Privilegio

Privilegio (d. civ.)
È un titolo di prelazione che la legge riconosce al creditore in considerazione della particolare natura o causa del credito.
Determinati crediti, per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti), o perché derivanti da spese sostenute nell'interesse comune (spese di esecuzione iniziata da uno dei creditori), oppure perché concernono l'interesse dello Stato (tributi), sono privilegiati, nel senso che vanno pagati prima degli altri.
Fonte dei (—) è soltanto la legge, con la conseguenza che le parti non possono creare altri crediti privilegiati oltre quelli previsti dal legislatore. La costituzione del (—) può tuttavia essere subordinata dalla legge ad una convenzione tra le parti o a particolari forme di pubblicità.
I (—) si distinguono in due categorie:
— generale, che è, di regola, solo mobiliare e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita su tutti i beni mobili del debitore.
 Esso consiste in un particolare riconoscimento della causa del credito, indipendentemente da ogni rapporto con i beni mobili che sono sottoposti ad esecuzione;
— speciale, che può invece essere mobiliare o immobiliare e grava soltanto su determinati beni del debitore. Esso è giustificato dal particolare rapporto di connessione esistente tra il credito e la cosa su cui esso si esercita.
I (—) speciali, se la legge non dispone diversamente, hanno un diritto di seguito, cioè possono esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al loro sorgere (art. 2747 c.c.).
Qualora coesistano più crediti privilegiati, la legge (artt. 2777-2783 c.c.) stabilisce un ordine di preferenza fra gli stessi fondato esclusivamente sulla causa del credito e non sulla priorità nel tempo di costituzione dell'uno o dell'altro (privilegia non ex tempore sed ex causa aestimantur). Ad esempio, alle spese di giustizia è sempre accordata preferenza assoluta.