Competenza

Competenza
 
() degli organi amministrativi (d. amm.)
Ad ogni organizzazione amministrativa pubblica è affidata dall'ordinamento la cura di determinati interessi pubblici, il cui ambito è definito attribuzione.
La (—) è appunto, la misura dell'esercizio dell'attribuzione che spetta a ciascun organo.
È possibile distinguere la (—):
per materia, quando la ripartizione fra gli organi avviene per compiti (si pensi alla distribuzioni dei compiti fra i diversi Ministeri);
per territorio, quando, ferma restando l'identità di (—) per materia, la ripartizione fra gli organi avviene con riferimento all'ambito territoriale di esercizio delle attribuzioni;
per grado, quando, ferma restando l'identità di (—) per materia e territorio, la ripartizione fra gli organi avviene con riferimento al livello che l'organo occupa all'interno di uno stesso ramo d'amministrazione. La (—) per grado presuppone, quindi, un rapporto di gerarchia, per cui certe funzioni sono affidate all'organo superiore e altre all'organo inferiore.
La (—) può essere, inoltre, distinta in esterna, se attiene ai poteri e le funzioni che l'organo può esercitare con rilevanza esterna verso i terzi destinatari, e in interna, quando è riferita all'insieme dei compiti svolti da ciascun ufficio od organo interno; tuttavia, la (—) in senso tecnico è solo quella esterna.
La (—) esterna di un organo deve essere determinata dalla legge, così come può argomentarsi dall'art. 97 Cost., secondo il quale gli uffici pubblici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Proprio perché la (—) è rimessa alla volontà del legislatore, essa è retta dal principio dell'inderogabilità. Tuttavia, nei casi previsti dalla legge, è possibile trasferire non la titolarità della (—), ma il suo esercizio. Ciò avviene mediante delegazione, avocazione o sostituzione.
Un organo può agire anche al di fuori della propria (—) e in questo caso si configura un vizio dell'atto da esso emanato, l'incompetenza.
Possono, infine, insorgere conflitti di (—) quando due o più autorità affermano o negano, contemporaneamente, la propria (—), ovvero quando esiste la sola possibilità che tale contrasto insorga [Conflitti (di competenza)].
() processuale (d. proc. gen.)
Consiste nella quantità di giurisdizione che ogni organo giudiziario può esercitare in concreto: essa è limitata in base a criteri di funzioni, valore, materia e territorio.
Nel diritto processuale amministrativo la (—) è devoluta in primo grado ai T.A.R. e in secondo grado al Consiglio di Stato o, per l'appello dei provvedimenti definitivi del T.A.R. della Regione Sicilia, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.
È prevista, peraltro, una (—) in unico grado del Consiglio di Stato in alcune materie, come, ad esempio, nel caso del giudizio di ottemperanza ai suoi stessi giudicati.
Per quanto riguarda la (—) per territorio, gli artt. 2 e 3 della L. 1034/1971 (cd. legge T.A.R.) fissano i seguenti criteri:
criterio della sede dell'organo o dell'ente emanante. In base a tale criterio, si rileva che se l'atto è stato emanato da un organo periferico dello Stato, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione nella cui circoscrizione opera l'organo. Se l'atto è stato emanato da un ente che opera esclusivamente nell'ambito di una Regione, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione stessa. Se l'atto è stato emanato da un ente che opera su tutto il territorio nazionale, occorre distinguere: se l'atto esaurisce i suoi effetti nell'ambito regionale, la (—) appartiene al T.A.R. della Regione; se, invece, l'atto ha effetto su tutto il territorio dello Stato, la (—) appartiene al T.A.R. del Lazio;
criterio dell'efficacia dell'atto. In base a tale criterio si rileva che se l'efficacia dell'atto è circoscritta al territorio entro cui opera il T.A.R. periferico, questi è competente. Se, invece, l'effetto dell'atto si estende al di là di una sola Regione, la (—) spetta al T.A.R. del Lazio;
criterio del luogo di prestazione del servizio del pubblico dipendente. Tale criterio trova applicazione nel contenzioso del pubblico impiego laddove prevista la giurisdizione del G.A. [Impiego pubblico]. In particolare, il co. 2 dell'art. 3 della L. 1034/1971 sancisce il concorso col foro generale dell'efficacia dell'atto del foro speciale della sede di servizio. Il ricorso può perciò essere presentato al T.A.R. della circoscrizione regionale nel cui ambito ha sede l'ufficio presso il quale il dipendente presta la propria attività, a condizione che egli sia ancora in servizio alla data di emissione dell'atto. Un provvedimento, che interessi più soggetti che prestano servizio presso sedi periferiche site in diverse Regioni, può essere impugnato solo davanti al T.A.R. del Lazio.
La (—) per territorio è derogabile dalle parti, per cui l'eccezione relativa non può essere sollevata d'ufficio. Di conseguenza incombe sui legittimati l'onere di far valere l'eventuale incompetenza territoriale attraverso la richiesta al Consiglio di Stato del regolamento di competenza, nel qual caso il giudizio dinanzi al T.A.R. deve essere sospeso.

Nel processo civile la (—) si distingue in (artt. 7 ss. c.p.c.):

La competenza nel processo civile

Competenza per valore
 

Il giudice di pace è competente nelle cause aventi ad oggetto beni mobili fino a 2.582,28 euro (pari a lire cinque milioni) e risarcimento danni da circolazione di veicoli e di natanti fino a 15.493,71 euro (art. 7 c.p.c.); al Tribunale spetta una competenza residuale per tutte le altre cause che non sono di competenza del giudice di pace.

 

Il valore della causa, ai fini della (—), si determina in base alla domanda (art. 101 c.p.c.). Le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale (art. 102 c.p.c.).

 

Competenza per materia

È stabilita secondo la natura della causa, senza tener conto del valore di essa.

Il giudice di pace è competente per le cause relative all’apposizione di termini e osservanza delle distanze di alberi e siepi; misure e modalità d’uso dei servizi condominiali; immissione di fumo o di calore, esalazioni, rumori e simili che superino la normale tollerabilità nei rapporti tra proprietari e detentori di abitazioni; opposizione alle ordinanze ingiunzioni ai sensi dell’art. 22bis, c. 1, L. 689/1981; cause di risarcimento del danno provocato dalla circolazione di veicoli e natanti.

Il Tribunale è competente per le azioni possessorie; denuncia di nuova opera e danno temuto; locazioni e comodato; consegna e rilascio di cose; espropriazione di mobili e crediti (che prima erano di comptenza del Pretore). L’art. 92 c.p.c. attribuisce, infine, al Tribunale la competenza per materia per le cause di imposte e tasse (residuale rispetto alla giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2, D.Lgs. 546/92, modificato dalla finanziaria 2002), relative allo stato e alla capacità delle persone ed ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata.

Competenza per territorio

Il codice di procedura civile dispone, come criterio generale, la competenza del giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio o, in subordine, la dimora (forum rei) e, per le persone giuridiche, il luogo in cui queste hanno la sede oppure uno stabilimento (filiale, agenzia), con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio.

Tale foro generale trova applicazione per tutte le cause non deferite ad altro foro (foro speciale) da particolari disposizioni.

Per le cause in materia di obbligazioni, i fori speciali (del luogo in cui l’obbligazione è sorta, c.d. forum contractus, e del luogo in cui essa deve essere eseguita, c.d. forum solutionis: art. 20 c.p.c.) concorrono col foro generale.

Negli altri casi (artt. 21-27 c.p.c.), i fori speciali sono esclusivi, sì da precludere l’utilizzabilità del criterio generale. Ad esempio, per le cause relative a beni immobili, è competente il giudice del luogo dove è posto l’immobile (art. 21 c.p.c.), le cause tra soci competono al giudice del luogo in cui ha sede la società (art. 23 c.p.c.).

La competenza per territorio è derogabile per accordo delle parti (purché tale accordo si riferisca ad uno o più affari determinati e risulti da atto scritto: art. 28 c.p.c.), salvo alcuni casi, per i quali si parla di competenza territoriale inderogabile (ad esempio, per le cause in cui è parte un’Amministrazione dello Stato, per le quali è competente, senza possibilità di deroga, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie: c.d. foro erariale.

 

 

La competenza nel processo penale
Competenza per territorio
La competenza per territorio spetta al giudice del luogo ove l’evento si è verificato, in base al criterio generale in tema di competenza. Altri criteri sussidiari sono previsti dagli artt. 8-11 c.p.p.
Competenza per materia

È indicata tassativamente negli artt. 5-6 c.p.p. in base a criteri che si fondano sulla misura della pena edittale, sulla categoria del reato o su un’elencazione nominativa dei titoli di reato. In particolare, il Tribunale è competente per tutti i reati che non appartengono alla Corte di Assise.

Competenza per connessione

La connessione risponde all’esigenza di una trattazione unitaria di taluni procedimenti e comporta modificazioni in tema di competenza territoriale o per materia allorché uno dei procedimenti attragga, nella cognizione del giudice presso cui esso si incardina, anche gli altri procedimenti allegati.

Dunque, per effetto della connessione, l’attrazione processuale comporta la trasmigrazione di procedimenti innanzi ad un unico giudice.

La connessione di procedimenti è, per sua natura, in contrasto con le esigenze di semplificazione ed accelerazione processuale, che sono alla base del nuovo rito penale, di conseguenza è rigida la prefissione e limitazione dei casi: pluralità di imputati o pluralità di reati addebitati alla stessa persona (art. 12 c.p.p.).

Ai sensi dell’art. 12 c.p.p., si ha competenza per connessione:

— se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

— se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

— se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o occultare gli altri.