Riunione
Riunione
Libert à di () (d. cost.)
La libert à di (), garantita ai soli cittadini dall'art. 17 Cost., consiste nella facolt à di darsi convegno, temporaneamente e volontariamente, in un luogo determinato ed in seguito a preventivo accordo, indipendentemente dalle ragioni per cui ci si riunisce (politiche, ricreative, religiose). Tale libert à costituisce lo strumento attraverso cui i gruppi e le formazioni sociali perseguono i propri fini.
La libert à di () è sottoposta a determinati limiti, in quanto le riunioni devono svolgersi in forma pacifica e senza armi; inoltre per quelle pubbliche è richiesto un preavviso alle autorit à di polizia, mentre per quelle private o in luoghi aperti al pubblico il preavviso non è necessario [Luogo (pubblico, aperto al pubblico, esposto al pubblico)].
A tal proposito la Corte Costituzionale ha ritenuto che il preavviso non è condizione di legittimit à della riunione, ma un onere giuridicamente sanzionabile a carico dei soli promotori: pertanto non è sufficiente la mancanza di preavviso per procedere allo scioglimento della riunione in assenza di comprovati motivi di sicurezza. La libert à di () differisce dalla libert à di associazione, essendo la () un associarsi temporaneo.
() dei processi civili
Si realizza allorch é pi ù procedimenti riguardanti la stessa causa pendano davanti allo stesso giudice o allo stesso ufficio giudiziario, anche se in quest'ultimo caso dinanzi a giudici diversi o a sezioni diverse.
Nella prima ipotesi, la () è disposta, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice procedente. Nella seconda, invece, il presidente del Tribunale, informato dal giudice istruttore o dal presidente della sezione che ha rilevato la sussistenza di due procedimenti relativi alla stessa causa, ordina con decreto la (), individuando la sezione o il giudice dinanzi a cui il processo deve proseguire.
La stessa procedura si segue allorch é debba disporsi la () relativi a cause connesse [Connessione], salvo che esse pendano davanti a giudici o sezioni diverse dello stesso tribunale, nel cui caso il presidente del tribunale, sentite le parti, non è legittimato a disporre la (), ma soltanto a ordinare con decreto la chiamata delle cause alla stessa udienza davanti al medesimo giudice o alla medesima sezione per i provvedimenti opportuni.
Nel fenomeno della () si fanno rientrare anche le figure della litispendenza, della continenza e della connessione, anche se in questi casi sussistono pi ù procedimenti dinanzi a giudici (nel senso di uffici giudiziari) diversi.
() dei processi penali
Ai sensi dell'art. 17 c.p.p., la riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice pu ò essere disposta quando non determini un ritardo nella loro decisione:
nei casi di connessione;
nei casi di reati commessi da pi ù persone in danno reciproco le une dalle altre;
nei casi di reati commessi in occasione di altri; per conseguire il profitto o l'impunit à di altro reato; in danno reciproco; quando vi è un vincolo probatorio (art. 371, lett. b).
La riunione è disposta dal giudice con ordinanza, anche d'ufficio, sentite le parti (art. 18 c.p.p.).
() delle Camere (d. cost.)
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo di ottobre.
In via straordinaria ciascuna Camera pu ò essere convocata per iniziativa del Presidente della Repubblica, oppure del suo Presidente o di un terzo dei suoi membri. Inoltre la Costituzione prevede che quando una Camera si riunisce in via straordinaria, venga convocata di diritto anche l'altra.