Procedimento

Procedimento
() amministrativo (d. amm.)
Affinché un atto amministrativo sia perfetto (cioè comprenda tutti gli elementi necessari per la sua esistenza giuridica) ed efficace (cioè possa produrre validamente effetti), deve essere emanato dopo aver seguito un particolare iter, comprendente più atti ed operazioni, che, nel complesso, prendono il nome di (—).
Il (—) è l'insieme di una pluralità di atti susseguenti, eterogenei ed autonomi, destinati allo stesso fine e cioè alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie.
I principi cui si ispira la normativa sul (—) sono sostanzialmente:
— il principio del giusto procedimento che, attraverso il riconoscimento del diritto di partecipazione [Partecipazione (al procedimento amministrativo)], consacra la dialettica tra interessi pubblici e privati tendendo alla composizione degli stessi;
— il principio di trasparenza [Trasparenza (Principio di)], in base al quale si afferma l'obbligo della motivazione dei provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti della P.A. [Accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Diritto di)], l'obbligo di identificare il responsabile del procedimento;
— il principio di semplificazione, che introduce o rafforza taluni istituti diretti a snellire e rendere più celere l'azione amministrativa, quali: il silenzio assenso [Silenzio], la denuncia in luogo di autorizzazione [D.I.A.], la conferenza di servizi, l'autocertificazione.
La L. 11-2-2005, n. 15 ha integrato i principi generali dell'azione amministrativa con quelli di fonte comunitaria e con il richiamo espresso al criterio di trasparenza (nuovo art. 1 L. 241/1990. Viene, inoltre, richiamato il principio di leale cooperazione istituzionale (nuovo art. 22, co. 5, L. 241/1990).
All'art. 1 della L. 241/1990 è, poi, aggiunto il co. 1bis, che sancisce il principio generale secondo il quale le amministrazioni pubbliche, salvo che la legge non disponga altrimenti, agiscono secondo il diritto privato, e, quindi, anche servendosi di moduli negoziali per la realizzazione di fini istituzionali. La possibilità che la P.A. possa utilizzare lo strumento negoziale in via alternativa al provvedimento unilaterale resta finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse pubblico.
Relativamente all'ambito di applicazione, la L. 15/2005 prevede che le disposizioni della legge sul (—) trovano applicazione nei procedimenti che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, nei confronti di tutte le P.A. (nuovo co. 1, art. 29 L. 241/1990).
Per quanto riguarda le fasi del (—) la fase preparatoria è diretta a predisporre e accertare i presupposti dell'atto da emanare e consiste nell'iniziativa, che è la fase propulsiva del procedimento. L'iniziativa può essere privata o d'ufficio: in quest'ultimo caso si può ulteriormente distinguere tra iniziativa autonoma, quando l'attività propulsiva promana dallo stesso organo competente ad emanare il provvedimento centrale o conclusivo, ed iniziativa eteronoma, quando l'atto propulsivo promana da un organo diverso da quello competente ad emettere il provvedimento finale.
Nella fase istruttoria si acquisiscono e si valutano i singoli dati rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto.
La fase costitutiva è la fase deliberativa del (—), in cui si determina il contenuto dell'atto da emanare e si provvede alla formazione ed emanazione dello stesso. Al termine di questa seconda fase l'atto può considerarsi perfetto ma non ancora efficace.
Infine la fase di integrazione dell'efficacia comprende a sua volta due fasi: controllo e comunicazione. Se il controllo ha esito positivo l'atto già perfetto diviene efficace e perciò esecutivo.
() cautelare (d. proc.)
() davanti al Tribunale in composizione monocratica (d. proc. pen.)
In campo penale, in primo grado svolgono funzioni di giudizio il Tribunale in composizione monocratica (come regola: art. 33ter c.p.p.), il Tribunale in composizione collegiale (per le ipotesi previste dall'art. 33bis c.p.p.), la Corte d'assise (per i delitti di sua competenza: art. 5 c.p.p.) e il Giudice di Pace.
La gran parte dei reati rientra nella competenza del Tribunale del giudice monocratico.
I procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica seguono lo schema dei riti innanzi al Tribunale in composizione collegiale (art. 449 c.p.p.).
Mentre per i reati attribuiti al rito collegiale si fa luogo sempre all'udienza preliminare (salvo che venga attivato un rito speciale), per quelli attribuiti al giudice monocratico si fa luogo alla citazione diretta a giudizio per i reati previsti dall'art. 550 c.p.p. mentre si fa luogo all'udienza preliminare in tutti gli altri casi attribuiti alla cognizione del giudice monocratico (art. 33ter c.c.p.) e non inclusi nelle ipotesi di citazione diretta (art. 550 c.p.p.).
Quando manca l'udienza preliminare, il p.m. ha funzione propulsiva di invio del processo al giudice del dibattimento, in quanto emette il decreto di citazione a giudizio (art. 552 c.p.p.).
In ordine alla fase predibattimentale e di giudizio si seguono le norme del rito collegiale, salve le seguenti semplificazioni:
— in caso di citazione diretta, alla formazione del fascicolo del dibattimento provvede il p.m. e non il giudice (art. 553 c.p.p.);
— competente ad assumere gli atti urgenti di cui all'art. 467 c.p.p. è il g.i.p. e non il presidente del tribunale (art. 554 c.p.p.);
— in caso di reato perseguibile a querela di parte, il giudice del dibattimento deve tentare la conciliazione e quindi la remissione della querela (art. 555, co. 3 c.p.p.).
() di cognizione (d. proc. civ.)
() disciplinare (d. lav.)
È il (—) diretto a camminare una sanzione disciplinare al lavoratore che ha violato i suoi obblighi. Il potere disciplinare deve essere esercitato in maniera tale da accertare esaurientemente i fatti e assicurare al dipendente la possibilità di difendersi. Ciò impone di espletare un (—).
Secondo l'art. 55 D.Lgs. 165/2001, ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i (—). Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il (—) e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora, provvede direttamente.
Ogni provvedimento disciplinare, (ad eccezione del rimprovero verbale) deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. Inoltre, così come dispone il co. 6, con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
() di sorveglianza (d. proc. pen.)
È l'insieme degli atti e delle attività della magistratura di sorveglianza.
Il Tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza, nelle materie indicate dall'art. 678 c.p.p., procedono, a richiesta del P.M., dell'interessato, del difensore o di ufficio, secondo le forme del procedimento di esecuzione sancite dall'art. 666 c.p.p.
Il (—) ha natura giurisdizionale.
() esecutivo (d. proc. civ.)
() legislativo (d. cost.)
È il complesso di atti, diretto alla formazione delle leggi, cui prendono parte entrambe le Camere [Parlamento].
Il (—) viene di regola distinto nelle seguenti fasi essenziali:
— fase preparatoria: suddistinta in fase di iniziativa [Iniziativa legislativa] e istruttoria, che abbraccia tutte le attività dirette a consentire all'organo deliberante l'esame e l'approfondimento del progetto;
— fase costitutiva: è quella che permette l'approvazione del progetto di legge da parte della Camera. Questa fase può seguire diversi procedimenti:
a) ordinario: è sempre obbligatorio per le materie indicate dall'art. 72, co. 4, Cost., mentre è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. Si svolge attraverso le seguenti fasi: esame preparatorio da parte della Commissione competente; discussione in aula dell'intero progetto e dei singoli articoli; votazione degli articoli e infine votazione finale. Il procedimento ordinario può essere abbreviato per i disegni di legge dichiarati urgenti; in tal caso i termini sono ridotti alla metà;
b) decentrato (o in Commissione): tutte le quattro fasi del procedimento ordinario sono svolte in sede di Commissione permanente competente per materia, la quale, proprio perché ha anche il potere di approvare la legge, agisce in sede deliberante;
c) redigente (o misto): al Senato la Commissione delibera sui singoli articoli, mentre all'Assemblea è riservata la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto. Alla Camera l'Assemblea può decidere di delegare alla Commissione la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a sé l'approvazione dei singoli articoli e quella finale, con dichiarazioni di voto;
— fase di integrazione d'efficacia: tale fase, dettagliatamente regolata dal D.P.R. 1092/1985, si compone di differenti atti, diretti a controllare la legittimità della legge e il rispetto delle norme di procedura e a renderla pubblica, comunicandone il testo, nelle forme previste, a coloro che sono tenuti ad osservarla (destinatari). Tali atti sono:
a) la promulgazione del Presidente della Repubblica;
b) il visto del Guardasigilli, che è tenuto ad accertare che l'atto non presenti irregolarità formali;
c) la pubblicazione];
d) l'entrata in vigore: che si verifica di regola dopo il periodo della vacatio legis, che è normalmente di 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Tuttavia possono essere stabiliti termini più brevi o più lunghi.
() minorile (d. proc. pen.)
Il (—) è caratterizzato dall'esigenza di individuare una risposta diversificata al reato a seconda della personalità del minore e dalla finalità di favorire il suo reinserimento nella società. Il perseguimento di siffatti obiettivi, volti al recupero o alla tutela della personalità del minore si traduce in una serie di previsioni normative, che afferiscono sia alle strutture soggettive destinate ad operare nel procedimento, sia alle modalità dello svolgimento di questo.
In particolare meritano di essere evidenziate le seguenti caratteristiche:
— specializzazione del giudice minorile. Oltre alla specificità delle funzioni ad essi affidate, i giudici minorili si caratterizzano anche per la loro composizione cd. mista, essendo assicurata, nell'ipotesi di strutturazione collegiale, la partecipazione di componenti privati, in modo che il procedimento valga a garantire non solo la legalità (giudice togato), ma anche la multidisciplinarietà delle complesse valutazioni sulla personalità del singolo imputato (giudice laico). Proprio una siffatta esigenza ha fatto prevedere per l'udienza preliminare la collegialità del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) (un membro togato e due giudici onorari), mentre innanzi al Tribunale ordinario il G.I.P. è sempre monocratico (art. 50bis Ord. giud., inserito con D.P.R. 448/88);
— specializzazione del P.M., assicurata dall'esistenza di un apposito ufficio presso il Tribunale minorile;
— specializzazione della sezione di Polizia giudiziaria, istituita ad hoc alle dipendenze di quel P.M. (artt. 5 D.P.R. 448/88 e 6 D.Lgs. 272/89);
— specializzazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (art. 6 D.P.R. 448/88);
— tendenziale qualificazione del difensore di ufficio (art. 12).
Per quanto attiene alla vicenda procedimentale che lo coinvolge, il minore è destinatario di disposizioni di favore (favor minoris).
In particolare, l'arresto in flagranza di reato è sempre facoltativo e la soglia punitiva che fa scattare la facoltà di arresto è molto più alta di quella prevista per gli imputati maggiorenni.
La normativa detta, inoltre, una disciplina delle misure cautelari che il giudice minorile può adottare, secondo i criteri di adeguatezza e gradualità, anche in relazione alle attività di lavoro, studio o altrimenti educative del minorenne. Tali misure sono subordinate alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.). Il pericolo di fuga, però, non legittima, da solo, l'adozione delle misure cautelari (Corte Cost. 26-7-2000, n. 359).
Per quanto riguarda il rito, questo può svolgersi secondo lo schema ordinario (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento) o sfociare nei riti speciali del giudizio abbreviato, immediato e direttissimo (non essendo compatibili con l'inesistenza di una piena maturità del minore procedimenti, quali il patteggiamento ed il decreto penale, che comportano una consapevole scelta in ordine al riconoscimento di colpevolezza e accettazione della pena), i quali presentano, comunque, particolari caratteristiche [Giudizio (abbreviato); Giudizio (immediato); Giudizio (direttissimo)].
La gamma delle decisioni, adottabili nel procedimento minorile o nei riti speciali, è analoga a quella prevista per il rito ordinario. In particolare il G.U.P. può emanare sentenza di non luogo a procedere o decreto di rinvio a giudizio; il giudice dibattimentale può emanare sentenza di assoluzione o di condanna.
Sono previste, però, ulteriori possibilità (ad esempio, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto).