Privilegio
Privilegio (d. civ.)
Determinati crediti, per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti), o perch é derivanti da spese sostenute nell'interesse comune (spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori), oppure perch é concernono l'interesse dello Stato (tributi), sono privilegiati, nel senso che vanno pagati prima degli altri.
Fonte dei () è soltanto la legge, con la conseguenza che le parti non possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore. La costituzione del () pu ò tuttavia essere subordinata dalla legge ad una convenzione tra le parti o a particolari forme di pubblicit à.
I () si distinguono in due categorie:
generale, che è, di regola, solo mobiliare e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore.
Esso consiste in un particolare riconoscimento della causa del credito, indipendentemente da ogni rapporto con i beni mobili che sono sottoposti ad esecuzione;
speciale, che pu ò invece essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore. Esso è giustificato dal particolare rapporto di connessione esistente tra il credito e la cosa su cui esso si esercita.
I () speciali, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, cio è possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere (art. 2747 c.c.).
Qualora coesistano pi ù crediti privilegiati, la legge (artt. 2777-2783 c.c.) stabilisce un ordine di preferenza fra gli stessi fondato esclusivamente sulla causa del credito e non sulla priorit à nel tempo di costituzione dell'uno o dell'altro (privilegia non ex tempore sed ex causa aestimantur). Ad esempio, alle spese di giustizia è sempre accordata preferenza assoluta.