Soccombenza
Soccombenza [principio della] (d. proc. civ.)
L'art. 91 c.p.c. dispone che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
Tale disposizione trova il suo fondamento nel principio per cui la necessit à di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione.
Tuttavia, il principio della () non ha una rigorosa applicazione: il giudice, infatti, pu ò escludere la ripetizione delle spese che ritiene eccessive o superflue o pu ò, indipendentemente dalla (), condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che ha causato all'altra parte per la violazione dei doveri di lealt à e probit à di cui all'art. 88 c.p.c.
Infine, il giudice pu ò compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti, non soltanto quando la () sia reciproca, ma anche quando sussistano giusti motivi esplicitamente indicati nella motivazione.
La () che, da un lato, pu ò essere derogata o attenuata, dall'altro lato pu ò essere resa pi ù rigorosa fino ad assumere i caratteri propri di un risarcimento dei danni, come nell'ipotesi di lite temeraria.