Competenza
Nel processo civile la (—) si distingue in (artt. 7 ss. c.p.c.):
La competenza nel processo civile
Competenza per valore |
Il giudice di pace è competente nelle cause aventi ad oggetto beni mobili fino a 2.582,28 euro (pari a lire cinque milioni) e risarcimento danni da circolazione di veicoli e di natanti fino a 15.493,71 euro (art. 7 c.p.c.); al Tribunale spetta una competenza residuale per tutte le altre cause che non sono di competenza del giudice di pace. Il valore della causa, ai fini della (—), si determina in base alla domanda (art. 101 c.p.c.). Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (art. 102 c.p.c.). |
Competenza per materia
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È stabilita secondo la natura della causa, senza tener conto del valore di essa. Il giudice di pace è competente per le cause relative all’apposizione di termini e osservanza delle distanze di alberi e siepi; misure e modalità d’uso dei servizi condominiali; immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili che superino la normale tollerabilità nei rapporti tra proprietari e detentori di abitazioni; opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell’art. 22bis, c. 1, L. 689/1981; cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti. Il Tribunale è competente per le azioni possessorie; denuncia di nuova opera e danno temuto; locazioni e comodato; consegna e rilascio di cose; espropriazione di mobili e crediti (che prima erano di comptenza del Pretore). L’art. 92 c.p.c. attribuisce, infine, al Tribunale la competenza per materia per le cause di imposte e tasse (residuale rispetto alla giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2, D.Lgs. 546/92, modificato dalla finanziaria 2002), relative allo stato e alla capacità delle persone ed ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata. |
Competenza per territorio
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Il codice di procedura civile dispone, come criterio generale, la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in subordine, la dimora (forum rei) e, per le persone giuridiche, il luogo in cui queste hanno la sede oppure uno stabilimento (filiale, agenzia), con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Tale foro generale trova applicazione per tutte le cause non deferite ad altro foro (foro speciale) da particolari disposizioni. Per le cause in materia di obbligazioni, i fori speciali (del luogo in cui l’obbligazione è sorta, c.d. forum contractus, e del luogo in cui essa deve essere eseguita, c.d. forum solutionis: art. 20 c.p.c.) concorrono col foro generale. Negli altri casi (artt. 21-27 c.p.c.), i fori speciali sono esclusivi, sì da precludere l’utilizzabilità del criterio generale. Ad esempio, per le cause relative a beni immobili, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile (art. 21 c.p.c.), le cause tra soci competono al giudice del luogo in cui ha sede la società (art. 23 c.p.c.). La competenza per territorio è derogabile per accordo delle parti (purché tale accordo si riferisca ad uno o più affari determinati e risulti da atto scritto: art. 28 c.p.c.), salvo alcuni casi, per i quali si parla di competenza territoriale inderogabile (ad esempio, per le cause in cui è parte un’Amministrazione dello Stato, per le quali è competente, senza possibilità di deroga, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie: c.d. foro erariale. |
Competenza per territorio
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La competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove l’evento si è verificato, in base al criterio generale in tema di competenza. Altri criteri sussidiari sono previsti dagli artt. 8-11 c.p.p. |
Competenza per materia
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È indicata tassativamente negli artt. 5-6 c.p.p. in base a criteri che si fondano sulla misura della pena edittale, sulla categoria del reato o su un’elencazione nominativa dei titoli di reato. In particolare, il Tribunale è competente per tutti i reati che non appartengono alla Corte di Assise. |
Competenza per connessione |
La connessione risponde all’esigenza di una trattazione unitaria di taluni procedimenti e comporta modificazioni in tema di competenza territoriale o per materia allorché uno dei procedimenti attragga, nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina, anche gli altri procedimenti allegati. Dunque, per effetto della connessione, l’attrazione processuale comporta la trasmigrazione di procedimenti innanzi ad un unico giudice. La connessione di procedimenti è, per sua natura, in contrasto con le esigenze di semplificazione ed accelerazione processuale, che sono alla base del nuovo rito penale, di conseguenza è rigida la prefissione e limitazione dei casi: pluralità di imputati o pluralità di reati addebitati alla stessa persona (art. 12 c.p.p.). Ai sensi dell’art. 12 c.p.p., si ha competenza per connessione:
— se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento; — se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; — se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri. |