Beni

Beni (d. civ.)
Secondo la Costituzione, i (—) economici possono essere oggetto di proprietà pubblica o privata (art. 42 Cost.).
L'art. 810 c.c. definisce i (—) come le cose che possono formare oggetto di diritti.
Rientra in tale nozione tutto ciò che è capace di arrecare utilità agli uomini ed è suscettibile di appropriazione.
Il concetto si differenzia da quello di cosa, che può definirsi come una parte separata della materia circostante.
Esistono, infatti, cose che non sono (—) (es.: aria, spazio, mare) in quanto insuscettibili di formare oggetto di diritti perché in natura si trovano in tale abbondanza che ciascuno può farne liberamente uso [Res (communes omnium)] e (—) che non sono cose come i (—) immateriali o incorporali (es.: le opere di ingegno).
Dall'art. 810 c.c. si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie:
— cose in senso non giuridico, dette anche res extra commercium, che, in quanto non presentano alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono le res communes omnium, come il sole, l'aria etc.;
— cose in senso giuridico, dette anche res in commercio, che potendo formare oggetto di diritti, costituiscono, appunto, la categoria dei (—).
Sotto altro profilo, i (—) si distinguono in:
— immobili: sono quelli che non possono essere spostati normalmente da un luogo all'altro senza che ne resti alterata la loro struttura e destinazione.
 Tali sono, secondo l'art. 812 c.c., il suolo, le sorgenti, i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite a scopo transitorio al suolo e, in genere, tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.
 Sono, altresì, reputati immobili per determinazione di legge i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione;
— mobili: si ricavano per esclusione. Si considerano, altresì, (—) mobili le energie naturali che hanno valore economico (art. 813 c.c.). Una particolare disciplina è dettata per la vendita dei (—) mobili di consumo [Bene (di consumo)], a tutela del consumatore [Consumatore (tutela del)].
Diversa è la disciplina giuridica delle due categorie di (—) in ordine a:
— forma degli atti: si richiede l'atto scritto per la validità dei negozi che si riferiscono ai diritti reali immobiliari (art. 1350 c.c.); per i negozi relativi ai (—) mobili, vige, invece, il principio della libertà della forma;
— pubblicità: le vicende giuridiche riguardanti i (—) immobili sono trascritte in pubblici registri, in modo da porre i terzi in condizione di conoscerli; per quelli mobili, invece, vale il possesso, perché il trapasso materiale consente ai terzi di venire a conoscenza del trasferimento di esso;
— garanzia: i (—) immobili sono oggetto di ipoteca, mentre quelli mobili sono, invece, normalmente oggetto di pegno.
Alcuni (—) mobili, tuttavia, in considerazione della loro rilevanza sono dalla legge equiparati, quanto ad alcuni aspetti della disciplina giuridica, a quelli immobili; tali (—) sono chiamati () mobili registrati (art. 815 c.c.) e sono, in genere, i cd. () di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli.
Oltre alla distinzione tra (—) mobili ed immobili, si operano altre distinzioni considerando talune diversità di disciplina.
Si individuano, quindi:
() culturali (d. amm.)
Il D.Lgs. 112/1998 ha fornito la definizione di (—) intendendo per tali quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge.
La materia, dapprima disciplinata dal D.Lgs. 490/1999 (T.U. in materia di beni culturali e ambientali), è oggi interamente prevista dal D.Lgs. 22-1-2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il quale precisa che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali oggetto di tutela:
— le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico, comprese le cose di interesse numismatico, le carte geografiche e gli spartiti, i libri, i manoscritti, le fotografie, le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
— le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
— le collezioni o serie di oggetti che rivestono come complesso, un eccezionale interesse artistico o storico;
— i beni archivistici e i beni librari, ossia le biblioteche.
L'art. 11 D.Lgs. 42/2004 prevede ulteriori tipologie di (—): affreschi, lapidi, fotografie e pellicole cinematografiche, auto d'epoca etc..
Le procedure per l'individuazione dei (—) da tutelare sono diverse a seconda che siano beni di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, o beni di proprietà privata e comportano l'assoggettamento ad un regime vincolistico.
() demaniali (d. amm.)
Sono i beni che appartengono a un ente pubblico territoriale e che rientrano tra quelli indicati negli artt. 822 e 824 c.c., nonché i beni ad essi assimilabili.
Inoltre, sono demaniali tutti i beni che leggi speciali assoggettano al particolare regime giuridico del demanio.
Sono (—), pertanto, tutti quei beni che, per natura o per espressa disposizione di legge, servono a soddisfare bisogni collettivi in modo diretto; per tale ragione vengono sottoposti a speciali vincoli.
I (—) sono sempre beni immobili o universalità di beni mobili e devono appartenere ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni, Province, Comuni).
È possibile distinguere il demanio necessario da quello accidentale (o eventuale). Nel primo sono ricompresi tutti quei beni che non possono che appartenere allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali. Rientrano in tale categoria il demanio marittimo, il demanio idrico e il demanio militare [Demanio].
Il demanio accidentale, invece, annovera tutti i beni che possono anche non essere demaniali e che sono tali solo se appartenenti ad uno degli enti suddetti. Appartengono a questa categoria: il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio aeronautico, gli acquedotti ed, infine, il demanio storico, archeologico, artistico e culturale.
È altresì doveroso specificare che accanto al demanio necessario e a quello accidentale si individua il demanio regionale (sorto con la costituzione delle Regioni) ed il demanio comunale specifico (comprendente i cimiteri ed i mercati di proprietà del Comune). Tuttavia in proposito va segnalato che nell'art. 119 Cost. (così come novellato dalla L. cost. 3/2001) non si parla più di demanio con riferimento agli enti territoriali bensì di patrimonio riconosciuto a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni [Patrimonio (degli enti territoriali)].
I beni che fanno parte del demanio pubblico:
a) sono inalienabili: qualsiasi atto di trasferimento è nullo (art. 823 c.c.).
 Essi possono essere trasferiti dal demanio di un ente pubblico territoriale ad un altro ente pubblico territoriale, a condizione che la loro appartenenza a un ente specifico non abbia carattere di stretta necessità e il trasferimento non pregiudichi la demanialità dei beni;
b) non sono suscettibili di acquisto a titolo originario per usucapione da parte di altri soggetti, in quanto non possono formare oggetto di diritti di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano (artt. 823 e 1145 c.c.);
c) il diritto di proprietà pubblica dell'ente è imprescrittibile;
d) i (—) sono insuscettibili di espropriazione forzata.
() di consumo (d. civ.)
Sono beni mobili [Beni], ad esclusione di acqua e gas (quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata), dell'energia elettrica e dei beni oggetto di vendita forzata (o comunque venduti secondo altre modalità dall'autorità giudiziaria, anche mediante delega ai notai); tale ultima esclusione è dovuta al fatto che si tratta di una vendita non connessa ad una contrattazione, ma ad un procedimento giudiziario nell'ambito del quale il minor prezzo che è possibile pagare giustifica un regime di minori tutele giuridiche e garanzie per l'acquirente. La nozione di (—) rileva in materia di vendita dei (—) per le particolari garanzie a tutela del consumatore [Consumatore (tutela del)].
() patrimoniali indisponibili (d. amm.)
Sono beni pubblici che, pur essendo preordinati al soddisfacimento, in modo diretto, del pubblico interesse, non rivestono tuttavia un carattere tale da richiedere l'assoggettamento al regime speciale dei beni demaniali.
Essi, pur essendo beni pubblici, possono appartenere a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale, e consistere sia in beni mobili che immobili.
Tali beni sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità e non possono essere sottratti a tale destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.). Da ciò la dottrina ha affermato il principio della alienabilità di tali beni, purché essa non comporti la sottrazione dei beni stessi alla loro destinazione pubblica.
Sono, comunque, inalienabili: le miniere e le foreste, gli atti ed i documenti di enti pubblici, i beni di interesse artistico e storico.
I (—) sono altresì:
— soggetti ad usucapione da parte di terzi soltanto nel caso in cui siano stati sottratti alla loro destinazione a non domino e poi trasferiti a terzo in buona fede, il quale quindi potrà acquistarli per usucapione nei termini di legge (SANDULLI);
— analogamente ai beni demaniali, sono insuscettibili di espropriazione forzata.
Il testo unico delle espropriazioni (D.P.R. 327/2001) al comma 2 dell'art. 4 stabilisce che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione.
() pubblici (d. amm.)
Beni di proprietà di un ente pubblico e soggetti ad un particolare regime giuridico.
Sono stati elaborati diversi criteri per stabilire quando un bene sia qualificabile come pubblico:
— un criterio soggettivo, fondato sull'appartenenza del bene ad un ente pubblico;
— un criterio oggettivo, che tiene conto della funzione del bene;
— un criterio misto, per cui sono (—) quei beni che, appartenendo ad un ente pubblico, sono destinati a soddisfare un interesse pubblico, e godono, pertanto, di un trattamento giuridico differenziato rispetto a quelli privati.
Il ricorso a quest'ultimo criterio permette di identificare i (—) come facenti parte della più vasta categoria dei beni di interesse pubblico; in sostanza, mentre i beni d'interesse pubblico sono tutti i beni che soddisfano direttamente ed istituzionalmente un interesse pubblico (prescindendo dal carattere pubblico e privato del soggetto cui appartengono), i (—) sono solo quelli che appartengono allo Stato o ad altro ente pubblico (art. 1 R.D. 2440/1923) e che sono soggetti ad un particolare regime giuridico.
I (—) si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali disponibili o indisponibili.