Consumatore

Consumatore [tutela del] (d. civ.)
È tale il cittadino che si trovi nel ruolo di acquirente o utilizzatore finale di beni e servizi.
Le esigenze di tutela del consumatore si sono progressivamente imposte all'attenzione del legislatore in coincidenza con il delinearsi di un nuovo tipo di conflittualità, quella appunto tra il consumatore (o utente) e l'impresa, dovuto al rafforzamento di quest'ultima nell'ambito del moderno processo di industrializzazione, allo sviluppo frenetico della contrattazione di massa ed alle nuove vie aperte al commercio dalla crescente utilizzazione dei sistemi informatici.
In attuazione dei principi affermati nel Trattato CE e nella normativa comunitaria derivata, anche in Italia è stata progressivamente introdotta una legislazione per la tutela del (—): diverse norme, infatti hanno riconosciuto e garantito i diritti e gli interessi, individuali e collettivi, del (—), in specie, relativamente alla salute, qualità e sicurezza dei prodotti e dei servizi, rapporti con la pubblica amministrazione, informazione e pubblicità, ambiente, risparmio.
Un primo intervento in materia deve rinvenirsi nel D.P.R. 224/88, che ha dato attuazione alla direttiva CEE n. 85/374 sui prodotti difettosi, attraverso la predisposizione di norme volte a disciplinare la produzione e la distribuzione di sostanze alimentari e altri beni di largo consumo, imponendo a carico degli imprenditori una serie di obblighi al fine di garantire la qualità e la sicurezza del prodotto.
La tutela del (—) è stata rafforzata con l'approvazione della L. 52/96, con la quale è stata data attuazione alla normativa concernente le clausole vessatorie nei contratti stipulati tra (—) e professionisti. La L. 52/96 ha introdotto nel Titolo II del Libro IV del codice civile il Capo XIVbis intitolato proprio Dei contratti del (—), con gli artt. da 1469bis a 1469sexies. Sono poi intervenuti il D.Lgs. 427/98 (relativo alla tutela dell'acquirente in materia di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale su beni immobili), il D.Lgs. 185/99 (in materia di contratti a distanza) ed il D.Lgs. 84/2000 (in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori). Da ultimo è intervenuto il D.Lgs. 24/2002 che ha introdotto nel libro IV del codice civile gli artt. 1519bis-1519nonies, tesi a disciplinare alcuni aspetti del contratto di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo.
L'esigenza di un intervento organico in materia di (—), finalizzato al riordino di una normativa frammentaria stratificatasi nel tempo a seguito della crescente produzione interna, è apparsa ancora più pressante dal confronto con una politica unitaria di protezione dei consumatori affermatasi con forza in ambito comunitario.
Il Codice del consumo (D.Lgs. 6-9-2005, n. 206) costituisce il risultato ultimo cui è pervenuto il legislatore nazionale nell'opera di razionalizzazione e semplificazione della normativa esistente. Il testo, risultato in gran parte dalla trasposizione delle norme previgenti, è stato anche l'occasione per apportarvi talune modifiche ed aggiunte, e per chiarire la effettiva portata di alcune regole già esistenti, realizzando al contempo il coordinamento con i principi e gli indirizzi espressi in sede comunitaria. Il Codice, nel provvedere ad una riorganizzazione logico-sistematica della disciplina consumeristica, ripercorre tutte le fasi del rapporto di consumo, non solo quella propriamente contrattuale, ma anche quella antecedente all'istituzione del rapporto. Sono pertanto regolamentati anche gli aspetti attinenti alla educazione del consumatore, all'informazione ed alla pubblicità commerciale, oltre che quelli inerenti alla etichettatura dei prodotti, alla formazione del contratto, alle associazioni dei consumatori ed alle possibili azioni che consentono l'accesso dei consumatori alla giustizia.
Di rilievo è, nel testo del Codice, il coordinamento della disciplina dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali con quella dei contratti a distanza, attraverso l'unificazione altresì del termine per esercitare il diritto di recesso; la trasposizione nel nuovo corpo normativo delle prescrizioni relative alle clausole vessatorie, prima contenute negli artt. 1469bis ss. c.c., e di quelle di cui agli ormai abrogati artt. 1519bis ss. c.c., in tema di vendita dei beni di consumo.