Ipoteca

Ipoteca (d. civ.)
È un diritto reale di garanzia, concesso dal debitore (o da un terzo) su un bene, a garanzia di un credito, che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza rispetto ad eventuali altri creditori, sul prezzo ricavato (artt. 2808 ss. c.c.).
Possono essere oggetto di (—) beni immobili, beni mobili registrati, le rendite dello Stato, il diritto di superficie, dell'enfiteuta, del nudo proprietario, dell'usufruttuario e del concedente.
Il diritto di (—) si costituisce mediante iscrizione nell'apposito registro presso l'ufficio dei registri immobiliari che ha competenza territoriale nel luogo ove si trova il bene.
L'(—) è, inoltre, indivisibile nel senso che sussiste su ogni parte del bene o dei beni che ne sono oggetto.
Il diritto di (—) è imprescrittibile, ma l'effetto dell'iscrizione è limitato a venti anni: prima del compimento del ventennio, pertanto, il creditore deve provvedere a rinnovare l'iscrizione, affinché l'(—) conservi i suoi effetti ed il suo grado per altri venti anni. Se, invece, la rinnovazione viene chiesta dopo la scadenza dei venti anni, l'(—) si considera di nuova iscrizione e perde il grado che aveva precedentemente.
() giudiziale
Chi ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento dei danni (da liquidarsi successivamente), ha titolo per iscrivere ipoteca, anche se la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame.
Parimenti si può iscrivere (—) in base al lodo degli arbitri, reso esecutivo, o in base a sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana.
Grado dell'()
Si intende l'ordine di preferenza fra varie (—) iscritte sullo stesso bene, che è determinato dal numero di ordine ottenuto alla data di iscrizione.
È ammessa la cessione di grado tra creditori ipotecari, purché essa non leda gli altri eventuali creditori ipotecari.
() legale
Si ha (—) legale quando è la legge che attribuisce ad alcuni creditori, in considerazione della causa del credito o della qualità o posizione assunta dal creditore stesso, il diritto ad ottenere l'iscrizione ipotecaria, senza il concorso della volontà del debitore.
L'art. 2817 c.c. elenca tassativamente i casi di (—) legale.
Essa, spetta, in particolare:
 all'alienante, sull'immobile alienato, per garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto;
— al coerede, al socio e ad ogni altro condividente, per garanzia del pagamento dei conguagli, sugli immobili assegnati agli altri condividenti;
— allo Stato, sui beni del condannato, a garanzia del pagamento delle spese di giustizia.
() volontaria
Nasce da contratto o da dichiarazione unilaterale di volontà da parte del concedente. Tale contratto o dichiarazione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di nullità.
È escluso, come fonte, il testamento per evitare che il debitore alteri la situazione dei suoi creditori rapportata all'epoca successiva alla sua morte (la legge tende a garantire la par condicio dei creditori del defunto dopo l'apertura della successione).
L'(—) si estingue in seguito all'estinzione del credito garantito o per cause proprie elencate nell'art. 2878 c.c.