Soccombenza

Soccombenza [principio della] (d. proc. civ.)
È il principio che pone a carico del soccombente e a favore della parte vittoriosa la responsabilità per le spese del processo.
L'art. 91 c.p.c. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Tale disposizione trova il suo fondamento nel principio per cui la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Tuttavia, il principio della (—) non ha una rigorosa applicazione: il giudice, infatti, può escludere la ripetizione delle spese che ritiene eccessive o superflue o può, indipendentemente dalla (—), condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che ha causato all'altra parte per la violazione dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.
Infine, il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, non soltanto quando la (—) sia reciproca, ma anche quando sussistano giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
La (—) che, da un lato, può essere derogata o attenuata, dall'altro lato può essere resa più rigorosa fino ad assumere i caratteri propri di un risarcimento dei danni, come nell'ipotesi di lite temeraria.