Mandato

Mandato
() alle liti (d. proc. civ.)
Contratto di () (d. civ.)
Con il contratto di (—) una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante) (artt. 1703 ss. c.c.).
È un contratto consensuale, bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso.
Il (—) può essere:
— con rappresentanza, se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante (cd. spendita del nome);
— senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l'obbligo di quest'ultimo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato.
Il (—) va distinto dalla procura che pure è presente nel (—) con rappresentanza. Il primo infatti, è un contratto mediante il quale il mandante attribuisce il potere ed il mandatario assume l'obbligo di compiere atti giuridici; la procura, invece, è un atto unilaterale che conferisce, con efficacia verso terzi, il potere di agire, in nome e per conto del dominus negotii.
Il mandante è obbligato a: somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del (—); rimborsargli le anticipazioni e le spese e pagargli l'eventuale compenso.
Il mandatario è tenuto a: eseguire il (—) con l'ordinaria diligenza e rendere conto del suo operato al mandante.
() di arresto europeo (d. internaz.)
Con la L. 22-4-2005, n. 69 si è data attuazione in Italia al cd. (—), uno strumento di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale che sostituisce le disposizioni sull'estradizione nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea ed introduce una nuova disciplina della consegna nelle relazioni tra autorità giudiziarie con riguardo a persone colpite da misure cautelari ovvero da sentenze definitive con condanna da espiare. Lo scopo è quello di rendere più agevole, all'interno dell'Unione europea, la consegna dei ricercati sottoposti a condanna o a misura cautelare.
Si parla di procedura passiva di consegna quando è un altro Stato dell'Unione a richiedere allo Stato italiano la consegna di un imputato o di un condannato presente sul territorio. Competente a dare esecuzione al mandato è la Corte d'Appello nel cui distretto è residente la persona da consegnare. Presupposto per l'accoglimento della richiesta è che il fatto per cui è emesso il mandato costituisca reato anche per l'ordinamento italiano, cd. doppia incriminazione. Indipendentemente dalla doppia incriminazione, tuttavia, la consegna è obbligatoria per fatti di particolare gravità specificamente individuati (art. 8). La consegna è inoltre subordinata al fatto che la persona che ne è oggetto non sia sottoposta a procedimento penale per un fatto commesso anteriormente e diverso da quello indicato nel mandato (cd. principio di specialità).
Si parla, invece, di procedura attiva di consegna quando è lo Stato italiano a richiedere ad altro Stato dell'Unione la consegna di un imputato o di un condannato presente sul relativo territorio. Competente ad emettere il mandato è il giudice che ha applicato una misura di custodia in carcere o degli arresti domiciliari (es. il G.I.P.); ovvero, se vi è una sentenza definitiva da eseguire, il pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p. o competente all'esecuzione di una misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 658 c.p.p.
Il mandato di arresto europeo è inoltrato al Ministro della giustizia che lo trasmette, dopo averne tradotto il testo, all'autorità competente per l'esecuzione dell'altro Stato.
() di credito (d. civ.)
Il (—) (mandatum de pecunia credenda) è il contratto con cui un soggetto (A) si obbliga verso un altro (B) a far credito ad un terzo (C): il soggetto (B) che ha richiesto all'altro (A) di far credito risponde come fideiussore [Fideiussione] di un debito futuro (quello che sarà assunto da C).
Nonostante il nome, questo contratto non deve essere confuso con il mandato, in quanto il mandatario, nella stipula del negozio di concessione del credito, agisce in nome e per conto proprio, non in nome o per conto del mandante.
() di pagamento (d. civ.)
Incarico a un terzo di pagare un proprio debito pecuniario [Delegazione].
() esplorativo (d. cost.)
Nell'ambito del procedimento di formazione del Governo, qualora la situazione politica sia molto complessa o le prime consultazioni non abbiano dato indicazioni significative sul nome della persona da incaricare, il Presidente della Repubblica può conferire ad un'alta personalità il compito di consultare ulteriormente le parti politiche: tale compito è generalmente affidato al Presidente di una delle Camere.
() post mortem (d. civ.)
È il negozio con il quale il mandante conferisce ad un altro soggetto (mandatario) un incarico da eseguirsi dopo la morte.