Avallo

Avallo (d. civ.)
È una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno garantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l'emittente o un girante).
A differenza della fideiussione, trattasi di un'obbligazione di garanzia autonoma ed indipendente rispetto all'obbligazione cambiaria alla quale inerisce, per cui l'avallante non può opporre al portatore del titolo le eccezioni personali da lui opponibili ai precedenti portatori, né quelle opponibili dall'avallato allo stesso creditore cambiario. L'avallante non può pretendere che il portatore escuta preventivamente l'avallato, essendo tenuto in solido con questo al pagamento; egli, però, effettuando il pagamento della cambiale, acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
L'obbligazione di (—) deve essere scritta sulla cambiale: di solito si usa la dizione per avallo seguita dalla firma dell'avallante, ma basta anche la sola firma apposta sulla facciata anteriore della cambiale.
È ammesso l'(—) parziale, dato per una sola parte della somma cambiaria.