conseguenza che il debitore (o il terzo datore di pegno) ne perde temporaneamente il possesso.
Il creditore ha l'obbligo di custodire la cosa e di restituirla, quando il credito sia stato interamente soddisfatto.
In sede di esecuzione forzata il creditore può anche chiedere l'assegnazione in pagamento della cosa ricevuta in (—), fino a concorrenza delle somme dovutegli (artt. 2798 e 2804 c.c.).
() di credito
Ipotesi in cui l'oggetto del (—) è costituito da un credito. Essa va tenuta distinta da quella in cui oggetto del (—) è un titolo di credito (cfr. artt. 1997, 1998, 2014, 2024, 2026 c.c.), giacché in questo caso è il documento (cioè una cosa) e non il credito l'oggetto della garanzia.
Più in particolare, il (—) di credito, detto anche pignus nominis, ha per effetto il trasferimento del diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato senza che sia trasferita la titolarità dello stesso.
() irregolare
È tale quello che ha ad oggetto cose fungibili [Beni]. In base ai principi generali, il creditore acquista la proprietà delle cose consegnate ed è tenuto, una volta adempiuta l'obbligazione garantita, a restituire il tantundem eiusdem generis et qualitatis.
In caso di inadempimento, invece, il creditore ritiene le cose, salva la restituzione della differenza tra il valore del credito e il valore stimato delle cose ricevute in pegno.
L'art. 1851 c.c. prevede una specifica ipotesi di (—) a garanzia di anticipazione bancaria: il (—) di depositi in danaro, merci o titoli non individuati o per i quali è data alla banca la facoltà di disporre.