Surrogatoria

Surrogatoria [azione] (d. civ.)
L'azione (—) è quella che consente al creditore di sostituirsi al debitore nell'esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse (utendo iuribus) (art. 2900 c.c.).
Presupposti della (—) sono:
— inerzia del debitore nel realizzare ed esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi;
— natura patrimoniale e non personale di tali diritti;
— qualità di creditore di chi agisce in (—);
 danno (o pericolo di esso) che al creditore può derivare dall'inerzia del debitore.
La (—) consente dunque al creditore di sostituirsi non nella gestione patrimoniale del debitore, ma nel compimento solo di singoli atti giuridici, con effetti favorevoli anche per il debitore (si recuperano infatti al patrimonio del debitore i beni che altrimenti avrebbe perduto a causa della sua inerzia). Effetto principale della azione è comunque quello di porre il creditore nella possibilità di soddisfare le proprie pretese.
Dei risultati della (—) potranno giovarsi, a differenza di quanto avviene in tema di revocatoria [Revocatoria (Azione)], anche altri eventuali creditori del debitore inerte, pur non avendo costoro esercitata l'azione (—), grazie all'attivo recuperato al patrimonio del debitore.