Appalto

Appalto
() concorso (d.amm.)
Nell'appalto pubblico, procedura di scelta del contraente da parte della P.A. che, in tale ipotesi, predispone esclusivamente un progetto preliminare sulla base del quale invita i concorrenti che partecipano alla gara a presentare un progetto esclusivo dell'opera nonché a precisare le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il contratto.
() pubblico (d.amm.)
Contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra la pubblica amministrazione e un operatore economico, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi (art. 3, comma 6, D.Lgs. 163/2006, c.d. Codice dei contratti pubblici).
Si hanno, pertanto, tre diverse tipologie di (—) pubblico, a seconda dell'oggetto:
— (—) pubblici di lavori, avente ad oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara;
— (—) pubblico di forniture, avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
— (—) pubblico di servizi, avente ad oggetto la prestazione di servizi.
L'(—) pubblico si differenzia dall'(—) privato (nel quale un committente privato affida a un'impresa privata appaltatore il compimento di un'opera o di un servizio) per il procedimento di formazione della volontà della pubblica amministrazione (interamente regolata dal diritto pubblico), per la scelta del contraente (anch'essa regolata da norme pubblicistiche) e per l'oggetto (l'appalto pubblico ricomprende anche la fornitura di un bene già prodotto o realizzato in precedenza).
Per l'individuazione degli offerenti il Codice degli appalti pubblici prevede tre tipi di procedure:
— aperte (ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta);
— ristrette (soltanto gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un'offerta);
— negoziate (possono aver luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e non possono essere modificate in maniera sostanziale le condizioni iniziali del contratto).
L'amministrazione sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla scelta del contraente seguono la stipulazione del contratto e l'approvazione da parte della competente autorità.
() privato
Con tale contratto una parte (appaltatore) assume, nei confronti della controparte (appaltante o committente), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'incarico di realizzare un'opera o fornire un servizio, verso corrispettivo in denaro (artt. 1655 ss. c.c.).
È un contratto consensuale, con effetti obbligatori e di carattere personale: ci si affida, infatti, ad un appaltatore invece che ad un altro in considerazione della capacità e della stima di cui gode.
L'obbligazione assunta dall'appaltatore è un'obbligazione di risultato: l'appaltatore, pertanto, è inadempiente se non realizza l'opera o non esegue il servizio, ossia se non procura all'appaltante il risultato pattuito.
L'appaltatore deve compiere, con la propria organizzazione, l'opera che ha assunto e non può ricorrere a sua volta ad un appalto (cd. subappalto) se non è espressamente autorizzato dall'appaltante; deve sopportare i rischi dell'esecuzione e deve garantire l'opera da eventuali difformità e vizi.
Il corrispettivo dell'appalto può essere determinato a corpo (ossia per l'opera nel suo insieme) o a misura (es.: un tanto per ogni mq di costruito); esso è dovuto, salvo gli eventuali accordi, solo quando l'opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata dall'appaltante.
È ammessa la cd. revisione dei prezzi qualora, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, dopo la conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d'opera superiori al decimo (art. 1664 c.c.).
Il committente (o appaltante) può recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche senza un ragionevole motivo: egli, però, deve tenere indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.