Pegno
Pegno (d. civ.)
Diritto reale la cui funzione è quella di garantire la soddisfazione di un credito. Esso si costituisce su cose mobili di propriet à del debitore o appartenenti a terzi.
Il () è una causa legittima di prelazione [Prelazione (Causa legittima di)] perch é consente al creditore garantito di potersi soddisfare sul bene oggetto del pegno con preferenza rispetto ad altri creditori.
Oggetto del () possono essere i beni mobili (eccetto quelli registrati), le universalit à di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili (art. 2784 c.c.) purch é siano infungibili [Beni], ricorrendo altrimenti la figura del () irregolare.
Il () si costituisce con contratto reale [Contratto], in virt ù del quale la cosa oggetto della garanzia viene trasferita al creditore o a un terzo designato dalle parti, con la conseguenza che il debitore (o il terzo datore di pegno) ne perde temporaneamente il possesso.
Il creditore ha l'obbligo di custodire la cosa e di restituirla, quando il credito sia stato interamente soddisfatto.
In sede di esecuzione forzata il creditore pu ò anche chiedere l'assegnazione in pagamento della cosa ricevuta in (), fino a concorrenza delle somme dovutegli (artt. 2798 e 2804 c.c.).
() di credito
Ipotesi in cui l'oggetto del () è costituito da un credito. Essa va tenuta distinta da quella in cui oggetto del () è un titolo di credito (cfr. artt. 1997, 1998, 2014, 2024, 2026 c.c.), giacch é in questo caso è il documento (cio è una cosa) e non il credito l'oggetto della garanzia.
Pi ù in particolare, il () di credito, detto anche pignus nominis, ha per effetto il trasferimento del diritto di prelazione sul ricavato del credito pignorato senza che sia trasferita la titolarit à dello stesso.
() irregolare
In caso di inadempimento, invece, il creditore ritiene le cose, salva la restituzione della differenza tra il valore del credito e il valore stimato delle cose ricevute in pegno.
L'art. 1851 c.c. prevede una specifica ipotesi di () a garanzia di anticipazione bancaria: il () di depositi in danaro, merci o titoli non individuati o per i quali è data alla banca la facolt à di disporre.