Avallo
Avallo (d. civ.)
A differenza della fideiussione, trattasi di un'obbligazione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l'avallante non pu ò opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, n é quelle opponibili dall'avallato allo stesso creditore cambiario. L'avallante non pu ò pretendere che il portatore escuta preventivamente l'avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento; egli, per ò, effettuando il pagamento della cambiale, acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
L'obbligazione di () deve essere scritta sulla cambiale: di solito si usa la dizione per avallo seguita dalla firma dell'avallante, ma basta anche la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale.